Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5195 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 08/11/2010, dep. 04/03/2011), n.5195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 42 della Commissione tributaria regionale

della Liguria, depositata il 26 giugno 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8

novembre 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. FEDELI Massimo che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.G. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Savona l’avviso di accertamento che, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, gli contestava ai fini iva un reddito di impresa per l’anno 1994 mai dichiarato dal contribuente e gli applicava le relative sanzioni per le omesse dichiarazioni e l’omessa tenuta delle scritture e dei documenti contabili e fiscali.

A sostegno dell’impugnativa il ricorrente eccepì, tra l’altro, di non avere mai svolto per professione abituale attività di impresa e che l’accertamento induttivo del reddito era illegittimo in quanto aveva preso in considerazione movimenti intervenuti su conti correnti bancari intestati a terzi. Il giudice di primo grado, in accoglimento parziale del ricorso, ridusse l’importo del reddito imponibile in L. 295.605.000, escludendo dal computo le operazioni risultanti da conti correnti intestati a terzi nei cui confronti il ricorrente non risultava titolare di procura ad operare.

Proposto gravame da entrambe le parti, la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza n. 42 del 26 giugno 2007, riformò la decisione impugnata, rideterminando il reddito di impresa in L. 37.650.000. In particolare, il giudice di secondo grado, pur confermando l’accertamento relativo al fatto che il contribuente esercitava attività di impresa, ritenne di escludere dal computo del reddito imponibile prelevamenti effettuati sul conto corrente bancario oggetto di verifica tributaria, reputandoli riferibili, in considerazione anche dell’importo elevato delle disponibilità, alle spese di vita quotidiana.

Per la cassazione di questa decisione, con atto spedito a mezzo del servizio postale in data 10 luglio 2008. ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi.

L’intimato F.G. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi di ricorso, che denunziano, sia pure sotto profili diversi, il vizio di “Motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia”, sono entrambi inammissibili.

I motivi, per come formulati, non appaiono infatti conformi alla prescrizione dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2 – applicabile nella fattispecie essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) – la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 dell’1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici, tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008, n. 4309 del 2008 e n. 27680 del 2009), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura, ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione dei ricorso e di valutazione della sua inammissibilità. Nel caso di specie, i motivi formulati dall’Agenzia delle Entrate mancano di tale indicazione riassuntiva e sintetica e ciò determina, a mente dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4) l’inammissibilità del ricorso.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la controparte svolto attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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