Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5188 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 14/02/2017, dep.28/02/2017),  n. 5188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5181/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE ALLESA Srl in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 20/15/11, depositata il 12 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2017

dal Cons. Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Giancarlo Caselli per l’Agenzia delle Entrate che chiede

l’accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La CTR del Piemonte, con la sentenza in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Alessandria, ritenendo l’accertamento nei confronti della Immobiliare Allesa Srl, società immobiliare, illegittimo per aver determinato il valore degli immobili in base ai valori forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.), in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia, e recepiti in Italia con la L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi. La contribuente è rimasta intimata.

Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione su punti decisivi della controversia per aver la CTR integralmente omesso di considerare e motivare in ordine all’accertamento induttivo e agli elementi presuntivi di congruità del valore degli immobili, fondato non sul “valore normale” ma su plurimi elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti, quali l’esistenza di perdite della società per numerosi esercizi, particolarmente significative nell’anno di maggiori vendite, nonchè, quanto alla determinazione del valore dei beni, l’esistenza di una perizia di stima per un valore di gran lunga superiore redatta dalla Banca Intesa per uno degli immobili, la concessione di un mutuo per un importo superiore a quello fatturato, lo stato delle finiture degli immobili e la loro posizione effettiva (centrale e non lungolago), residuando l’utilizzazione dei valori OMI non quale parametro legale ma solamente come ulteriore, e finale, elemento presuntivo semplice, utilizzato, tra l’altro, in bonam partem a vantaggio della società contribuente.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

A seguito della novellazione dell’art. 366 c.p.c., ad opera della L. n. 40 del 2006, art. 5, che ha aggiunto ai precedenti il n. 6, il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè la parte è tenuta ad indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, “gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (Cass. n. 14784 del 2015, Rv. 636120; n. 2928 del 2015, Rv. 634343; 26489 del 2014).

L’Agenzia delle entrate, invero, ha dedotto una pluralità di elementi non considerati nella decisione impugnata. Gli stessi, peraltro, non sono neppure ricavabili dal ricorso, non essendo stato riprodotto, neppure in termini sintetici e con riguardo alle parti più significative e pertinenti, nè l’avviso di accertamento, nè il rogito (o le sue clausole), nè la perizia di stima o le risultanze riferite al mutuo. Nessun elemento è pure desumibile dal ricorso quanto alle asserite perdite di esercizio della società immobiliare.

Un’unica indicazione è, invero, evincibile dalla decisione impugnata ed è contenuta nella parte in fatto ove si afferma, riportando le doglianze dell’Ufficio, “… e quindi ha accertato, anche sulla base di una perizia redatta a cura della Banca Intesa relativa ad un fabbricato facente parte del complesso immobiliare, maggiori ricavi…”; si tratta, tuttavia, di espressione totalmente generica, in sè inidonea a supplire al difetto.

4. Con il secondo motivo denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, D.L. n. 223 del 2006, art. 35, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 307 e della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 4, lett. f) e comma 5, per aver la CTR ritenuto l’accertamento effettuato esclusivamente su presunzioni legali (i.e. i valori dell’OMI) mentre si è trattato di un accertamento induttivo, fondato su presunzioni assistite dai requisiti della gravità, precisione e concordanza.

4.1. Anche tale motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, scontando le stesse mancanze prima esposte.

5. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i motivi del ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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