Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5193 del 06/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5193 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA
ORDINANZA
2N\
sul ricorso 2925-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CANNI’ FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via
FLAMINIA 405, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CASU,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PANNUZZO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 5260/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO, SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 18/12/2015;
Data pubblicazione: 06/03/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.
Ric. 2017 n. 02925 sez. MT – ud. 05-12-2017
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R.G.N. 292512017 .-1,gemzia delle en/rale CI Cannì Franco
Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle entrate ricorre con unico motivo per la cassazione della
sentenza della CTR della Sicilia, n. 5260/17/15 dep. 18.12.2015, che ha
dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate per mancata
concernente il diritto al rimborso dell’eccedenza versata in relazione alla
definizione agevolata per eventi sismici, ex art. 9 comma 17 1. 289/2002.
Franco Cannì si costituisce con controricorso.
Considerato in diritto:
1. L’Agenzia delle entrate deduce violazione degli artt. 53 comma 2 e 22
comma 1 d.lgs. 546/92 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR
dichiarato) inammissibile l’appello per mancato deposito della ricevuta di
spedizione, essendo invece sufficiente il deposito dell’avviso di ricevimento
dell’appello notificato.
Il motivo è fondato e va accolto, in base ai principi enunciati dalle Sezioni
unite di questa Corte (n. 13452 del 29/05/2017), secondo cui «Nel
processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o
dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio)
postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della
costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della
raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del
plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento
medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con
stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in
tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima
funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece,
R.G.N. 2925/2017 .-“lgeqia delle mirate (7 Cannì Uninco
allegazione della ricevuta postale di spedizione dell’appello, in controversia
in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o
comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di
ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del
ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata
dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per
l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)».
va accolto e la sentenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla CTR
della Sicilia.
P.Q.M.
:\ccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,
alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.
Roma, 5 dicembre 2017
Il P
Ricorrendo nel caso di specie le condizioni come sopra enucleate, il ricorso