Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5188 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27904-2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 2,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO HINNA DANESI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI (OMISSIS),

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2715/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata 13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

Fatto

RILEVATO

che:

P.G. ricorre avverso la sentenza n. 2715/01/15, depositata in data 13/05/2015, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. Roma, adita ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, in sede di ottemperanza alla sentenza (n. 2468/2012) di questa Corte, ha rigettato il gravame del contribuente avente ad oggetto il diritto al rimborso della maggior ritenuta operata dall’ENEL in qualità di sostituto d’imposta, all’atto del pagamento della capitalizzazione della prestazione di previdenza complementare corrisposta dalla P.I.A., e quindi della differenza tra quanto trattenuto a titolo d’imposta e l’importo effettivamente dovuto se fosse stata applicata l’aliquota inferiore del 12,50% ai sensi della L. n. 482 del 1985 , ex art. 6;

per quanto qui rileva, la CTR, richiamati i principi di diritto desumibili dalla sentenza di questa Corte, oggetto del giudizio di ottemperanza, rigettava il gravame assumendo la mancata allegazione, da parte del contribuente, della documentazione attestante l’avvenuto impiego sul mercato finanziario delle somme costituite dai versamenti effettuati dagli aderenti al fondo previdenziale (P.I.A.);

avverso tale pronuncia, ricorre P.G. affidandosi ad un unico motivo;

l’Agenzia delle Entrate, regolarmente intimata, si è costituita ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, commi 7 e 10, art. 1, comma 2, nonchè dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR errato nell’applicare il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, imputando, illegittimamente, al contribuente l’onere probatorio a lui non ascrivibile, e confondendo i presupposti del giudizio di ottemperanza con quelli del giudizio di esecuzione;

2. il motivo risulta infondato per quanto di seguito esposto;

3. va rilevato, innanzitutto, che per costante principio affermato da questa Corte, il ricorso per ottemperanza è ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l’inerzia della P.A. rispetto al giudicato, ovvero la difformità specifica dell’atto posto in essere dall’Amministrazione rispetto all’obbligo processuale di attenersi all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, atteso che il giudizio di ottemperanza, essendo rivolto a rendere effettivo, mediante l’individuazione di idonei provvedimenti, l’ordine di esecuzione contenuto nella sentenza passata in giudicato, si atteggia quale giudizio strettamente connesso con quello principale, di cui costituisce la realizzazione e l’integrazione, tanto che si è precisato che in tale giudizio viene in luce con “speciale evidenza, il principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti garantita dall’art. 24 Cost., comma 1” (Cass. 16569/19 – Cass. n. 13382/16);

4. ciò stante, il giudizio disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, ha natura di giudizio misto “sui generis”, caratterizzato da un insieme di poteri cognitori ed esecutivi, nel quale il giudice dell’ottemperanza deve preliminarmente verificare il dispositivo della sentenza rimasta inapplicata per individuare gli obblighi ivi prescritti, valutare la portata del dispositivo unitamente alla motivazione, per poi svolgere la tipica attività di merito dell’ottemperanza, che è quella dell’adozione di provvedimenti in luogo dell’Amministrazione inadempiente, finalizzati al ripristino dell’integrità della posizione del ricorrente, sostituendosi all’attività amministrativa che l’Ufficio avrebbe dovuto svolgere e non ha svolto, o ha svolto in maniera difforme dal giudicato (Cass. n. 20202/10 – Cass. n. 4126/04);

5. tale giudizio presenta, quindi, connotati del tutto diversi rispetto al giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perchè il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo (Cass. n. 646/2012 – Cass. n. 4126/2004 – Cass. n. 20202/2010), compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza;

6. da ciò consegue che: a) il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi od ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. “carattere chiuso del giudizio di ottemperanza”); b) il giudice dell’ottemperanza è tenuto ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. n. 15827/16 – Cass. 11450/11 – Cass. n. 28944/08); c) a fronte di comandi privi dei necessari requisiti di puntualità e precisione, come nell’ipotesi di sentenza che riconosca il diritto al rimborso senza provvedere alla sua quantificazione, è dunque ammissibile il ricorso al giudice dell’ottemperanza che dovrà interpretare il “dictum” attraverso la determinazione del “quantum” e del “quomodo” della statuizione ineseguita;

7. di conseguenza spetta alla CTR adita in ottemperanza stabilire le modalità di esecuzione del giudicato, qualora dette modalità non siano nello stesso precisate, e quindi, individuare i mezzi idonei ad assicurare la sua corretta ottemperanza;

8. nel caso che occupa la sentenza (Cass. n. 2468/12) oggetto di ottemperanza ha definito il giudizio, integrando la motivazione della pronuncia d’appello con specifico richiamo alla sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, che ebbero ad affermare il seguente principio: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) ed all’art. 17 del T.U.I.R., solo per quanto riguarda “la sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) ed all’art. 17 del T.U.I.R.”;

9. con riferimento al fondamentale concetto di “rendimento” la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha precisato, infine, che si tratta del “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”;

10. appare, pertanto, evidente che, contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, la CTR non ha travalicato il perimetro precettivo delimitato con il giudicato, in quanto, rispettando i principi della citata sentenza delle S.U., ha acquisito la documentazione dall’ENEL attestante il mancato impiego sul mercato finanziario, da parte del fondo P.I.A./Fondenel, degli accantonamenti versati dai dipendenti.

11. per quanto precede il ricorso va rigettato, mentre l’assenza di attività defensionale da parte dell’Agenzia delle Entrate esime il Collegio dal regolamentare le spese del giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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