Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5191 del 04/03/2010

Cassazione civile sez. III, 04/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 04/03/2010), n.5191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23207/2005 proposto da:

P.M.F. (OMISSIS), G.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE

ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS Giorgio, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOSCHI ALDO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.G., PAGLIERI SPA (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti pro tempore P.M. e P.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo

studio dell’avvocato MENGHINI Mario, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CANIGGIA GIOVANNI giusta delega in calce al

controricorso;

RHONE MEDITERANNEE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

(OMISSIS) in persona del Commissario Liquidatore Rag. P.

E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 74, presso lo

studio dell’avvocato PERSICO MARIA TERESA, che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 492/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 18/2/2004, depositata il

14/08/2004, R.G.N. 93/C/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS; udito l’Avvocato MARIO

MENGHINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il (OMISSIS) in (OMISSIS) avveniva uno scontro tra la Renault (proprietà P.M.F.) condotta da G.M., sulla quale era trasportata la proprietaria, e la Fiat Marengo (proprietà Paglieri spa) condotta da V. G. e assicurata da Rhone Mediterranea. Il conducente e il trasportato sulla Renault riportavano lesioni e l’auto danni.

2. Con citazione del 4 febbraio 1989 P. e G. convenivano dinanzi al tribunale di Pordenone l’assicuratrice Rhone e la società proprietaria della Fiat Marengo e il conducente V. e ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento dei danni provocati dal tamponamento. Si costituivano le due assicuratrici Rhone e Fiat sostenendo le ragioni dei propri assicurati e le parti convenute che contestavano la dinamica sostenendo che la Renault era uscita da un supermercato, immettendosi dallo spiazzo sulla provinciale senza dare la precedenza e provocando il tamponamento.

3. Il tribunale di Pordenone, con sentenza del 14 novembre 2001 accertava la responsabilità esclusiva del conducente della Fiat marengo e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni liquidati ad entrambi le parti lese.

4. Contro la decisione proponevano autonomi atti di appello l’assicuratrice Rhone, sia per l’an che per la liquidazione dei danni, la società proprietaria della fiat Marengo, Paglieri spa, e il conducente di detta fiat V., sempre in punto di accertamento della responsabilità. Resistevano le controparti e la SAI deduceva l’efficacia di un giudicato interno.

5. La Corte di appello di Trieste con sentenza del 14 ottobre 2004 così decideva: in riforma della sentenza del Tribunale accerta la responsabilità del conducente della Renault e rigetta le domande attrici, confermando il capo della sentenza verso la SAI; provvedeva quindi al regolamento delle spese (vedi amplius in dispositivo) ponendo a carico degli appellati P. e G. le spese dei due gradi del giudizio.

6. Contro la decisione hanno proposto ricorso per cassazione P. e G., affidato a due motivi; resistono le controparti V. e società Paglieri con controricorso illustrato da memoria e la assicuratrice Rhone con proprio ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso P.- G. non merita accoglimento, tendendo ad una diversa ricostruzione del fatto storico dannoso e ad un inammissibile terzo esame del merito.

Per chiarezza espositiva i motivi vengono illustrati con sintesi espositiva.

Nel PRIMO MOTIVO si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente e contraddittorio motivazione”. La tesi (argomentata da ff. 6 a 9 del ricorso) si fonda sulla diversa ricostruzione della dinamica dell’incidente (ff. 9 del ricorso) sostenendosi che il tamponamento avvenne quando i due mezzi già si erano immessi nel flusso della circolazione, in medesima direzione di marcia, sicchè non veniva in questione il rispetto del diritto di precedenza; si aggiunge che le parti convenute, assicurazione inclusa, non hanno dato la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, secondo il precetto di cui all’art. 2054 c.c., comma 1;

nel SECONDO MOTIVO si deduce invece l’errata applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, ed il vizio della motivazione su punto decisivo, sul rilievo che pur avendo tale norma natura sussidiaria doveva applicarsi nella fattispecie in esame, se vi era incertezza sulla dinamica dello scontro. Nella parte argomentativa (da ff. 10 a 13) si contestano le risultanze del verbale dei Carabinieri e la condotta del V. che ammette di aver tenuto una velocità tra i settanta-ottanta km/h, come evidenziato anche dalle tracce di frenata (ff. 12 del ricorso).

8. IN SENSO CONTRARIO si osserva come la Corte di appello di Trieste, dopo un riesame analitico delle prove, tenendo conto dei dati obbiettivi delle tracce dello incidente come rilevati dai CC di Pordenone sopraggiunti sul posto, abbia posto in evidenza (ff. 14 e 15 della motivazione) che la responsabilità dell’accaduto era riferibile in concreto alla condotta negligente e imprudente del conducente della Renault che si immise sulla strada provinciale senza dare la precedenza ai veicoli sopravvenienti e rendendo inevitabile il ed tamponamento da parte della fiat sopravveniente. Non risultano quindi violate le norme di cui all’art. 2054 c.c., commi 1 e 2, essendo il fatto dannoso imputabile unicamente al conducente dell’auto su cui viaggiava anche la proprietaria danneggiata, che dunque potrà rivalersi sul responsabile, ma non verso i terzi estranei a tale sinistro.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità del caso, per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e rigetta tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010

 

 

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