Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5187 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5187 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 843-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
FACCHINETTI SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR,
che la rappresenta e difende;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 06/03/2018

avverso la sentenza n. 711/38/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del Piemonte (sez. di TORINO),
depositata il 27/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Ric. 2017 n. 00843 sez. MT – ud. 05-12-2017
-2-

NCR 843/201 7 1,gen.’.ia de//e entrale ti Eredi/netti

Fatti di causa
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della
del Piemonte, n. 711/38/16, dep. il 27/5/16, che su impugnazione di
avviso di accertamento per Ires Iva Irap anno 2006 da parte di Facchinetti

spese sostenute in relazione al contratto stipulato con Media Stars s.r.l. per
gli inserti della denominazione sociale sulle autovetture impiegate in corse
automobilistiche, rientrassero fra le spese di pubblicità, come tali
interamente deducibili, invece che fra le spese di rappresentanza. La CTR
ha in particolare ritenuto rilevante l’elemento — posto a base della sentenza
di primo grado e da essa condiviso – della gratuità, al fine di distinguere le
spese di rappresentanza da quelle di pubblicità, per cui vanno ascritte a
quest’ultima categoria le spese in questione, vertendosi in fattispecie di
contratto sinallagniatico a titolo oneroso stipulato con Media Stars s.r.l. per
la diffusione del marchio, e della concreta modalità di svolgimento delle opera:zioni
di marketing, ritenendo coerente ed efficace la scelta della Facchinetti di ricorrere a
tale contestato Ine_co per propagandare il proprio marchio ed immagine.

Facchinetti srl si costituisce con controricorso.
Ragioni della decisione:
1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di
legge, art. 108 co. 2 TUIR, in tema di distinzione fra spese di pubblicità e di
rappresentanza.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Va sul punto dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte, che in tema
di imposte sui redditi delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 108 (ex 74,
secondo comma) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ha individuato il
criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità nella diversità,
anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di
1
N(;1Z 843/201 -1(,)en. zia delle entrale ,Y Factinnetti

s.r.1., produttrice di macchinari per l’industria casearia, ha ritenuto che le

rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della
società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad una
aspettativa di incremento delle vendite (Cass. n. 16812 del 24/07/2014),
mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle aventi come scopo
preminente quello di pubblicizzare prodotti, marchi e servizi dell’impresa
con una diretta finalità promozionale e di incremento delle vendite (Cass. n.

Alla luce della chiara distinzione individuata dalla giurisprudenza citata, la
CIR ha errato nel dare rilevanza all’aspettativa di ritorno commerciale della
società senza effettuare la necessaria valutazione sulla differenza ontologica
e funzionale fra le due tipologie di spesa, limitandosi ad evidenziare la
difficoltà di individuare il nesso causale fra iniziative pubblicitarie e ritorno
commerciale.
Sulla scorta di tali principi, che si confermano, la decisione assunta dalla
CTR risulta errata. Non solo valorizza alcuni aspetti, quale quello della
onerosità del contratto e della esistenza di prestazioni corrispettive, che non
sono richiesti dalla fattispecie normativa – anche se possono acquistare
rilievo in un più complesso quadro valutativo – ma assume che il contenuto
del contratto in esame abbia avuto ad oggetto proprio un’attività
qualificabile come “pubblicità”, e ciò in modo assertivo, trascurando di
considerare la cospicua elaborazione giurisprudenziale sul punto, che ha
posto invece l’accento discretivo, a fini fiscali, tra pubblicità e
rappresentanza nella diretta aspettativa di un ritorno commerciale
ragionevolmente riconducibile all’impresa, elemento su cui la

clu non si

sofferma, ed il cui onere della prova ricade sul contribuente e non
sull’i\mministrazione (Cass. n. 27482 del 2014, n. 16596 del 07/08/2015,
n. 3087 del 17/02/2016).

2
NCR

843/ 2017-1gemzia delle enlrale t”

s.r.L

3087 de/17/02/2016; n. 21977 del 28/10/2015).

Il ricorso va conseguentemente accolto, con rinvio alla CTR del Piemonte,
che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese,

Roma, 5 dicembre 2017

alla CTR del Piemonte, in diversa composizione.

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