Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5189 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5189 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 1296-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SANTORO ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DEL CICLISMO 14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
DANTE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 2493/16/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Sicilia, SEZIONE
DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 27/06/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE;

Ric. 2017 n. 01296 sez. MT – ud. 05-12-2017
-2-

R.G.N. 1296/ 201 7 ./1.gemzia delle entrale ti Santoro Rosan.o

Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della
sentenza della CTR Sicilia, n. 2493/16/16 dep. 27.06.2016, con la quale,
confermando la decisione di primo grado, è stato respinto l’appello
dell’Ufficio su impugnazione del silenzio rifiuto opposto

dell’IRPIT, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992. Riteneva la C.T.R.,
sulla base della normativa di riferimento e della interpretazione fornita
dalla giurisprudenza di legittimità, che sussistessero, nella fattispecie, i
presupposti per il riconoscimento del rimborso chiesto dal contribuente.
Rosario Santoro si costituisce con controricorso.
Considerato che:
1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di
legge (art. 9, comma17, della 1. n. 289 del 2002 e dell’art. 1, comma 665,
della 1. n. 190 del 2014, art. 81 c.p.c. e art. 2697 c.c.) per avere la CFR
erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso al contribuente,
lavoratore dipendente, anziché esclusivamente al datore di lavoro, che ha
versato all’erario le ritenute Irpef.
2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge (art. 9, comma17, della
1. n. 289 del 2002, artt. 11 e 14 preleggi; art. 3 1. 212/2000; art. 3 comma
3 dlg- s. 472/97; art. 2033 c.c.) essendo il benefico limitato alle somme
ancora dovute, con esclusione dei pagamenti già effettuati.
3.1.11 ricorso va rigettato, confermando il principio più volte affermato da
questa Corte secondo il quale, «in tema di agevolazioni tributarie, il
rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a
favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990,
può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd.
sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta

R. G.\. 1296/201 7 ken:zia delle entrate c/ San/oro Rosario

dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso del 90%

(cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente» (Cass. n.
23142 del 2017; n. 17472 del 2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n.
15252 del 2016).
3.2.13 eraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma
nell’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. 1. 123/2017, che ha testualmente
incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, 1.

redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle
ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove
autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con
riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul
titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso,
delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
3.3.In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di
questa Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso
d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei
soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere
richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto
d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd.
“sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente» (Cass. nn.
23339/2017, 14406/2016, 18905/2016).
4. Le spese, per il principio di soccombenza, vengono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle
spese, liquidate in e 1.200,00, oltre spese generali nella misura
forfetaria del 15% e accessori di legge.
Roma, 5 dicembre 2017

R. G\. /296/2017 -1,gemzia delle entrale

San/oro

ROSt117.0

190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di

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