Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5191 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 14/02/2017, dep.28/02/2017),  n. 5191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16011/2012 R.G. proposto da:

GLOBUS SUPERMERCATI Srl, rappresentato e difeso dall’Avv. Augusto

IMONDI, con domicilio eletto presso di lui, in Caserta, via Turati,

n. 55, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 548/50/11, depositata il 14 dicembre 2011;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Imondi Augusto che si riporta al ricorso;

udito l’Avv. Giancarlo Caselli che si riporta al controricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe rigettava l’appello proposto dalla Globus Supermercati Srl avverso la decisione della CTP di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’avviso di accertamento, adottato per omessi ricavi, imputazione per locazioni passive ed altro, per la mancata sottoscrizione, sulla copia deposita presso la CTP, della procura speciale da parte del legale rappresentante.

2. Ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo il contribuente, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12, 18 e 22, per aver la CTR ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo per l’omessa sottoscrizione della procura speciale nella copia depositata presso la Commissione provinciale, a nulla rilevando che la procura risultasse apposta sulla copia notificata alla controparte, essendosi il vizio già consumato all’atto del deposito del ricorso.

3.1. Il motivo è fondato.

Secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza della Corte, infatti, “La mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata a fini di costituzione in giudizio non determina l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce mera irregolarità, atteso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 3, nel disciplinare l’ipotesi di ricorso proposto contro più parti, richiede la sottoscrizione in originale su tutte le copie dell’atto “destinate alle altre parti” e non anche sulla copia depositata a fini di costituzione in giudizio, mentre il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3 – richiede unicamente che la parte o il difensore (quando e se nominato) attestino la conformità di tale copia all’originale notificato alla controparte, la quale può riscontrare l’esistenza della firma nell’originale dell’atto ad essa spedito o consegnato” (v. Cass. n. 16758 del 2016; Cass. n. 4078 del 2015; Cass. n. 14389 del 2010; v. anche Sez. U, n. 11666 del 2012, secondo la quale è sufficiente che la sottoscrizione sia stata apposta sull’originale del ricorso).

Nel processo tributario, del resto, le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l’operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l’insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (Corte Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002). Nella specie, come risulta dalla stessa decisione impugnata, l’atto notificato all’Agenzia delle entrate recava la procura alle liti e, dunque, risultava ritualmente apposta la sottoscrizione del legale rappresentante.

Giova precisare che non assume rilievo in senso contrario la citata decisione Cass. n. 23763 del 2010, che si riferiva alla diversa ipotesi di radicale assenza del conferimento della procura al difensore.

4. La sentenza va conseguentemente cassata con rinvio, anche per le spese di questo grado, alla CTR competente in diversa composizione perchè, in ottemperanza al principio enunciato, provveda all’ulteriore giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata. Rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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