Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5186 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. PERINU Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11803-2015 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. FARNESE

7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI

DEZZA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Fatto

RILEVATO

che:

T.G. ricorre avverso la sentenza n. 2037/09/14, depositata in data 1/04/2014, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sez. Roma, ha accolto in parte l’appello principale dell’Ufficio, in sede di giudizio di riassunzione, a seguito della decisione (ord. n. 28546/2011) di questa Corte che aveva cassato la sentenza di secondo grado avente ad oggetto il regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’Enel ai propri dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro;

in particolare il contribuente, lamentava, nel giudizio d’appello, di aver subito l’applicazione sulla somma percepita, assimilata ai fini imponibili a TFR, della trattenuta operata in base all’art. 16 TUIR (tassazione separata) anzichè, quella del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, ex art. 6, anche per il periodo antecedente al 31 dicembre 2000, inerente gli accantonamenti del fondo PIA;

per quanto qui rileva, la CTR, richiamati i principi di diritto indicati da questa Corte nella pronuncia rescindente, non riconosceva il diritto della contribuente all’applicazione dell’aliquota del 12,50% per il periodo antecedente al 31 dicembre 2000, atteso che, non era stata fornita dalla T. alcuna prova in ordine all’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato dal fondo PIA;

avverso tale pronuncia, ricorre la contribuente affidandosi a quattro motivi depositati con memoria;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per avere la CTR errato nell’applicare il principio di diritto fissato nella pronuncia rescindente, concernente la maturazione e quantificazione dei rendimenti maturati al 31/3/1998 nell’ambito della PIA;

2. con il secondo mezzo di gravame viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 482 del 1985, art. 6, per avere la CTR erroneamente ritenuto che in relazione al fondo PIA dovesse essere comprovato l’effettivo impiego sul mercato dei relativi capitali accantonati;

3. con il terzo motivo viene denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR emesso la pronuncia ora impugnata, senza prendere in considerazione la certificazione ENEL e la documentazione prodotta dalla contribuente;

4. con il quarto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nella verifica dell’ammontare dei rendimenti conseguiti nel periodo 1991/1998 (gestione PIA);

5. il gravame s’appalesa infondato per quanto dappresso esposto;

6. vanno per ragioni di ordine logico trattati congiuntamente i primi due motivi di gravame, in quanto, oggettivamente, connessi.

7. il “thema decidendum” consiste nello stabilire quale sia il regime fiscale del Fondo di previdenza integrativa esterna per i dirigenti ENEL, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale sulla base di quanto previsto dagli interventi legislativi intervenuti in materia (D.Lgs. n. 124 del 1993 – ai sensi della L. n. 30 del 1997, art. 1, comma 5, – del D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 9, comma 1, lett. a 9);

8. ciò posto, premesso, in via generale, che il giudizio di rinvio costituisce un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata, e comporta, di conseguenza, che i limiti e l’oggetto siano delimitati dalla sentenza di annullamento; nel caso che occupa la sentenza impugnata non risulta conforme ai principi di diritto sanciti nella pronuncia di cassazione con rinvio;

9. in particolare, questa Corte, con l’ordinanza, rescindente, n. 28546 /2011, richiamando, espressamente, ed in linea con la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, ha vincolato il giudice del rinvio all’applicazione del seguente principio: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del T.U.I.R., solo per quanto riguarda “la sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentire alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del T.U.I.R.”;

10. con riferimento al fondamentale concetto di “rendimento” la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha precisato, infine, che si tratta del “rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”;

11. sul punto, la successiva giurisprudenza di questa Corte, si è attestata con numerosi arresti (“ex plurimis – Cass. n. 15853/18, 720/17, 10604/15, 10285/2017) ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità, su una lettura dei principi affermati dalle Sezioni Unite, secondo la quale: a) il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento e/o gestione, da parte del fondo, sul mercato finanziario o su altre tipologie di mercato (es. mercato immobiliare), del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento (Cass. nn. 15853/18, 720/17, 10604/15, 8310/14, 22950/13, 7728/13); b) sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; c) deve escludersi che tale rendimento possa corrispondere alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio ENEL; d) gli accantonamenti operati in regime di P.I.A., prima del 1998 non conferiscono natura assicurativa alla prestazione, posto che non costituiscono redditi da capitale derivanti da contratti di capitalizzazione; e) la prova dell’avvenuto investimento secondo le modalità di cui sopra, deve essere fornita dal contribuente;

12. per quanto precede, il ricorso va disatteso, atteso che la CTR ha applicato, puntualmente, l’applicazione dei principi fissati dalla pronuncia rescindente, e desumibili dai precedenti di questa Corte, dianzi richiamati, in particolare per quanto concerne i rendimenti del fondo PIA; nè la contribuente ha fornito prova sull’effettivo investimento del capitale secondo i principi richiamati;

13. gli ulteriori motivi di ricorso risultano assorbiti da quanto divisato in ordine ai mezzi di gravame divisati;

14. la sentenza impugnata va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

15. il consolidamento, nella materia, in disamina della giurisprudenza di questa Corte, intervenuto solo in epoca successiva induce a compensare le spese relative all’intero giudizio;

16. sussistono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, da parte della ricorrente, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del contribuente. Spese del giudizio compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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