Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5194 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5194 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 3472-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MELILLI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato
XAVIER SANTIAPICHI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 2447/34/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO, SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 22/06/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Ric. 2017 n. 03472 sez. MT – ud. 05-12-2017
-2-

R. C. N. a. 3472/ 201 7 mi .’lgen:zzia delle entrate cl Meli//i RLdidele

Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione
della sentenza della CTR Sicilia, n. 2447/34/16 dep. 22.06.2016, che su
impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del 90%

dell’Ufficio. Riteneva la C.T.R., sulla base alla notinativa di riferimento,
come interpretata dalla suprema Corte, che sussistessero, nella fattispecie, i
presupposti per il riconoscimento del rimborso chiesto dal contribuente.
Raffaele Melilli si costituisce con controricorso.
Entrambe le parti depositano memoria.
Considerato che:
Ti ricorso va rigettato, confermando il principio più volte affermato da
questa Corte secondo il quale, «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso
d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei
soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere
richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto
d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd.
“sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente» (Cass. n. 23142 del
2017; n. 17472 del 2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n. 15252 del 2016).
Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma
nell’art. 16-oeties d.l. 91/2017, conv. in 1. 123/2017, che ha testualmente
incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, 1.
190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi
equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute
subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il
rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del
50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della

R. G.\. a. 34 72/201 7 Ird .-1,genia delle entrale e/

Rdlidele

dell’IRPIT, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992, ha respinto l’appello

ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come
un postefills rispetto all’odierno giudizio.
In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di questa
Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta
di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti

dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal
percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua
qualità di lavoratore dipendente» (Cass. nn. 23339/2017, 14406/2016,
18905/2016).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese,
liquidate in

1.200,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15°/0 e

accessori di legge.
Roma, 5 dicembre 2017

colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia

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