Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5192 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. II, 28/02/2017, (ud. 29/09/2016, dep.28/02/2017),  n. 5192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11362/15) proposto da:

F.LLI M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv.to Valerio Freda del foro di Avellino ed

elettivamente domiciliata presso il dott. Daniel De Vito in Roma,

via Anton Giulio Barrili n. 49;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentate e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in

Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3952

depositata il 6 ottobre 2014;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Valerio Freda, per parte ricorrente, e Fabio

Tortora, per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Servello Gianfranco, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

OSSERVATO IN FATTO

Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino, la F.lli M. s.r.l. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 74984, notificata il 6 febbraio 2010, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 27.581,00 per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti per somme di importo ben superiore ad Euro 12.500,00 attraverso la Cassa Arianese di Mutualità a r.l., la quale non era un soggetto intermediario abilitato, in violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1 conv. in L. n. 197 del 1991.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ariano Irpino con la sentenza n. 556 del 16 dicembre 2010, respinta la preliminare eccezione di prescrizione e tutte le altre eccezioni di carattere procedurale sollevate dall’opponente, accoglieva l’opposizione nel merito, ritenendo che la Cassa Arianese di Mutualità soc. coop., che già svolgeva attività di intermediazione alla data di entrata in vigore della L. n. 197 del 1991, era un intermediario abilitato al trasferimento di denaro contante oltre la soglia in regime normativo transitorio.

In virtù di rituale appello interposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale chiedeva l’integrale riforma della pronuncia impugnata, la Corte di appello di Napoli, nella resistenza della società appellata, che proponeva anche appello incidentale, reiterando l’eccezione di prescrizione e delle altre violazioni di carattere formale, con la sentenza n. 3952 del 2014, accoglieva l’appello principale, respinto quello incidentale, e, in riforma della decisione di primo grado, rigettava l’opposizione proposta dalla F.lli M., con compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale rilevava la legittimità delle modalità di notifica della contestazione, ricevuta in data 08.02.2005, a seguito di processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza, dal rappresentante legale della società F.lli M., M.A., a cui era indirizzata, anche per quanto atteneva alla efficacia interruttiva della prescrizione, trattandosi di notifica al debitore solidale; riteneva, inoltre, erroneo l’accertamento compiuto nell’ordinanza ingiunzione dell’intervenuta decadenza nei confronti del trasgressore.

Disattendeva, altresì, l’eccezione di tardività della notifica della contestazione, nonchè quella di nullità relativa alla mancata audizione dell’intimato alla luce della recente giurisprudenza di legittimità.

Riteneva poi che fosse infondata anche l’eccezione di prescrizione, atteso che l’ordinanza risultava notificata nel quinquennio dalla contestazione (il 6 febbraio 2010), termine peraltro interrotto dalla convocazione del legale rappresentante della società, ai sensi dell’art. 2943 c.c.. Nel merito riteneva che vi fosse la prova delle violazioni contestate.

Premetteva che le operazioni in contanti eseguite presso la C.A.M. risultavano accertate nella loro materialità sulla base della documentazione rinvenuta presso lo stesso istituto, tardiva la doglianza circa la non riconducibilità della “prima nota cassa” ad un trasferimento di denaro, formulata solo in appello, oltre ad essere infondata.

Quanto alla violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1 e riformando sul punto la decisione del Tribunale, la sentenza impugnata osservava che la CAM non rientrava tra i soggetti abilitati ex lege ad esercitare attività di trasferimento di contante sopra la soglia legale ed in ogni caso non aveva richiesto ed ottenuto la specifica abilitazione concessa dal Ministero delle Finanze.

Dalla lettura congiunta del D.L. cit., artt. 1, 4 e 6 si ricavava che, sebbene fosse consentito agli intermediari di poter continuare, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina normativa, l’attività di erogazione di credito al consumo nei confronti dei propri soci ovvero di locazione finanziaria, purchè ne avessero dato comunicazione all’Ufficio Italiano dei Cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, in ogni caso, non rientrando tra i soggetti abilitati ex lege al trasferimento di contanti ex art. 1, avrebbero dovuto comunque richiedere l’abilitazione al compimento di tali attività al Ministero, costituendo l’inserimento dell’istituto di credito nell’elenco tenuto dall’U.C.I. condizione necessaria per il compimento delle operazioni in denaro contante, ma non esclusiva per legittimare ad esercitare tali attività. In tal senso deponeva anche la interpretazione dell’art. 106 T.U.B., in vigore dal 1.1.1994, in sostituzione dell’art. 6 cit..

Del resto la stessa nota del 13.02.1992 inviata dall’U.I.C. alla C.A.M. precisava che era comunque tenuta agli adempimenti “nei termini e nei modi” dello stesso art. 6.

Con la conseguenza che, ancorchè la CAM fosse stata iscritta nell’elenco di cui all’art. 6, ciò non determinava abilitazione al compimento delle operazioni in denaro contante, e per l’effetto sussistevano gli elementi oggettivi dell’illecito contestato.

Quanto al profilo soggettivo, stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 una presunzione di colpa, la sentenza riteneva che nella fattispecie non vi fossero elementi tali da fare ravvisare la presenza di elementi idonei ad ingenerare un’errata convinzione sul significato della norma e sulla liceità del comportamento.

La finalità della normativa violata non giustificava la pretesa ignoranza della violazione contestata, non potendo avere efficacia esimente nè gli esiti di controlli effettuati in sede ispettiva dalla Banca d’Italia nel 1997 (trattandosi di ispezione effettuata ad altri fini), nè l’archiviazione in sede penale disposta dal GIP del Tribunale di Ariano Irpino in data 18/3/2009, posto che il reato contestato concerneva una fattispecie diversa da quella di cui all’ordinanza opposta, nè la nota dell’UIC del 13/2/1992, con la quale si comunicava l’iscrizione della CAM nell’elenco di cui all’art. 6.

In definitiva tutte le circostanze addotte a giustificazione dell’errore scusabile apparivano di equivoca lettura e ciò escludeva che l’appellata/appellante incidentale potesse ritenersi incolpevole.

Infine, riteneva che a fronte di un massimo edittale pari al 40% della somma oggetto di transazione illecita, la sanzione applicata nella percentuale del 5 % appariva proporzionale ed equa, considerata la gravità soggettiva della violazione che risulta modesta.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la F.lli M. s.r.l., sulla base di sette motivi, cui ha replicato il Ministero dell’Economia e delle Finanze con controricorso contenete anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente, nel denunciare la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 6 e del principio di personalità della sanzione amministrativa, lamenta che sia stata totalmente omessa la pronuncia sulla circostanza – dedotta fin dal primo grado – che si trattasse di ingiunzione, notificata in qualità di coobbligata in solido, nulla e/o annullabile, in quanto relativa a violazioni dichiarate estinte, per stessa ammissione del Ministero, nei confronti del presunto autore materiale delle medesime, vertendosi in ipotesi di solidarietà c.d. dipendente.

Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce la F.lli Miele che con uno specifico e tempestivo motivo di appello incidentale aveva dedotto che il giudice di primo grado non si era pronunciato sul motivo di opposizione concernente la prova delle violazioni, posto che la Guardia di Finanza aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sulle risultanze della “prima nota cassa”, documento che non costituisce scrittura contabile obbligatoria e che non contiene la prova che le somme ivi registrate siano state trasferite in contanti.

Tale doglianza, riproposta in grado di appello, è stata però disattesa dalla sentenza gravata con una motivazione che, a detta della ricorrente, deve di fatto reputarsi omessa. Infatti, si afferma in sentenza che l’opponente non avrebbe mai messo in discussione la circostanza che le operazioni oggetto di contestazione siano effettivamente avvenute, trascurando il fatto storico che nel ricorso introduttivo si era invece contestato che le operazioni potessero integrare un trasferimento di denaro in contante. Inoltre, pur affermandosi che le operazioni in contanti eseguite dalla CAM erano state accertate dalla polizia tributaria sulla base della documentazione rinvenuta presso la stessa società (libri sociali, registri cartacei ed archivio informatico), si era omesso di considerare il fatto storico per cui agli atti non risultava acquisita la documentazione de qua, giudicata la doglianza tardivamente proposta solo in appello e perciò inammissibile, oltre che infondata.

Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia la violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, art. 4, commi 1 e 2 e art. 6, commi 1 e 4 bis in relazione al disposto di cui all’art. 106 TUB.

Assume la ricorrente che la costituzione della CAM risale al 1 marzo 1989, anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 197 del 1991 di conversione del D.L. n. 143 del 1991. A tal fine evidenzia che l’art. 1 della legge ora citata vieta il trasferimento di contante o di titoli al portatore eccedente la soglia prevista, se non avvalendosi degli intermediari di cui all’art. 4, comma 1 (intermediari abilitati ex lege) e di cui allo stesso art. 4, comma 2 (intermediari abilitati previo rilascio di provvedimento da parte del Ministero, sentite la Banca d’Italia e la Consob). Ed, infatti, l’art. 4, comma 1 prevede che: “gli intermediari abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all’art. 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese e gli enti assicurativi e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla L. 19 giugno 1986, n. 289, nonchè gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2”, mentre il secondo comma dispone che: “il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all’art. 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito”.

Il successivo art. 6 poi prevede al comma 1 che l’esercizio in via prevalente di una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell’Ufficio italiano dei cambi, il quale dà comunicazione dell’iscrizione alla Banca d’Italia e alla CONSOB, previsione questa poi abrogata e sostituita con il disposto di cui all’art. 106 TUB. Ancora, mentre l’art. 6, comma 2, in esame prevede che: “Gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico o che erogano credito al consumo, anche se nell’ambito dei propri soci, devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperativa. Il capitale sociale versato non può essere inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d’Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al presente comma procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie”, il comma 2 bis prevede che “In deroga a quanto previsto dal comma 2, gli intermediari di cui al comma 1 che esercitano l’attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azionì, stabilendo quindi i requisiti formali prescritti affinchè gli intermediari possano essere iscritti nell’elenco di cui all’odierno art. 106 TUB.

Infine, con una norma chiaramente di diritto intertemporale, l’art. 6, comma 4 bis prevede che “Gli intermediari di cui ai commi 2 e 2- bis esercenti l’attività alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare ad esercitarla a condizione che ne diano comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nei confronti dei soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 nei termini ivi stabiliti, si applica la disposizione del comma 8”.

Prosegue la ricorrente che il quadro normativo ora riportato è stato interpretato dalla Corte partenopea nel senso che non rientrando la CAM tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 1 e pur essendo stata inserita nell’elenco di cui all’art. 6, svolgendo una delle attività di cui all’art. 4, comma 2, per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro contante, era necessario comunque richiedere un’apposita abilitazione al Ministero. La sentenza dopo aver dato atto dell’abrogazione dell’art. 6 ad opera del TUB, ribadendo anche la sopravvivenza delle norme in esame, sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie, D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 161 ha riscontrato che la CAM con istanza del 4 ottobre 1991 aveva segnalato all’UIC che intendeva esercitare l’attività di raccolta del risparmio solo tra i soci e l’attività di concessione prestiti sempre esclusivamente tra i soci stessi, aggiungendo che la richiesta era presentata con riserva, in quanto non riteneva di poter essere ricompresa tra i destinatari dell’art. 6, non svolgendo attività di intermediazione.

Alla luce di tale missiva, ha quindi precisato che non vi era alcuna richiesta di abilitazione alle attività di trasferimento del contante, intendendo semplicemente continuare ad esercitare le attività indicate dall’art. 6, commi 2 e 2 bis. A tale istanza fece poi seguito la risposta dell’UIC con la quale si comunicava l’avvenuta iscrizione della ricorrente nell’elenco degli intermediari, ma senza alcun riferimento agli obblighi specifici imposti per i soggetti abilitati ex lege ovvero per provvedimento alle operazioni di trasferimento di denaro contante.

Tale ricostruzione normativa e fattuale, per effetto della quale, l’avvenuta iscrizione della CAM nell’elenco di cui all’art. 6 era finalizzata esclusivamente alla prosecuzione della pregressa attività, ma con esclusione della possibilità di trasferire denaro contante, è contestata dall’opponente il quale facendo leva sulla preesistenza della società rispetto alla novella del 1991, ritiene che tale condizione le consentiva oltre a beneficiare dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 6, anche della possibilità di poter compiere le attività di cui all’art. 1, e ciò sempre a seguito di semplice comunicazione all’UIC.

Con il quarto motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato riconoscimento della carenza dell’elemento soggettivo ovvero della sussistenza di un errore scusabile.

La Corte di merito avrebbe disatteso le difese della ricorrente limitandosi a richiamare la presunzione di colpa prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 aggiungendo che la normativa antiriciclaggio è conosciuta diffusamente anche dai semplici cittadini, sicchè non può definirsi equivoca o poco chiara. In realtà l’errore scusabile era da individuarsi nel possesso in capo alla CAM della qualità di intermediario abilitato, che costituisce un errore sul fatto, piuttosto che un errore di diritto.

L’incertezza circa la corretta qualificazione soggettiva era poi avvalorata da varie pronunce emesse dal Tribunale di Ariano Irpino che avevano sposato la tesi della ricorrente circa la possibilità di poter effettuare trasferimenti di denaro contante oltre soglia. Inoltre si era omessa la disamina di vari fatti storici, quali l’elevato numero di operazioni effettuate dal 1993 al 2004, che non avevano destato alcuna osservazione in sede ispettiva da parte della Banca d’Italia, nonchè la circostanza che la CAM aveva comunque osservato la normativa antiriciclaggio allorchè aveva eseguito le numerose operazioni oggetto della contestazione.

Ancora lo stesso UIC all’esito del PVC per cui è causa, aveva contestato la violazione dell’ad. 116 del TUB, per l’assenza nei locali della Cassa degli avvisi e/o dei fogli informativi, e dell’ad. 133 del TUB in quanto la denominazione sociale era idonea a trarre in inganno circa la legittimazione allo svolgimento dell’attività.

Con il quinto motivo la ricorrente nel dedurre in via gradata la violazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – dell’art. 132, comma 2, n. 4, insiste nelle doglianze di cui al mezzo precedente, denunciando il vizio in termini di motivazione apparente.

Con sesto ed il settimo motivo, la ricorrente nel denunciare violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 11 e 23 oltre a vizio di motivazione, lamenta che nell’esaminare la doglianza del ricorrente circa l’entità della sanzione, la Corte d’Appello assume di reputare che la sanzione fosse adeguata alla gravità oggettiva e soggettiva della violazione, mentre avrebbe omesso di valutare le circostanze del caso concreto. In particolare avrebbe irrogato la sanzione pecuniaria all’Istituto nella misura del 5% a fronte di ben 1205 operazioni, stessa percentuale applicata al ricorrente per sole 9 operazioni.

L’unico motivo di ricorso incidentale del Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nella parte in cui la sentenza gravata, pur avendo accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale, ha tuttavia compensato le spese di lite, richiamando “la particolarità della fattispecie esaminata e l’oscillare delle decisioni nei casi consimili esaminati dal giudice a quo, che si è manifestato pur dopo le prime sentenze di questa corte…”.

Osserva che la stessa corte partenopea, nell’esaminare le numerose controversie scaturenti dall’accertamento eseguito nei confronti della CAM, e di riflesso dei suoi soci, dopo avere in una prima fase dato seguito al principio della soccombenza, ha poi iniziato a compensare le spese di lite, sebbene sussista la soccombenza integrale delle controparti.

Osserva il Collegio che poichè nella specie l’ingiunzione di pagamento è stata emessa a carico di una società di capitali quale obbligata in solido, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6 mentre nei confronti dell’autore materiale della violazione l’obbligazione di pagare la somma dovuta si è estinta per omessa notifica della contestazione nel termine di legge, il primo motivo del ricorso principale pone la questione se l’estinzione dell’obbligazione L. n. 689 del 1981, ex art. 14, u.c., nei confronti dell’autore della violazione si estenda, o meno, all’obbligato in solido ex art. 6 della medesima legge.

Su tale questione le soluzioni offerte dalla giurisprudenza di questa Corte non sono convergenti. Invero, secondo un primo orientamento – espresso da Cass. n. 26387 del 2008 e Cass. n. 23871 del 2011 – l’estinzione L. n. 689 del 1981, ex art. 14, u.c. dell’obbligazione dell’autore materiale dell’infrazione comporta ex se anche l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’obbligato solidale, dovendosi riconoscere carattere principale all’obbligazione incombente sul primo dei due soggetti, nonchè una posizione di accessorietà e dipendenza alla obbligazione del secondo.

Opposta soluzione interpretativa prende le mosse dalla premessa che l’effetto estintivo della pretesa sanzionatoria, di cui all’art. 14, u.c., legge cit., è limitato alla persona nei cui confronti non sia stata eseguita la notifica e perviene alla conclusione che, nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, l’effetto estintivo derivante dalla mancata o intempestiva contestazione nei confronti del trasgressore non si estende all’ obbligato solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6 (a differenza, si ha cura di precisare nella sentenza in esame, dall’effetto estintivo derivante dalla morte del trasgressore).

Il contrasto ora evidenziato porta ad emersione, nello specifico tema dell’estensione all’obbligato solidale dell’effetto estintivo dell’obbligazione del trasgressore conseguente al difetto di tempestiva contestazione dell’illecito, una distonia presente da tempo nella giurisprudenza di legittimità tra i principi enunciati con riferimento al tema della estensione all’obbligato solidale dell’effetto estintivo dell’obbligazione derivante dalla morte del trasgressore e i principi enunciati con riferimento al tema della estensione all’obbligato solidale dell’effetto estintivo dell’obbligazione derivante dalla omessa o tardiva contestazione dell’illecito. Per detto orientamento il vincolo intercorrente, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, tra l’autore materiale della violazione e la persona giuridica, di cui è prevista la responsabilità solidale, assume rilevanza nel solo caso in cui l’Amministrazione se ne avvalga in concreto, agendo contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l’altro di essi. Con la conseguenza che tale vincolo di solidarietà non assumerebbe rilevanza nell’ipotesi in cui l’Amministrazione proceda alla contestazione nei confronti dell’uno o dell’altro degli obbligati, rimanendo l’effetto estintivo della pretesa sanzionatoria limitato al soggetto nei cui riguardi non sia stata eseguita la notifica, come stabilisce la L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., (così Cass. n. 16661 del 2007; Cass. n. 7884 del 2011). Si è pure aggiunto che l’obbligato solidale per la sanzione amministrativa non equivale a un obbligato solidale nell’ipotesi d’insolvibilità del condannato, dovendosi riconoscere l’autonomia della posizione dei due obbligati (l’una obbligazione essendo destinata a sussistere anche se l’altra si è estinta) (Cass. n. 4342 del 2013).

In proposito si deve ricordare, per un verso, l’orientamento secondo cui la morte dell’autore della violazione determina non solo l’intrasmissibilità ai suoi eredi dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione (L. n. 689 del 1981, art. 7), ma altresì l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale e l’impossibilità per quest’ultimo, ove abbia pagato la sanzione, di esercitare nei confronti degli eredi il regresso di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 6, u.c., (cfr Cass. n. 2064 del 1994, seguita da Cass. n. 2501 del 2000; Cass. n. 1193 del 2008 e Cass. n. 5717 del 2011).

L’evidenziato contrasto investe i principi generali dell’illecito amministrativo, in particolare, rimane insoluta la questione della natura della responsabilità dell’obbligato solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6 generalmente definita nella giurisprudenza di legittimità in termini di sussidiarietà (Cass. n. 145 del 2015; Cass. n. 24573 del 2006) o accessorietà-dipendenza (Cass. n. 23871 del 2011), e la funzione di tale responsabilità, che in alcuni precedenti è ricondotta alla figura dell’obbligazione solidale nell’interesse esclusivo di uno solo degli obbligati solidali (art. 1298 c.c.), cioè dell’autore della violazione (Cass. n. 5717 del 2011), in altri precedenti è stata ritenuta funzionale alla garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione (Cass. n. 12264 del 2007) e in altri precedenti ancora è stata ritenuta funzionale all’ esigenza di evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificare il trasgressore e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente (Cass. n. 4725 del 2004; Cass. n. 11643 del 2010); nonchè la differenziazione degli effetti dell’estinzione dell’obbligazione, riguardo all’obbligato solidale, a seconda che la stessa derivi dalla morte del trasgressore o dalla mancanza o intempestività della contestazione nei confronti del trasgressore e quella della permanenza, in capo all’obbligato solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6 che abbia pagato la sanzione, dell’azione di regresso nei confronti, da un lato, del trasgressore che non abbia ricevuto tempestiva contestazione dell’illecito e, d’altro lato, degli eredi del trasgressore defunto.

Atteso che l’evidenziato contrasto emerge da pronunce di Sezioni diverse di questa Corte e investe i principi generali dell’illecito amministrativo, il Collegio ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

PQM

La Corte, dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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