Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5186 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5186 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 782-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ROSA GIOVANNI;
– intimato avverso la sentenza n. 2095/34/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della Sicilia (sez. DI PALERMO),
SEZIONE DISTACCAATA di CATANIA, depositata il 25/05/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

L
Ric. 2017 n. 00782 sez. MT – ud. 05-12-2017
-2-

R.G.N . 782/2017 il,gen:zoia delle entrate cl Rosa Giovanni

Ritenuto che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R.
della Sicilia, n. 2095/34/2016, dep. 25.5.2016, che in controversia sulla
impugnazione del silenzio rifiuto di istanza di rimborso delle imposte versate

comma 665 della legge finanziaria 2015), ha statuito il diritto al rimborso del
contribuente, che aveva fornito la prova di avere effettuato i versamenti.
Giovanni Rosa è rimasto intimato.

Considerato che:
L’Agenzia delle entrate deduce con unico motivo violazione di legge (art. 9 co.
17 1. 89/2002, comma 665 della 1. n. 190/2014), trattandosi di lavoratore
dipendente ed essendo riconosciuto il diritto al rimborso solo nei confronti
dei sostituti d’imposta, e non dei sostituiti.
Ti motivo è infondato.
Alla fattispecie a applicato il principio, affermato da questa Corte (Cass. n.
17472 del 2017) e qui condiviso, secondo cui in tema di misure di sostegno in
favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di
Catania, Ragusa e Siracusa, prevista dall’art. 9, comma 17, della 1. n. 289 del
2002, è legittimato a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso di
quanto già versato a titolo di imposte negli anni 1990, 1991 e 1992, e ad
impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, non solo il soggetto
che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta), ma anche colui che
ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (cd. sostituito d’imposta), atteso
che quest’ultimo è il beneficiario diretto del provvedimento agevolativo in
questione (cfr. anche Cass. n. 23142 del 2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016,
n. 15252 del 2016).
Peraltro, la legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma
nell’art. 16 octies d.l. 91/2017, conv. 1. 123/2017, che ha testualmente incluso

R.

. 782/2017 /1,genr,:ia delle entrate e/ Rosa Giovanni

da Giovanni Rosa per gli anni 1990/1992 (ex art. 9 co. 17 1. 89/2002, nonché

nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665,1. 190/2014 «i
titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e
assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite»; il
limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino
a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di
eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente

giudizio.
In conclusione, va confermata la giurisprudenza ormai consolidata di questa
Corte secondo cui «in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di
cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti
dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal
soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal
percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua
qualità di lavoratore dipendente» (Cass. nn. 23339/2017, 14406/2016,
18905/2016).
Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’intimato.
P.Q.:\ I.
Rigetta il ricorso.
Roma, 5 dicembre 2017

sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un postetius rispetto all’odierno

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