Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5191 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5191 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 2649-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis

– ricorrente contro
ZANGHI NATALE, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALDO D’AVOLA;

– controricorrente avverso la sentenza n. 2279/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Sicilia (sez. DI PALERMO),
SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 14/06/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Ric. 2017 n. 02649 sez. MT – ud. 05-12-2017
-2-

R.G.N. 2649/2017 _-ken.zia delle entrate C/ Zan,gbì Natale

Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione
della sentenza della CTR della Sicilia, n. 2279/17/16 dep. il 26/5/2016,
che su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del 90%

l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. Riteneva
la C.T.R., sulla base della normativa di riferimento e preso atto della
tempestività dell’istanza, che spettasse il rimborso al contribuente,
lavoratore dipendente.
Natale Zanghì resiste con controricorso.
Considerato che:
Il ricorso va rigettato, confermando il principio più volte affermato da
questa Corte secondo il quale, «in tema di agevolazioni tributarie, il
rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014,
a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990,
può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd.
sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a
ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente»
(Cass. n. 23142 del 2017;

II.

17472 del 2017; n. 14406/2016, n.

18905/2016, n. 15252 del 2016).
Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma
16-octies d.l. 91/2017, conv. 1. 123/2017, che ha testualmente

incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665,1.
190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di
redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione
alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta
laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito
stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle
R.C.N. 2649/2017 -1,gem-,:ia delle entrate (7 Za102

alale

dell’IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992, ha respinto

richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente
sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posteri/n- rispetto
all’odierno giudizio.
In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di
questa Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso
d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore

essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd.
sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a
ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente»
(Cass. nn. 23339/2017, 14406/2016, 18905/2016).
Le spese, per il principio di soccombenza, vengono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle
spese, liquidate in C. 1.200,00, oltre spese generali nella misura
forfetaria del 15% e accessori di legge.
Roma, 5 dicembre 2017
Il Pr

ante

dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può

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