Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5187 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15248-2015 proposto da:

T.G., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato FABIO PACE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3301/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. RENATO PERINU.

Fatto

RILEVATO

che:

T.G. ricorre, in qualità di avente causa di Malquori Enrico ex dirigente Enel S.p.a., avverso la sentenza n. 3301/38/14, depositata in data 19/05/2014, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. Roma, ha accolto l’appello dell’Ufficio, in sede di giudizio di riassunzione, a seguito della sentenza (n. 23071/2012) di questa Corte che aveva cassato la sentenza di secondo grado avente ad oggetto il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’Enel ai propri dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro;

per quanto qui rileva, la CTR, richiamati i principi di diritto indicati da questa Corte nella pronuncia rescindente, non riconosceva il diritto della contribuente all’applicazione dell’aliquota del 12,50% ai sensi della L. n. 482 del 1985, ex art. 6, atteso che, non era stata fornita dalla stessa alcuna prova in ordine all’effettivo investimento sul mercato finanziario delle somme conferite dal “de cuius” nel fondo previdenziale di riferimento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 482 del 1985, art. 6, ai sensi del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, (nel testo applicabile ratione temporis), della L. n. 30 del 1997, art. 1, comma 5 ed ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17, per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto che devono essere soggette alla trattenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, solo le somme provenienti dalla liquidazione del c.d. “rendimento netto”, imputabili alla gestione del capitale accantonato sul mercato finanziario, da parte del fondo;

2. con il secondo mezzo di gravame viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 167 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, per avere la CTR emesso la pronuncia ora impugnata senza prendere in considerazione la certificazione ENEL prodotta dalla contribuente;

3. con il terzo mezzo di gravame la ricorrente deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 63, per avere la CTR ascritto alla contribuente l’onere esclusivo della prova dell’avvenuto investimento dei capitali sul mercato finanziario;

4. con il quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella individuazione della tipologia di investimento;

5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella quantificazione del rendimento;

6. con il sesto motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, degli artt. 384 e 392 c.p.c., per avere la CTR errato nell’applicazione del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente;

7. il gravame s’appalesa infondato per quanto dappresso esposto;

8. vanno per ragioni di ordine logico trattati congiuntamente i primi tre motivi di gravame, in quanto, oggettivamente, connessi.

9. il “thema decidendum” consiste nello stabilire quale sia il regime fiscale del Fondo di previdenza integrativa esterna per i dirigenti ENEL, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale sulla base di quanto previsto dagli interventi legislativi intervenuti in materia (D.Lgs. n. 124 del 1993 – della L. n. 30 del 1997, art. 1, comma 5, – del D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 9, comma 1, lett. a 9,);

10. ciò posto, premesso, in via generale, che il giudizio di rinvio costituisce un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, e comporta, di conseguenza, che i limiti e l’oggetto siano delimitati dalla sentenza di annullamento; nel caso che occupa la sentenza impugnata non risulta conforme ai principi di diritto sanciti nella pronuncia di cassazione con rinvio;

11. in particolare, questa Corte, con l’ordinanza, rescindente, n. 23071 /2012, richiamando, espressamente, ed in linea con la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, ha vincolato il giudice del rinvio all’applicazione del seguente principio: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) ed all’art. 17 del T.U.I.R., solo per quanto riguarda “la sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dal L.n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) ed all’art. 17 del T.U.I.R.”;

12. con riferimento al fondamentale concetto di “rendimento” la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha precisato, infine, che si tratta del “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”;

13. sul punto, la successiva giurisprudenza di questa Corte, si è attestata con numerosi arresti (“ex plurimis – Cass. n. 15853/18, 720/17, 10604/15, 10285/2017) ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità, su una lettura dei principi affermati dalle Sezioni Unite, secondo la quale: a) il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento e/o gestione, da parte del fondo, sul mercato finanziario o su altre tipologie di mercato (es. mercato immobiliare), del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento (Cass. nn. 15853/18, 720/17, 10604/15, 8310/14,22950/13, 7728/13); b) sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; c) deve escludersi che tale rendimento possa corrispondere alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio ENEL; d) gli accantonamenti operati in regime di P.I.A., prima del 1998 non conferiscono natura assicurativa alla prestazione, posto che non costituiscono redditi da capitale derivanti da contratti di capitalizzazione; e) la prova dell’avvenuto investimento secondo le modalità di cui sopra, deve essere fornita dal contribuente;

14. per quanto precede, il ricorso va disatteso, atteso che la CTR ha applicato, puntualmente, l’applicazione dei principi fissati dalla pronuncia rescindente, e desumibili dai precedenti di questa Corte, dianzi richiamati, in particolare per quanto concerne il profilo concernente l’effettivo investimento dei fondi accantonati sul mercato finanziario e sul relativo onere probatorio; nè la contribuente ha fornito prova sull’effettivo investimento del capitale secondo i principi richiamati;

15. gli ulteriori motivi di ricorso risultano assorbiti da quanto divisato in ordine ai mezzi di gravame divisati;

16. la sentenza impugnata va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

17. il consolidamento della giurisprudenza di questa Corte, nella materia in disamina, solo, in data successiva alla proposizione del ricorso, induce alla compensazione delle spese dell’intero giudizio;

18. sussistono i presupposti per l’ulteriore versamento, da parte del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva della contribuente, compensa le spese dell’intero giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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