Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5187 del 04/03/2010
Cassazione civile sez. III, 04/03/2010, (ud. 29/10/2009, dep. 04/03/2010), n.5187
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25546/2005 proposto da:
N.A., elettivamente domiciliato in OSTIA ROMA, VIA
QUINTO AURELIO SIMMACO 7, presso lo studio dell’avvocato FERRANTI
ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDELE Rosario con
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
F.M.C.;
– intimato –
sul ricorso 28666/2005 proposto da:
F.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GOTTARDO 21, presso lo studio dell’avvocato CARINI LUCIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato TARONNA RAFFAELE con delega a
margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– ricorrente –
e contro
N.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 875/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI Sezione
Seconda Civile, emessa il 21/05/2004; depositata il 14/10/2004;
R.G.N. 270/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
29/10/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato ROSARIO FEDELE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i
ricorsi.
Fatto
IN FATTO
N.A. propose opposizione all’esecuzione intentata nei confronti di D.G.V., proprietario di un fondo rustico di cui era affittuario, all’esito della quale il bene era stato trasferito a F.M., ritualmente immessone in possesso all’esito della disposta vendita giudiziaria.
L’opposizione fu dichiarata inammissibile dal giudice dell’esecuzione per carenza di legittimazione attiva del ricorrente, senza che fosse fissata l’udienza ex art. 180 c.p.c., per l’inizio del giudizio di merito.
L’impugnazione proposta dal N. fu dichiarata inammissibile dalla corte di appello di Bari che, dopo aver riconosciuto efficacia di sentenza al provvedimento impugnato, ritenne che – oggetto dell’impugnativa essendo il decreto di trasferimento emesso dal giudice dell’esecuzione – l’unico mezzo di gravame esperibile fosse l’opposizione di cui all’art. 404 c.p.c..
La sentenza è stata impugnata dinanzi a questa corte da N. A. con ricorso sorretto da un unico motivo.
Resiste con controricorso F.M., che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato.
Diritto
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo e unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., art. 404 c.p.c., della L. n. 203 del 1982, art. 41.
Il motivo è privo di pregio.
Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che l’odierno ricorrente non abbia, con la sua opposizione, contestato l’esecuzione nel suo complesso, ma abbia specificamente volto le proprie doglianze alla contestazione della legittimità del titolo esecutivo (id est del decreto di trasferimento in favore del F.), adducendo all’uopo l’esistenza di un rapporto di affitto con l’esecutato anteriore al pignoramento (onde il suo diritto a detenere i terreni in questione nonostante l’esito della procedura espopriativa).
Egli ha pertanto fatto valere, con la proposta opposizione, un diritto autonomo la cui tutela risultava (in ipotesi) incompatibile con la situazione giuridica accertata inter alios, attesa la palese estraneità dell’opponente al precedente giudizio che aveva dato vita al titolo esecutivo pregiudizievole.
Il ricorso è pertanto rigettato.
Al rigetto del gravame principale consegue l’assorbimento di quello incidentale.
La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate – segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.
PQM
La corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3700,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010