Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5195 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. un., 21/02/2019, (ud. 16/01/2018, dep. 21/02/2019), n.5195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25418/2016 proposto da:

M.W. AG, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 30, presso lo

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO HEUSSEN, rappresentata e difesa dagli

avvocati MARCO DE STEFANIS e LUCA ALBERTO PAGNOTTA;

– ricorrente –

contro

MODO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SEBASTIANO VENIERO 8, presso

lo studio dell’avvocato ANGELO PIGNATELLI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

6598/2014 del TRIBUNALE di NOLA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2018 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

GIOVANNI GIACALONE, il quale chiede che la Corte, in camera di

consiglio, dichiari inammissibile il regolamento di giurisdizione ed

emetta le pronunzie conseguenti per legge.

Fatto

RILEVATO

che:

la società M.W. AG, con sede in (OMISSIS) propone istanza per regolamento di giurisdizione nell’ambito del giudizio proposto nei suoi confronti davanti al Tribunale di Nola dalla S.r.l. Modo, la quale aveva chiesto la riduzione del prezzo pattuito per la vendita di un macchinario industriale che aveva presentato difetti; deduce, in particolare, che, essendosi eccepita l’incompetenza del Tribunale adito, per essere stato indicato nel contratto quale foro competente quello di Milano, ovvero – a scelta della W. – il tribunale del capoluogo della regione in cui ha sede il compratore, la relativa questione, ai sensi dell’art. 23.1 del Regolamento CE n. 44 del 2001, riguarderebbe la competenza giurisdizionale, ancorchè il giudice diverso da quello indicato in applicazione di detta norma appartenga al medesimo ordinamento nazionale;

resiste con controricorso la S.r.l. Modo;

la ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per regolamento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

debbono condividersi le conclusioni del pubblico ministero, conformi alle eccezioni sollevate della parte resistente, in merito alla inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo;

il tema che il ricorso in esame pone, sotto il profilo della sua ammissibilità, riguarda l’ipotesi della proposizione di un’azione giudiziaria, allorchè l’attribuzione convenzionale della giurisdizione sia stata effettuata attraverso l’indicazione del foro competente per territorio nell’ambito di un determinato Stato membro, davanti a un foro diverso da quello predeterminato, ma appartenente allo stesso ordinamento nazionale: si tratta, quindi, di stabilire se la contestazione di quel foro, correlata all’indicazione di altro giudice ritenuto competente per territorio ed appartenente, quindi, alla stesso ordinamento, ponga in rilievo una questione di giurisdizione, ovvero debba essere sollevata esclusivamente mediante proposizione di eccezione di incompetenza di competenza;

queste Sezioni unite hanno già affermato il principio secondo cui la clausola contrattuale con la quale le parti indicano la competenza intesa come frazione o misura della giurisdizione – del giudice, appartenente ad un determinato Stato, ai fini della decisione di eventuali controversie tra le stesse insorte, deve essere normalmente intesa, salva specifica ed espressa previsione in senso contrario, come volta a conferire la giurisdizione esclusiva al giudice appartenente al sistema giurisdizionale di quello Stato, e non già a quel giudice, se ed in quanto dotato di giurisdizione (Cass., Sez. U, 11 aprile 2017, n. 9283);

è stato al riguardo rilevato che, costituendo la competenza, secondo un orientamento consolidato (cfr. amplius, Cass., Sez. U, 5 gennaio 2016, n. 29) frazione o misura della giurisdizione, l’indicazione di un determinato giudice, appartenente a un determinato Stato, deve intendersi normalmente intesa a conferire la giurisdizione esclusiva ai giudici appartenenti al sistema giurisdizionale di quello Stato (cfr. Corte giustizia, 7 luglio 2016, Hoszig Kft, in relazione a una clausola in cui si era affermata “la giurisdizione esclusiva e definitiva del foro di Parigi”);

già in precedenza, in relazione all’art. 17 della Convenzione di Bruxelles, si era osservato (Corte giustizia, 9 novembre 2000, Corek), che la clausola attributiva di giurisdizione non va intesa in base al solo tenore letterale, essendo sufficiente che la clausola “individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice o i giudici ai quali esse intendono sottoporre le loro controversie presenti e future”, costituendo tale interpretazione il portato del riconoscimento dell’autonomia negoziale in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale;

se la finalità di tale attribuzione è quella di addivenire a una determinazione convenzionale della giurisdizione, sia pure attraverso l’indicazione del foro competente per territorio, appare evidente come la clausola in esame assuma una duplice valenza: l’indicazione del giudice dotato di giurisdizione e, in tale ambito, la determinazione del criterio per l’individuazione della competenza c.d. orizzontale;

i due piani si sovrappongono, ma non perdono la loro autonomia: come già rilevato da questa Corte in relazione a convenzioni internazionali direttamente attributive di competenza a favore di determinati organi giurisdizionali di uno Stato, “anche in tali ipotesi si deve distinguere l’attribuzione di competenza alla giurisdizione dello Stato dalla contemporanea determinazione della competenza interna, sicchè la questione della giurisdizione va pur sempre distinta dalla questione di competenza” (Cass. Sez. U, 15 giugno 1993, n. 6630); tale distinzione si riverbera sull’individuazione dei rimedi esperibili nelle diverse ipotesi in cui siano denunciate le violazione della sola lex fori, ovvero nel rilievo della citazione della parte convenuta davanti al giudice di uno stato membro diverso da quello stabilito;

questa Corte, in proposito, ha in più occasioni affermato il principio, che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, secondo cui, in considerazione della diversità dei rimedi all’uopo previsti, l’incompetenza territoriale interna, poichè la violazione del criterio di individuazione della stessa comporta solo un difetto di competenza territoriale e non si traduce, per ciò solo, in un contestuale difetto di giurisdizione, può essere fatta valere nei termini e modi della legge processuale del giudice che ha la giurisdizione (Cass. Sez. U, 8 maggio 1997, n. 399; Cass., Sez. U, 2 aprile 2007, n. 8095; Cass., Sez. U, 11 dicembre 2012, n. 22731);

nel caso di specie l’eccezione sollevata dalla parte convenuta riguarda l’incompetenza del Tribunale di Noia e la competenza giurisdizionale del Tribunale di Milano: essa, ancorchè sollevata “ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Regolamento CE n. 44 del 2001”, attiene, per le indicate ragioni, esclusivamente alla competenza territoriale, e non può essere oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 41 c.p.c., precipuamente finalizzato alla risoluzione delle questioni di giurisdizione;

il ricorso in esame, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, non essendo per altro, in difetto del necessario presupposto di una sentenza sulla competenza, suscettibile in concreto di conversione in ricorso per regolamento di competenza (Cass., Sez. U, 7 gennaio 2013, n. 145; Cass., Sez. U, 18 luglio 2003, n. 11299);

il regolamento delle spese, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del regolamento, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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