Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5193 del 28/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 28/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.28/02/2017),  n. 5193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16994-2012 proposto da:

R.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIORGIO GASPAROTTO,

VITTORINO PIETROBON;

– ricorrente –

Nonchè da:

IMPRESA COSTRUZIONI G.S. SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS),

IN PERSONA DEL LIQUIDATORE, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato DIEGO VAIANO,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SEBASTIANO

ARTALE, ANNAPAOLA ZECCHINI VIGLIANI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1254/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato Pafundi Gabriele con delega depositata in udienza

dell’Avv. Gasparotto Giorgio difensore del ricorrente che si riporta

agli atti depositati;

udito l’Avv. Pozzi Massimiliano con delega depositata in udienza

dell’Avv. Vaiano Diego difensore della controricorrente e ricorrente

incidentale che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Treviso, con sentenza depositata 1’1/8/2005, rigettò la domanda di R.M., il quale aveva chiesto accertarsi la simulazione assoluta degli atti del 20/9/1990 e del 26/9/1990 con i quali la s.r.l. Impresa di Costruzioni G.S. aveva venduto a St.Al. taluni immobili. Con sentenza depositata il 24/5/2011 la Corte di appello di Venezia rigettò l’appello avanzato dal primigenio attore.

Avverso quest’ultima decisione il R. propone ricorso per cassazione. Resiste con controricorso l’Impresa Costruzioni G.S. s.r.l. in liquidazione, prospettando, inoltre, ricorso incidentale. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 1372 cod. civ., nonchè vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Assume il R. che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che il medesimo, dopo che la controparte gli aveva comunicato di non essere in grado di vendergli, unitamente alle due unità immobiliari aventi categoria catastale C1 e C2, due posti auto, avesse deciso di sciogliersi dal contratto, decisione alla quale la promittente venditrice aveva aderito. Al contrario, la diffida ex art. 1454, cod. civ., inoltrata dal medesimo non era finalizzata a procurare la risoluzione automatica del contratto, bensì ad invitare all’adempimento, con l’avvertenza che solo in caso di rifiuto si avrebbe avuto l’effetto risolutivo.

La censura è manifestamente infondata e priva di rilievo.

Quanto al primo profilo basti osservare che la Corte locale, con argomenti logici, conformi al vaglio probatorio, apprezzando l’esplicito richiamo dell’intimante all’art. 1454 cod. civ., ha interpretato l’invito del ricorrente come formale diffida ad adempiere e che una tale conclusione, costituente apprezzamento di fatto, non può trovare critica in questa sede.

Quanto al secondo, anche a voler ritenere che la diffida in parola non avesse effetto risolutivo, dalla ricezione della stessa la controparte era legittimata, proprio in quanto non interessata all’adempimento, a ritenere il rapporto risolto e, quindi, a considerarsi libera di rimettere in vendita il compendio immobiliare.

Con il secondo motivo il R. si duole della violazione degli artt. 1414 e 1417, cod. civ., nonchè di vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Nel ritenere non provata la simulazione i giudici del merito non avevano considerato, a parere del ricorrente, che la valutazione del compendio probatorio, oltre che analitica, avrebbe dovuto involgere una ponderazione dell’insieme. Ponderazione che, nella specie, era mancata, in quanto non si era considerato che l’atto notarile presentava la duplice, significativa anomalia di non contenere indicazioni circa il pagamento del prezzo e della rinunzia ai testimoni. Inoltre doveva considerarsi sintomatico della simulazione la circostanza che gli apparenti negozi erano stati stipulati, immediatamente dopo la comunicazione dell’impossibilità dell’impresa di vendere i due posti macchina al R.. Infine, costituiva indice di qualificato sospetto il fatto che il compratore fosse addivenuto alla stipula nonostante la vertenza in corso tra il venditore ed il R..

Il motivo non merita di essere accolto essendo diretto, all’evidenza, ad ottenere una diversa e più favorevole interpretazione fattuale.

La deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito. La S.C. ha più volte affermato (Cass. 4.3.2014, n. 4980) che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva non valutata o non sufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa. La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. Unite, n. 24148 del 25/10/2013). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (cfr. Cass. 28-7-2008 n. 20518; Cass. 11-11-2005 n. 22901; Cass. 128-2004 n. 15693; Cass. 7-8-2003 n. 11936).

La Corte lagunare ha escluso ragionatamente essere rimasta provata l’addotta simulazione, pur dopo aver preso in considerazione gli elementi di sospetto oggi ribaditi dal ricorrente (si vedano, in ispecie le pagg. 10 e seg.) e una tale conclusione, proprio perchè scevra dalle patologie sopra evidenziate, non può essere rivista in questa sede.

Con il ricorso incidentale condizionato e subordinato all’eventuale accoglimento del ricorso principale, sorretto da unitaria censura, si assume che la sentenza d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’impugnazione poichè aspecifica, con la conseguenza che era rimasto violato l’art. 342 cod. proc. civ..

Poichè il ricorso principale viene disatteso, quello incidentale resta assorbito.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore, della natura della causa e delle attività effettivamente svolte.

PQM

Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese, che liquida in complessivi Euro 4.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA