Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5187 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 14/02/2017, dep.28/02/2017),  n. 5187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4213/2012 R.G. proposto da:

M.M., rappresentante della F.LLI M. SNC di

M.M. E G., nonchè M.G., rappresentati e difesi

dall’Avv. Carlo MELOTTI, con domicilio eletto l’Avv. Fulvio DE

AMICIS, in Roma, via dei Gracchi, n. 137/1, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 91/24/10, depositata il 24 giugno 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2017

dal Cons. Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Melotti Carlo che si riporta al ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, in riforma della decisione della CTP di Pavia, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo l’accertamento eseguito nei confronti della F.lli M. Snc di M.M. e G. ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, con determinazione, a carico dei contribuenti, del maggior reddito d’impresa per l’anno 2003 ai fini IVA, Irpef e IRAP.

Hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti con due motivi. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, perchè depositato in data 17 febbraio 2012 a fronte dell’avvenuta notifica eseguita il 29 luglio 2011 e perfezionatasi, con la consegna al destinatario, in data 3 agosto 2011.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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