Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5194 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. III, 04/03/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 04/03/2010), n.5194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato

BARBANTINI MARIA TERESA, rappresentato e difeso dall’avvocato GERACI

GIUSEPPE con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato TROVATO

CONCETTA, che lo rappresenta e difende con delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 118/2005 del TRIBUNALE di CATANIA Sezione

distaccata di ACIREALE, depositata il 12/05/2005 R.G.N.13039/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/02/2010 dal Consigliere Dott. UCCELLA Fulvio;

udito l’Avvocato TROVATO CONCETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto; in subordine

accoglimento del terzo motivo del ricorso rigetto degli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 maggio 2005 il Tribunale di Catania – sezione distaccata di Acireale – ha respinto l’appello proposto da M. C. avverso la sentenza del Giudice di pace di Acireale del 24 settembre 2003, che aveva condannato la M.C. al pagamento in favore di M.S. della somma di Euro 2.500,00, a titolo di risarcimento del danno esistenziale.

Contro siffatta decisione insorge la M.C. con il presente ricorso articolato in cinque motivi.

Resiste con controricorso il M.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente precisa il Collegio che, contrariamente a quanto eccepito dal resistente il ricorso non e’ inammissibile per errata individuazione della sentenza impugnata.

Tale inammissibilita’ sarebbe dovuta al fatto che nel contesto del ricorso e nella procura speciale a margine dello stesso e’ indicata la sentenza n. 186/05 che non e’ affatto quella emessa tra le parti, ovvero la sentenza n. 118/05.

Infatti, la sentenza impugnata, anche se erroneamente indicata con numero diverso, e’ quella n. 118/05 come si puo’ constatare dal raffronto tra il ricorso e la sentenza stessa e il resistente contesta i motivi di ricorso sulla base di argomenti che traggono origine unicamente dalla sentenza erroneamente indicata.

Si tratta in effetti di un lapsus calami che, consentendo, peraltro, agevolmente di individuare la decisione, non ricade nella fattispecie di cui all’art. 366 c.p.c..

2.- Cio’ posto e passando al merito del ricorso il Collegio osserva quanto segue.

2.1.- Con il primo motivo (contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5) la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto rilevante il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti avanti al Giudice di pace, per considerare modificata la situazione di fatto e giuridica antecedente e che lo stesso Tribunale abbia omesso di verificare, accertare e regolare le modalita’ di uso dell’area di parcheggio.

Aggiunge la ricorrente che il suddetto verbale “non presenta una regolamentazione delle modalita’ di uso dell’area a parcheggio, il che per come gia’ detto aveva origini ex lege e non contrattuali o convenzionali” (p. 9 ricorso).

2.2.- Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in riferimento all’art. 1102 c.c. e art. 356 c.p.c.) la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove il giudice dell’appello avrebbe disapplicato l’art. 1102 c.c. che regola l’uso della cosa comune, avendo ritenuto sufficiente l’acquisizione della prova in merito alla collocazione dell’autocarro del M.S. all’interno dell’area destinata a parcheggio e avrebbe errato nel rigettare la richiesta di CTU gia’ formulata in primo grado e reiterata in appello. (p. 9 – 10 ricorso).

2.3.- Questi due motivi vanno esaminati congiuntamente, perche’, in sostanza, si afferma che la decisione impugnata e’ errata perche’ non avrebbe fatto riferimento nel suo argomentare ad una situazione di fatto e di diritto che, tenuta presente, avrebbe indotto il giudice dell’appello ad emettere una diversa decisione.

Osserva la Corte che le due censure non colgono nel segno.

Infatti, come pone in rilievo e correttamente il giudice dell’appello, la vicenda trae origine da un verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti il (OMISSIS) avanti al Giudice di pace di Acireale, che, quindi, dichiaro’ cessata la materia del contendere nel giudizio promosso dalla M.C. che contestava al M.S. il suo diritto di posteggiare il proprio mezzo in prossimita’ del suo garage ed ha riconosciuto alla M.C. la legittimazione passiva nel giudizio instaurato dal M.S., di cui ancora ci si occupa in questa sede, per l’inadempimento a quanto espresso in quel verbale da parte della M.C..

Quindi, la vicenda esula dall’applicabilita’ o meno dell’art. 1102 c.c. e trova origine in un inadempimento contrattuale o convenzionale, di cui il verbale di conciliazione costituisce una prova documentale, soprattutto in riferimento al contenuto della volonta’ espressa dalle parti ed ivi consacrata, una volta controfirmate – da entrambe (Cass. n. 11571/04).

Nell’esaminare la vicenda nelle sue cadenze fattuali, partendo, per l’appunto, da questa corretta premessa, il giudice dell’appello ha dedotto che e’ stata la M.C., che dopo aver sottoscritto il verbale di conciliazione, ha avuto “un ripensamento e,lo stesso giorno in cui era stato firmato, sul presupposto che non era possibile l’accesso al suo garage dal momento che il M.S. aveva posteggiato il mezzo davanti la sua scivola, senza tener conto dell’area di manovra” (p. 5 sentenza impugnata) aveva chiesto l’intervento dei Carabinieri.

Questa motivazione si sottrae alle censure della ricorrente.

Infatti, come riporta la decisione impugnata, anche in virtu’ dell’intervento dei Carabinieri, richiesto dalla M.C., si e’ potuto accertare che l’automezzo del M.S. era posteggiato esattamente nell’area destinata a parcheggio, ma soprattutto nel luogo che le parti con il verbale di conciliazione predetto avevano concordemente indicato.

Di vero, il giudice dell’appello non poteva non ritenere rilevante quel verbale che regolamentava l’uso dell’area di parcheggio tra le parti, in quanto si tratta di un atto di natura negoziale, che andava interpretato in riferimento a quanto con la citazione originariamente era stato dedotto dal M.S. nei riguardi della M.C..

L’indagine sulla rilevanza del verbale, compiuto dal giudice del merito, secondo le regole ermeneutiche tipiche dei contratti ha quindi configurato un accertamento di fatto, che appartiene esclusivamente al giudice del merito (v. Cass. 14911/07).

Ne consegue che il primo motivo e il secondo, nel profilo considerato, vanno respinti.

In merito all’ulteriore profilo che si rinviene nel secondo motivo il Collegio ritiene che anch’esso vada disatteso.

Infatti, la relazione dei Carabinieri, la planimetria allegata al verbale di conciliazione e controfirmata dalle parti hanno fatto e correttamente escludere dal giudice dell’appello la necessita’ e/o opportunita’ di una CTU cosi’ come richiesta, anche in considerazione del fatto che i testi escussi hanno dichiarato che poco prima dell’intervento dei miliari la M.C. aveva posteggiato la sua auto all’interno del suo proprio garage nonostante la presenza nelle adiacenze del furgone del M.S. (p. 6 sentenza impugnata).

Quindi, anche questo profilo il motivo non merita accoglimento laddove attiene al rigetto della richiesta di CTU. Di qui, l’assorbimento del quinto motivo, che, seppure sotto altro aspetto, invoca un annullamento della decisione sempre in relazione al negato espletamento della CTU. 2.4.- Con il terzo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5), in estrema sintesi, la ricorrente lamenta il riconoscimento e la valutazione del danno esistenziale, quantificato in via equitativa.

La ricorrente non ha censurato quanto statuito dal giudice dell’appello come violazione di legge, unica censura giuridicamente corretta in riferimento alla quaestio disputarsela.

Infatti, il profilo dedotto non investe la qualificazione giuridica delle posizioni lese, ma si sofferma in ordine alla vicenda sottostante alla qualificazione del danno.

Ne consegue che il motivo va respinto, perche’ la sentenza impugnata in relazione a quanto e come viene dedotto dalla ricorrente e’ piu’ che adeguatamente motivata e, quindi, sfugge al vizio denunziato.

2.5.- Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in riferimento all’art. 345 c.p.c.) la ricorrente lamenta che il giudice dell’appello avrebbe fondata la sua decisione su circostanze nuove rispetto a quelle dedotte dal M.S. in primo grado per cui non poteva qualificare il suo comportamento “prevaricatorio e litigioso”.

Il motivo e’ inammissibile, per inosservanza del principio di autosufficienza, non essendo indicate nessuna di queste prove asseritamente nuove, poste a base della decisione.

Peraltro, e’ inammissibile anche se, con una sforzo interpretativo, si deve intendere che esso si riferisce al giudizio definito con il verbale di conciliazione, perche’ oggetto della sentenza impugnata era e resta l’inadempimento di quel “verbale” da parte della M. C. e le prove che hanno indotto i giudici del merito a riconoscerne la responsabilita’ furono tutte raccolte in primo grado.

Sussistono giusti motivi, data la peculiarita’ della vicenda, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA