Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5193 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. I, 26/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 26/02/2020), n.5193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11197/2018 proposto da:

O.N., domiciliato in via Principe di Piemonte, 11,

Alessano, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Michele Leuzzi;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 28/02/2018;

udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24.10.2019 dal Consigliere Relatore Dott. Giuseppina

A. R. Pacilli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 28 febbraio 2018, il Tribunale di Lecce ha respinto la domanda proposta da O.N., nativo della (OMISSIS), volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria. Il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito dal Paese di origine ((OMISSIS)), perchè la sua famiglia era stata sterminata da suo zio, che voleva i documenti per impossessarsi di un terreno, ereditato dal padre. Ha dichiarato, inoltre, di temere di essere ucciso dallo zio, in caso di rimpatrio.

Secondo il Tribunale pugliese, in sintesi, non erano riconoscibili lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria, nella carenza dei requisiti di legge, dato che i fatti narrati non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e il racconto del richiedente risultava inattendibile; inoltre, dalle fonti consultate ed indicate emergeva che nel luogo di origine del ricorrente ((OMISSIS)) non vi è una situazione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Il Tribunale, infine, non ha riconosciuto la protezione umanitaria, avendo rilevato l’assenza di integrazione e di condizioni di vulnerabilità particolari.

2. Avverso il descritto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, in primo luogo, la questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, laddove non consente di proporre reclamo alla Corte d’appello avverso i provvedimenti resi dalla Commissione territoriale e ciò in contrasto con gli artt. 3,10 e 24 Cost.

Di seguito, il ricorrente ha dedotto:

1) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, per non essere state tradotte nella lingua conosciuta dal richiedente sia la decisione della Commissione Territoriale che la relazione di notifica a cura della Questura, senza alcuna motivazione delle cause per le quali non sarebbe stato possibile tradurre quegli atti nelle modalità e forme previste per legge;

II) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e ss. nonchè omesso e/o insufficiente esame dei fatti, oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale apoditticamente escluso che i fatti narrati dal richiedente non integrassero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato;

III) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19 – sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria motivazione illogica e contraddittoria. Secondo il ricorrente, il Tribunale pugliese avrebbe in maniera superficiale ritenuto che i fatti non integrano il pericolo di un grave danno, come definito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) o b) e che la situazione in (OMISSIS) non sia grave;

IV) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, – omesso e/o insufficiente esame di fatti decisivi per il giudizio – sussistenza dei presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, per avere il Tribunale trascurato che il richiedente, in virtù delle norme interne e di quelle internazionali, avrebbe diritto ad una vita dignitosa per sè e per la propria famiglia, provenendo da un Paese fortemente disagiato.

2. Deve innanzitutto evidenziarsi che con l’ordinanza n. 27700 del 30/10/2018, Rv. 651122), condivisa dal Collegio, questa Corte ha già affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile. Ciò in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado e il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa, che si svolge davanti alle commissioni territoriali, deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione.

3. Ciò precisato, deve rilevarsi che il primo motivo è inammissibile.

Giova ricordare al riguardo che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

Siffatti oneri non sono stati adempiuti dal ricorrente, che non ha indicato in quale atto del precedente giudizio ha lamentato le violazioni oggi censurate, con la conseguenza che le stesse censure non sono ammissibili.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

Il Tribunale pugliese, dopo aver delineato il quadro legislativo regolante il riconoscimento dello status di rifugiato, correttamente richiamando, in proposito, l’art. 10 Cost., comma 2, lett. e) ed del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1 ed 11 (attuativo della Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951, ratificata con L. n. 722 del 1954) e le direttive comunitarie in materia (tra cui quella n. 2004/83), ed aver specificamente indicato quali sono, alla stregua dell’art. 5 del citato D.Lgs., i soggetti (lo Stato, i partiti politici o le organizzazioni, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, nonchè i soggetti non statuali ove quelli appena indicati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, adottando adeguate misure per impedire atti persecutori) da cui dovrebbero provenire le persecuzioni di cui al menzionato art. 2, ha osservato che “i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status” suddetto.

Difatti, il richiedente ha dichiarato di essere fuggito dal Paese di origine perchè la sua famiglia era stata sterminata da suo zio, che voleva i documenti per impossessarsi di un terreno, ereditato dal padre. Ha dichiarato, inoltre, di temere di essere ucciso dallo zio, in caso di rimpatrio.

E’ evidente, quindi, che il timore del ricorrente concretizza una vicenda assolutamente non inquadrabile nel concetto di persecuzione per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, proveniente per di più dai soggetti di cui si è detto.

Nessun vizio, in parte qua, inficia, dunque, il provvedimento impugnato.

5. Anche il terzo motivo è inammissibile.

Il Tribunale leccese, con adeguata spiegazione delle conclusioni assunte, ha affermato che i fatti narrati dal richiedente non integrano il pericolo di un grave danno, tenuto conto in primis della scarsa attendibilità del suo racconto, intriso di elementi vaghi e generici e sconfessato in parte dalla stessa documentazione in atti.

A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi, innanzitutto, che il ricorrente non ha specificamente posto in discussione le argomentazioni con cui il tribunale è pervenuto ad affermare la non credibilità della versione, fornita dal medesimo.

Deve ricordarsi al riguardo che le dichiarazioni del richiedente, che siano intrinsecamente inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 7333/2015).

Nella specie, il Tribunale pugliese ha espresso un giudizio negativo sulla credibilità del richiedente in maniera del tutto conforme ai parametri cui l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Si tratta di un accertamento di fatto che non può essere in questa sede messo in discussione, se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti, il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, che, nella specie, non è censurato.

5.1 Il giudice di merito ha poi escluso che nel Paese di origine del richiedente è ravvisabile una situazione di conflitto armato cui astrattamente riconnettere l’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Orbene, questa Corte (cfr., amplius, Cass. n. 32064 del 2018, in motivazione) ha chiarito che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve essere interpretata in conformità alla fonte Eurocomunitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono, di per sè, una minaccia individuale da definirsi come danno grave (cfr. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE). Ciò in quanto l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente se si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15, lett. c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata, che li caratterizza, raggiunga un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, rinviato nel paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018). Il riconoscimento della forma di protezione in questione presuppone, dunque, che il richiedente rappresenti una condizione, che, pur derivante dalla situazione generale del paese, sia, comunque, a lui riferibile e sia caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Una specifica situazione di tal fatta, però, è stata, come si è detto, esclusa dal Tribunale leccese e questo accertamento costituisce un’indagine di fatto, che può esser censurata in sede di legittimità nei limiti consentiti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: il che non è stato fatto, sicchè l’odierna doglianza deve reputarsi come semplicemente finalizzata a sovvertirne l’esito.

6. Il terzo motivo è inammissibile.

Il Tribunale pugliese ha rimarcato che “nel caso concreto, non emergono comprovati fatti o accadimenti che costituiscono motivi umanitari di tutela, tali da giustificare la misura invocata. Nello specifico non sono stati rappresentati fattori soggettivi di vulnerabilità. Nè il richiedente ha fornito elementi utili per ritenere di aver avviato un serio percorso di integrazione in Italia, non essendo sufficiente a tal fine l’attestato del corso alimentaristi, frequentato in data 14.7.2017”.

A fronte della valutazione del Tribunale si deve concludere per la palese inammissibilità del motivo, che si sostanzia in una mera prospettazione di merito.

7. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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