Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5190 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5190 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 2648-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
VICARI MARIO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,
presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALDO D’AVOLA;

– controricorrenteavverso la sentenza n. 2280/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Sicilia (sez. DI PALERMO),
SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 14/06/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Ric. 2017 n. 02648 sez. MT – ud. 05-12-2017
-2-

R.C.N. 2648/2017 .-1,gen:zia delle en/rale C/ I ‘ieari ;\lan.o

Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR
della Sicilia, n.2280/17/16 dep. il 14/06/2016, che su impugnazione del
silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta

la C.T.R., sulla base della normativa di riferimento e preso atto della
tempestività dell’istanza e della mancanza di svolgimento di attività
d’impresa in capo al Vicari, che sussistessero, nella fattispecie,
presupposti per il riconoscimento del rimborso richiesto.
Mario Vicari si sostituisce con controricorso.
L’agenzia delle entrate deposita memoria.
Considerato in diritto:
1. Con l’unico motivo del ricorso si denuncia violazione dell’art. 9,
comma17, della I. n. 289 del 2002 e dell’art. 1, comma 665, della 1. n. 190
del 2014, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che, alla
stregua della suddetta disciplina normativa, obbligato al versamento
all’Erario delle ritenute d’acconto era esclusivamente il sostituto
d’imposta (datore di lavoro), il quale, pertanto, era l’unico soggetto
legittimato a chiedere il rimborso, non avendo – per contro – il sostituito
(lavoratore dipendente) alcuna legittimazione al riguardo.
g.

Il ricorso va rigettato, confermando il principio, più volte affermato da
questa Corte, secondo il quale, «in tema di agevolazioni tributarie, il
rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014,
a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990,
può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd.
sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a
ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente»
(Cass. n. 23142 del 2017; n. 17472 del 2017; n. 14406/2016, n.
R.G.N. 2648/2017 ./1,genia delle entrale C/ I //cari A laTio

per gli anni 1990, 1991, 1992, ha respinto l’appello dell’Ufficio. Riteneva

18905/2016, n. 15252 del 2016).
Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma
16-octies d.l. 91/2017, conv. 1. 123/2017, che ha testualmente
incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665,1.
190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di
redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione

laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito
stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle
richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente
sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto
all’odierno giudizio.
In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di
questa Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso
d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore
dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può
essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd.
sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a
ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente»
(Cass. nn. 23339/2017, 14406/2016, 18905/2016).
3. Le spese, per il principio di soccombenza, vengono liquidate come in
dispositivo.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle
spese, liquidate in

1.200,00, oltre spese generali nella misura

forfetaria del 15% e accessori di legge.
Roma, 5 dicembre 2017

R. G.N. 2648/2017 1,gen7ia delle entrate CI I

lan’o

alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta

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