Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 519 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12230-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.F.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2162/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, emessa il 20/10/2014 e depositata il

10/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI Giuseppe;

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente è stato collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di procedura di incentivo all’esodo, esattamente nel 2003. Sulla somma da lui ricevuta a titolo di fine rapporto ha versato l’IRPEF secondo un’aliquota poi dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia Europea, perchè in contrasto con il diritto comunitario.

In data 18.10.2010 ha presentato istanza di rimborso delle somme che, a seguito di tale pronuncia, sarebbero state da lui versate in eccesso, proprio a titolo di Irpef.

L’istanza è stata accolta solo parzialmente, avendo l’Agenzia eccepito che, per le rate corrisposte dopo luglio 2006, era intervenuta decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, il quale fissa in 48 mesi dal versamento il termine per l’esercizio del diritto di restituzione dell’indebito.

Il ricorso del contribuente avverso tale diniego parziale è stato accolto dal giudice di merito che, in appello, ha ritenuto che il termine di decadenza decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte Europea e non già dal versamento delle somme in eccesso.

Avverso tale pronuncia propone ricorso l’Agenzia per violazione del citato art. 38.

Il ricorso è fondato.

E’ invero giurisprudenza ormai costante di questa Corte che il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della Corte di Giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia, come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale- incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche” Sez. L. n. 13676 del 2014; Sez. 6 n. 25268 del 2014).

Il ricorso va pertanto accolto, e non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, può essere deciso nel merito, con rigetto del ricorso introduttivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa interamente le spese delle fasi di merito e dichiara irripetibili le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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