Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5188 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5188 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 1154-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (C.F.
06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro
CAPPELLO EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALESSANDRIA 128-130, presso lo studio dell’avvocato
ANTONINO PIRO, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONINO FRASCA CACCIA;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/03/2018

avverso la sentenza n. 2612/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Sicilia (sez. DI PALERMO),
SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 05/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Ric. 2017 n. 01154 sez. MT – ud. 05-12-2017
-2-

\.G. R. / 15412017 .’1,gcnia delle enirate ti Cappello I lannele

Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CFR
della Sicilia, n. 2612/17/16 dep. 5.7.2016, che, confermando la decisione
di primo grado, ha respinto l’appello dell’Ufficio avverso l’impugnazione
del silenzio rifiuto sull’istanza – presentata il 29.12.2007 da Emanuele

sul condono prevista dall’art. 9, comma 17, della 1. n. 289/2002 – per il
rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta dal contribuente per gli anni
1990, 1991, 1992, mediante le ritenute effettuate e versate dal datore di
lavoro/sostituto di imposta. Riteneva la C.T.R., preso atto della
tempestività dell’istanza ed escluso che il richiedente svolgesse attività
d’impresa, che sussistessero, nella fattispecie, i presupposti per il
riconoscimento del rimborso chiesto dal contribuente.
I’,manuele Cappello si costituisce con controricorso.
L’Agenzia delle entrate deposita memoria.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo del ricorso si denuncia violazione dell’art. 9, comma
17, della 1. n. 289 del 2002 e dell’art. 1, comma 665, della 1. n. 190 del
2014, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che, alla
stregua della suddetta disciplina normativa, obbligato al versamento
all’Erario delle ritenute d’acconto era esclusivamente il sostituto
d’imposta (datore di lavoro), il quale, pertanto, era l’unico soggetto
legittimato a chiedere il rimborso, non avendo – per contro – il sostituito
(lavoratore dipendente) alcuna legittimazione al riguardo.
Il ricorso va rigettato, confermando il principio più volte affermato da
questa Corte secondo il quale, «in tema di agevolazioni tributarie, il
rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014,
a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990,
può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd.
N. G. R. /1

201 7 I,gen.zia delle entrate e/ Cappe//o Emanuele

Cappello, lavoratore dipendente/sostituito, in adesione alla disposizione

sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a
ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente»
(Cass. n. 23142 del 2017; n. 17472 del 2017; n. 14406/2016, n.
18905/2016, n. 15252 del 2016).
Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma
nell’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. 1. 123/2017, che ha testualmente

190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di
redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione
alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta
laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito
stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle
richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente
sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto
all’odierno giudizio.
In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di
questa Corte, secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso
d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore
dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può
essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd.
sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a
ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente»
(Cass. nn. 29399/2017, 23339/2017, 14406/2016, 18905/2016).
Le spese seguono alla soccombenza, e vengono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.NI.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle
spese, liquidate in e 1.200,00, oltre spese generali nella sura forfetaria
del 15% e accessori di legge.
Roma, 5 dicembre 2017
N. C. R. 1/ 5412017 1,gen:zia delle entrate r/ Cappello l’,manuele

Il P

incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665,1.

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