Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 519 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. III, 12/01/2011, (ud. 27/10/2010, dep. 12/01/2011), n.519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17545/2006 proposto da:

B.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso da sè medesimo in 80078 POZZUOLI (NA), Via Celle 2 giusta

delega in atto;

– ricorrenti –

contro

SANPAOLO BANCA NAPOLI S.P.A., AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12265/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE

QUINTA BIS CIVILE, emessa il 12/12/2005, depositata il 23/12/2005

R.G.N. 11423/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/10/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 8 aprile 2004 B.R. propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, nella procedura da lui promossa in danno dell’Amministrazione provinciale di Napoli per il pagamento di una somma portata da decreto ingiuntivo, pur di fronte alla dichiarazione positiva resa dal terzo – San Paolo-Banco di Napoli s.p.a. – aveva dichiarato la nullità del pignoramento e l’improcedibilità dell’esecuzione, adducendo a sostegno di tale decisione l’avvenuta notifica al tesoriere di delibera con la quale, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, erano state individuate le somme non soggette ad esecuzione forzata perchè destinate al pagamento di servizi pubblici essenziali.

Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione convenuta sostenne l’infondatezza nel merito del proposto mezzo, evidenziando che il terzo debitore San Paolo-Banco di Napoli s.p.a. in sede di dichiarazione di quantità, aveva reso noto che i fondi esistenti nella contabilità speciale dell’ente erano interamente assorbiti dalle finalità di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, comma 2, di modo che le somme impignorabili risultavano superiori al saldo del conto di Tesoreria Unica.

Con sentenza depositata il 23 dicembre 2005 il Tribunale di Napoli ha accolto l’opposizione rilevando che il giudice dell’esecuzione, a fronte della richiesta del creditore di procedere per qualsiasi ipotesi di … dichiarazione negativa o di ritenuta impignorabilità delle somme enunciate dal terzo … all’accertamento del maggior obbligo del terzo, non poteva dichiarare l’estinzione del procedimento prima della istruzione e decisione del giudizio sulla contestazione ex art. 548 cod. proc. civ., e della compiuta individuazione del credito pignorato.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, B.R. formulando tre motivi e notificando l’atto all’Amministrazione Provinciale di Napoli.

Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo l’impugnante lamenta travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, vizi motivazionali, omessa pronuncia e nullità della sentenza ex artt. 99 e 112 c.p.c., art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5. Oggetto della critica è l’affermazione del giudice dell’esecuzione secondo cui tra le ragioni di doglianza avverso il provvedimento opposto non era dato rinvenire, tenuto conto delle modalità di formulazione, un ordine di priorità. E invece lo stesso decidente aveva rappresentato, nella sentenza impugnata, che l’opponente si era lamentato della omessa pronuncia sulle domande di accertamento dell’obbligo o del maggior obbligo del terzo, seppure in via subordinata al rigetto delle preliminari istanze esecutive, di modo che il giudizio di accertamento era stato chiesto solo per l’ipotesi di dichiarazione negativa o di ritenuta impignorabilità delle somme enunciate dal terzo.

Tanto emergeva del resto, in maniera inequivocabile, dalla lettura degli atti di causa, di talchè l’affermazione del giudice di merito di mancanza di un ordine di priorità tra le diverse ragioni di doglianza, era frutto di un palese travisamento dei fatti processuali.

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., omessa pronunzia, nullità della sentenza nonchè mancanza assoluta di motivazione, perchè il giudice di merito non si era pronunciato sulle questioni concernenti la pignorabilità o meno delle somme dichiarate dal terzo laddove esse erano logicamente preliminari.

1.3 Col terzo motivo deduce violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., omessa pronunzia, nullità della sentenza nonchè mancanza assoluta di motivazione, perchè il giudice di merito non aveva neppure preso in esame tutti i motivi di opposizione proposti, ad eccezione del settimo.

2 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate per le ragioni che seguono.

Ha ritenuto il Tribunale che, a fronte di una dichiarazione di quantità con la quale il San Paolo-Banco di Napoli s.p.a., nella sua qualità di tesoriere della Provincia, aveva reso noto che i fondi esistenti nelle contabilità speciali dell’ente risultavano interamente assorbiti dalle finalità di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, comma 2; e di una richiesta a verbale del creditore procedente di disporre, in caso di dichiarazione negativa o di ritenuta impignorabilità delle somme dichiarate, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, il giudice dell’esecuzione non poteva dichiarare estinto il procedimento ma, in applicazione del disposto dell’art. 548 cod. proc. civ., doveva provvedere all’istruzione della causa.

In accoglimento del mezzo azionato, ha quindi annullato l’ordinanza di estinzione e disposto la prosecuzione del giudizio.

A fronte di tale decisione neppure è troppo chiaro il senso delle critiche del ricorrente.

Esse invero confusamente prospettano, da un lato, che la dichiarazione resa dal terzo non poteva ritenersi negativa;

dall’altro che la domanda di accertamento dell’obbligo (o del maggior obbligo) del terzo, era stata formulata solo con logica subordinata al rigetto delle preliminari istanze esecutive, probabilmente volte a contestare l’enunciata impignorabilità delle somme disponibili presso il tesoriere.

A confutazione delle stesse è allora sufficiente rilevare che, mentre era onere del ricorrente, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, specificare quali fossero le preliminari istanze esecutive erroneamente disattese dal decidente, neppure si riesce a comprendere quale sia l’interesse che sorregge il presente ricorso. E invero, annullata l’ordinanza di estinzione e disposta la prosecuzione del procedimento, ogni contestazione in ordine alla pignorabilità o meno del credito dell’Ente potrà essere utilmente spiegata in quella sede.

Il ricorso deve in definitiva essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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