Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5192 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5192 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 2651-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis

– ricorrentecontro
SCROFANI GIORGIO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALDO D’AVOLA;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2277/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Sicilia (sez. DI PALERMO),
SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, depositata il 14/06/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Ric. 2017 n. 02651 sez. MT – ud. 05-12-2017
-2-

NGIZ 265112017 .1,genia delle entrale c/ Streini Gioiio

Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR
Sicilia 2277/17/16 dcp. 14.06.2016, che su impugnazione del silenzio
rifiuto sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta per gli anni

all’Amministrazione finanziaria dal datore di lavoro/sostituto di imposta,
con istanza presentata il 20.12.2007 dal lavoratore dipendente/sostituito, ha
respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado.
Riteneva la C.T.R., sulla base dell’art. 1 comma 665 della 1. 190 del 2014,
che sussistessero, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento del
rimborso chiesto dal contribuente.
Giorgio Scrofani si costituisce con controricorso.
L’Agenzia delle entrate deposita memoria.
Considerato che:
1. col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge, dell’art. 9,
comma17, della 1. n. 289 del 2002; artt. 11 e 14 preleggi; art. 3 comma 3
d.lgs. 472/97; art. 2033 c.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto
sussistere le condizioni per il rimborso in favore del contribuente, in
relazione all’efficacia temporale della disposizione di favore (di cui all’art. 9
comma 17 cit.) applicabile solo alle imposte non versate per effetto della
sospensione di legge e ancora dovute e non già ai soggetti che chiedono il
rimborso di quanto versato.
2. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 9, comma 17, della I. n.
289 del 2002 e dell’art. 1, comma 665, della 1. n. 190 del 2014, nonchè degli
artt. 12 e 14 preleggi e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,
per non avere la CTR correttamente interpretato l’ambito soggettivo delle
disposizioni applicabili alla fattispecie, che riguarda solo il soggetto che ha
versato l’imposta, cioè il datore di lavoro sostituto) d’imposta.
3. Il ricorso è infondato.
NCR 2651 / 201 7 . , 1,genid delle entrale c/ .S .crgldni C,iori

1990, 1991, 1992, mediante le ritenute effettuate e versate

Alla fattispecie a applicato il principio, affermato da questa Corte (Cass. n.
17472 del 2017) e qui condiviso, secondo cui in tema di misure di sostegno
in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di
Catania, Ragusa e Siracusa, prevista dall’art. 9, comma 17, della 1. n. 289 del
2002, è legittimato a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso
di quanto già versato a titolo di imposte negli anni 1990, 1991 e 1992, e ad

soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta), ma anche
colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (cd. sostituito
d’imposta), atteso che quest’ultimo è il beneficiario diretto del
provvedimento agevolativo in questione (cfr. anche Cass. n. 23142 del
2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n. 15252 del 2016).
Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma
nell’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. 1. 123/2017, che ha testualmente
incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, 1.
190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di
redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle
ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove
autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con
riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul
titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso,
delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di questa
Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta
di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti
colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia
dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal
percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua
qualità di lavoratore dipendente» (Cass. nn. 23339/2017, 14406/2016,
18905/2016).
GR 2651 / 2017 _’P;en.zid delle entrate e/ SerrOni Giorsgi

impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, non solo il

4. Le spese, per il principio di soccombenza, vengono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle
spese, liquidate in 1.200,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del
150/o e accessori di legge.

Il Pr

Roma, 5 dicembre 2017

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