Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5193 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. III, 04/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 04/03/2010), n.5193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.I. (OMISSIS), T.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio

dell’avvocato BUSSA LIVIO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ACQUILINO SERGIO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato BALDASSARINI DESIDERIO,

unitamente all’avvocato GAVOTTI IPPOLITO MARIA con delega in calce al

controricorso;

R.G.B. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio

dell’avvocato CASTELLANI FILIPPO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GHELARDI ETTORE giusta delega a margine del

controricorso;

M.C. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato BALDASSARINI DESIDERIO,

unitamente all’avvocato GAVOTTI IPPOLITO MARIA con delega in calce al

controricorso notificato il 21/10/2005 (controricorso + memoria

difensiva);

– controricorrente –

e’ contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 53/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Teerza Sezione Civile, emessa il 09/12/2004; depositata il

25/01/2005; R.G.N.1544/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. D’AMICO Paolo;

udito l’Avvocato LIVIO BUSSA;

udito l’Avvocato ETTORE GHELARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.G.B. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona P.L. e i coniugi O.I. e T. L. chiedendo il pagamento della provvigione che asseriva essergli dovuta per la mediazione prestata nella vendita di un immobile dal P. agli O. – T..

I convenuti si costituivano contestando la debenza del compenso e sostenendo che l’attivita’ mediatoria utile per la conclusione dell’affare era stata prestata da tale M.C.;

chiedevano il rigetto della domanda proposta dal R. e, in subordine, la ripartizione tra i due mediatori della somma gia’ versata al M. a titolo di provvigione; ottenevano l’autorizzazione a chiamare in causa il M. che si costituiva chiedendo il rigetto di ogni domanda spiegata nei suoi confronti.

Il Tribunale assolveva i convenuti dalle domande del R., sul presupposto che l’opera mediatoria utile per la conclusione dell’affare era stata svolta da M.C..

R. impugnava la pronuncia nei soli confronti dei convenuti O. e T. e del chiamato in causa M..

L’impugnante denunciava che la decisione era affetta da vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per aver negato l’esistenza del nesso di causalita’ tra l’opera mediatoria da lui stesso spiegata e la definizione dell’affare.

I coniugi O. e T. si costituivano eccependo il passaggio in giudicato della sentenza e l’inammissibilita’ dell’impugnazione;

sostenevano inoltre l’inscindibilita’ dei rapporti dedotti in relazione alla mancata evocazione del P. da parte dell’impugnante e che l’affare era stato concluso per il tramite di altro mediatore ( M.C.), per un corrispettivo diverso da quello sulla base del quale era stata condotta la trattativa del R..

Riproponevano con comparsa costitutiva la domanda di manleva nei confronti del M. e la domanda di accoglimento anche parziale del gravame affermando che doveva trovare applicazione l’art. 1758 c.c. M.C. chiedeva la reiezione del gravame e in accoglimento dell’appello incidentale, la condanna degli altri appellati a tenerlo indenne da ogni pretesa da parte dell’appellante. Il CI., rilevato che la domanda di chiamata in garanzia nei confronti del P., da parte di O. e T., era inammissibile giacche’ non proposta sotto la forma dell’appello incidentale, affermava che il rapporto tra il mediatore e gli acquirenti era scindibile da quello tra R. (mediatore) e parte venditrice e che la mancata impugnazione nei confronti del P. non implicava conseguenze nel diverso rapporto tra mediatore ed acquirenti. Non autorizzava percio’ la chiamata in causa. La Corte d’Appello di Genova dichiarava tenuti e condannava O.I. e T.L. a corrispondere a G.B. R. la somma di Euro 1601,02 e respingeva ogni ulteriore do- manda. Proponevano ricorso per Cassazione O. e T..

Resistevano con controricorso R. e M. che a sua volta resisteva al controricorso di R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso O. e T. denunciano “Violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) delle norme e dei principi del contraddittorio ex art. 190 c.p.c.”. I ricorrenti contestano l’inutilizzabilita’ della memoria di replica per tardivita’ del deposito della comparsa conclusionale da cui il Giudice ha fatto derivare l’inutilizzabilita’ anche delle conclusioni difensive contenute nella detta memoria di replica.

Il motivo e’ inammissibile perche’ non autosufficiente in quanto manca in esso l’indicazione delle date per verificare la tempestivita’ del deposito. Il ricorso per Cassazione infatti – in ragione del principio di “autosufficienza ” – deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresi’, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’incongruita’, l’insufficienza o contraddittorieta’ della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali, e’ necessario, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale e’ precluso l’esame diretto degli atti, di delibare la decisivita’ della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti (Cass. 1236212006).

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3 degli artt. 343 e 346 c.p.c.)”.

Sostiene il ricorrente che la Corte ha concluso per l’inammissibilita’ della domanda proposta dagli appellati O. e T. volta a chiamare in manleva il venditore P. e che tale pronuncia viola gli artt. 343 e 346 c.p.c..

Il motivo e’ inammissibile perche’ non e’ censurato il punto della decisione in cui la Corte d’Appello dichiara che sul punto si era formato il giudicato.

Con il terzo motivo O. e T. lamentano “Violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) degli artt. 1754 e 1755 c.c.;

violazione dell’art. 2932 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) circa un punto decisivo della controversia; omessa e/o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla valutazione delle risultanze delle prove orali”.

La Corte d’Appello, affermano i ricorrenti, ha fatto proprie acriticamente le tesi infondate sostenute dall’appellante R., secondo il quale al mediatore sarebbe sufficiente la semplice “segnalazione dell’affare” per aver diritto alla provvigione. Invece, i ricorrenti non ritengono sufficiente, ai fini del diritto alla mediazione, ai sensi degli artt. 1754 e 1755 c.c., la semplice attivita’ di accompagnamento del cliente nell’immobile al fine di far insorgere il diritto alla provvigione in favore del mediatore. E criticano il principio con il quale la Corte d’Appello ha dichiarato che nella mediazione si deve considerare l’apporto causale fornito dal mediatore nell’affare. Sostiene inoltre che quello fornito dal R. era un apporto causale assai modesto.

Il motivo deve essere rigettato perche’ in contrasto con l’accertamento in fatto ampiamente motivato, svolto dall’impugnata sentenza. Secondo la concorde versione dei fatti fornita dagli appellati e’ pacifico infatti che il primo contatto tra gli acquirenti ed il bene oggetto della compravendita venne attuato proprio dal R.. Ne’ la circostanza che gli attuali ricorrenti abbiano proseguito la trattativa con altro mediatore esclude l’utilita’ dell’apporto del primo il quale ha conseguentemente maturato il diritto di percepire la provvigione.

Con il quarto ed ultimo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) degli art. 116 c.p.c. e art. 2733 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1758 e 1314 c.c.; omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5“.

Il Giudice, affermano i ricorrenti, ha ritenuto non meritevole di accoglimento la domanda di condanna fondata sull’art. 1758 c.c. proposta dagli appellati ( O. e T.), in via subordinata nei confronti di M.C.: e cio’ in quanto ha ritenuto non provata la corresponsione della provvigione mediatoria in favore di quest’ultimo. Sostengono i ricorrenti che e’ pacifico che il contratto di compravendita per cui e’ causa sia stato concluso a seguito della mediazione del M. il quale, come risulta provato, ha percepito la provvigione per l’intero importo. La Corte non avrebbe percio’ dovuto respingere la domanda proposta dagli appellati nei confronti di M.C..

Anche quest’ultimo motivo deve essere rigettato.

I ricorrenti propongono infatti una diversa ricostruzione dei fatti in contrasto con quella, congruamente motivata, elaborata dall’impugnata sentenza che non ha individuato alcun elemento di prova in ordine alla corresponsione della provvigione mediatoria a favore del M.. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese dei processo di cassazione imputate a parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione, in favore dei controricorrenti R. e M., che liquida in misura di Euro 3.200,00 ciascuno di cui Euro 3.000,00 ciascuno per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA