Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5186 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 14/02/2017, dep.28/02/2017),  n. 5186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3742/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore

IANNELLO, con domicilio eletto presso di lui, in Roma, via Giovan

Battista Gandino, n. 12, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 1/14/11, depositata il 31 gennaio 2011;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Giancarlo Caselli che chiede l’accoglimento del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, in riforma della decisione della CTP di Palermo, ha parzialmente accolto l’appello di C.M., esercente attività di commercio al dettaglio di biciclette ed accessori, quanto alla rideterminazione sintetica dei redditi per il 1998 perchè non sorretta da sufficienti riscontri ed omissiva rispetto agli elementi allegati dal contribuente, confermando invece la decisione in ordine alla detrazione IVA per beni non inerenti all’attività.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente.

Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. L’Agenzia delle entrate con il primo ed il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3:

– la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 24;

– la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54;

per aver la CTR ritenuto trattarsi di un accertamento operato con l’applicazione degli studi di settore mentre l’Amministrazione finanziaria aveva effettuato un accertamento induttivo analitico, che traeva fondamento dalla violazione, da parte del contribuente, dell’obbligo di registrazione e dichiarazione dei corrispettivi da parte del contribuente, riscontrata sulla base della documentazione esaminata in occasione della verifica e alla luce delle dichiarazioni rese in contraddittorio.

Con il terzo motivo denuncia, poi, omessa e contraddittoria motivazione per non aver considerato le risultanze istruttorie emerse in sede di verifica e le condizioni applicate per la determinazione della percentuale di ricarico.

4. I primi due motivi, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

L’Agenzia delle entrate deduce che l’accertamento induttivo si è fondato sulla asserita violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 24 per aver il contribuente violato l’obbligo di registrazione e dichiarazione dei corrispettivi di cui alla norma. Di tale presupposto, peraltro, non vi è traccia non avendo l’Agenzia neppure riprodotto – in osservanza del principio di autosufficienza l’avviso di accertamento, nè, al di là di un limitato stralcio riferito alle modalità di rideterminazione del ricarico, il p.v.c.

Orbene, è vero che l’accertamento analitico-induttivo si basa su presunzioni, anche semplici purchè gravi, precise e concordanti. sicchè, in quanto tale, non è condizionato dalla presenza di una contabilità formalmente regolare. Tuttavia, in assenza del riscontro alla dedotta violazione, è necessaria l’individuazione degli ulteriori elementi idonei a giustificarlo, nella specie assenti come evidenziato dalla stessa CTR (“manca ogni ulteriore elemento di valutazione da parte dell’Ufficio”).

5. Quanto alla doglianza di cui al terzo motivo, relativa alla omessa considerazione delle risultanze istruttorie ai fini della determinazione del ricarico, la questione investe, in realtà, un posterius logico e fattuale a quello sopra esaminato poichè attiene alla fase in cui, già comprovata dall’Ufficio finanziario la possibilità di procedere ad accertamento induttivo, è legittima la determinazione, con metodologie indirette, dei maggiori ricavi.

Per contro, in mancanza, come nella specie, dei presupposti per dar corso all’accertamento induttivo, resta inevitabilmente travolta la successiva attività ugualmente posta in essere.

5. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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