Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5192 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. III, 04/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 04/03/2010), n.5192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25490/2005 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato RUSSO Sergio,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PANERI

GIANFRANCO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALBATROS PARAPENDIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI VOLO DA DIPORTO

(OMISSIS) in persona del suo Presidente Signor G.

A. suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio

dell’avvocato INCANNO’ Giuseppe, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LAROCCA FEDERICO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 514/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 6/4/2004, depositata il 20/07/2004,

R.G.N. 201/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato SERGIO RUSSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS) alle ore 18 in località (OMISSIS) G.A. compiva un volo di addestramento, sotto il controllo dello istruttore della associazione sportiva di volo detta ALBATROS PARAPENDIO. Il giovane, slanciatosi in volo, perdeva il controllo dell’apparecchio e precipitava al suolo riportando lesioni gravi.

2. Con citazione del 19 settembre 1991 l’infortunato conveniva dinanzi al Tribunale di Genova la associazione Albatros per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Si costituiva l’associazione e contestava il fondamento delle domande. La causa era istruita con prove orali e consulenza tecnica medico legale.

3. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 27 luglio 2000 così decideva: rigetta la domanda e compensa le spese di lite incluse quelle di CTU. 4. Contro la decisione ha proposto appello il G. chiedendone la riforma; ha resistito la controparte proponendo appello incidentale in punto di spese.

5. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 20 luglio 2004 così decideva: rigetta gli appelli principale e incidentale e compensa le spese di lite del grado di appello.

6. Contro la decisione ricorre il Guardino deducendo quattro motivi di censura illustrati da memoria; resiste la controparte con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti motivi.

Per chiarezza espositiva verranno sinteticamente riassunte le censure e quindi se ne valuterà il fondamento.

7. A. ESPOSIZIONE DESCRITTIVA DELLE CENSURE. Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in iudicando e violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 2050 c.c., ed alla esplicita domanda proposta dagli appellanti in ordine all’accertamento della attività pericolosa.

La tesi è che la Corte di appello di Genova ha errato nel ritenere nuova detta domanda, posto che la domanda risarcitoria inizialmente introdotta conteneva in sè tutti gli elementi di fatto per la qualificazione del fatto dannoso come inerente ad una attività pericolosa (ff. 9 a 12 del ricorso).

Nel SECONDO MOTIVO si deduce l’error in procedendo per omessa pronuncia in relazione alla esplicita domanda di affermazione della responsabilità ai sensi dell’art. 2050 c.c. (ff. 12 a 17 gli argomenti a sostegno, ma senza riprodurre il testo della domanda originaria o delle conclusioni di primo grado ai fini dell’autosufficienza).

Nel TERZO MOTIVO si deduce invece l’error in iudicando per la diversa fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., ed il vizio della motivazione su punto decisivo.

La tesi è che anche nel caso di responsabilità ordinaria da illecito, le prove testimoniali e le modalità dell’incidente ponevano in evidenza la imputabilità a titolo di imprudenza e negligenza dei preposti al volo in relazione alla inesperienza del giovane allievo alla terza lezione e senza una esatta comprensione della manovra delle vele (ff. 21 e 22 del ricorso).

Nel QUARTO MOTIVO si introduce la responsabilità contrattuale della Associazione per non aver dato puntuale esecuzione del contratto, che esigeva la dovuta istruzione ed organizzazione di misure di sicurezza in relazione alla pericolosità del volo ed al conseguimento del brevetto.

8. IN SENSO CONTRARIO SI OSSERVA che la Corte di appello ha dato corretta risposta alle prime tre censure, essendo inammissibile la quarta, in quanto nuova rispetto alle conclusioni svolte in primo grado e proposte senza ulteriori specificazioni in appello. (v. ff.

10 della sentenza di appello).

Quanto al PRIMO MOTIVO si osserva che non sussista alcun error in procedendo sul punto, avendo la Corte di appello esaminato la domanda svolta in primo grado (ff. 9 della motivazione) e accertato che solo nella comparsa conclusionale e cioè tardivamente la difesa aveva introdotto un elemento di novità della causa con riferimento alla qualificazione dell’attività sportiva come intrinsecamente pericolosa.

Quanto al SECONDO MOTIVO in cui di deduce l’omessa pronuncia,sempre in punto di causa petendi, valgono le considerazioni già dette. La pronuncia omessa presuppone una domanda specifica, ma il ricorrente omette di riprodurre l’atto introduttivo e di dimostrare che sulle conclusioni la controparte abbia voluto accettare il contraddittorio.

Resta da considerare il TERZO MOTIVO, in relazione al quale si assume che la fattispecie dell’illecito non è stata presa in considerazione. Ma sul punto la Corte ha espresso una doppia motivazione, che tiene conto dell’elemento della imputabilità soggettiva ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., in relazione all’esistenza di un contratto atipico di istruzione sportiva, con l’effetto esimente anche ai fini della imputabilità dell’illecito, in ordine al quale (ff. 21 della motivazione) si esclude il nesso di causalità oggettiva per essere l’evento di danno cagionato interamente dalla condotta imperita dello allievo.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità ed alle circostanze del caso, che hanno determinato contrastanti decisioni, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

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