Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5186 del 04/03/2010
Cassazione civile sez. III, 04/03/2010, (ud. 29/10/2009, dep. 04/03/2010), n.5186
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24864/2005 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
La Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SEPE Mario con delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
UNIRISCOSSIONI SPA in persona dell’Amministratore delegato e legale
rappresentante Dott. P.A., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI VILLINI 13/15, presso lo studio dell’avvocato ARATARI
Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CIMETTI MAURIZIO con delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
C.E., C.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 827/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
Sezione Prima Civile, emessa il 07/07/2004; depositata il 07/10/2004;
R.G.N. 715/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
29/10/2009 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
IN FATTO
C.A. propose opposizione di terzo all’esecuzione mobiliare promossa dal servizio riscossione tributi per la provincia di Mantova nei confronti di C.E. e C.P., sostenendo di essere proprietario dei beni pignorati dall’ufficiale procedente presso il domicilio dei debitori – per averli acquistati, il (OMISSIS), ad un’asta pubblica esattoriale svoltasi a conclusione di una procedura esecutiva promossa contro i medesimi C.P. e C.E. -, e di averli concessi poi in comodato agli esecutati con scrittura privata autenticata il (OMISSIS).
Il tribunale di Mantova, previa dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 58 (come modificato dal D.L. n. 30 del 1997, art. 4) sollevata dall’opponente, ne dichiarò inammissibile il ricorso, ai sensi della norma citata.
Il gravame proposto da C.A. fu rigettata dalla corte di appello di Brescia, previa conferma del giudizio di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità nuovamente sollevata in quella sede dall’appellante.
La sentenza è stata impugnata dinanzi a questa corte dal C.A. con ricorso sorretto da un unico motivo di ricorso, articolato in due sub-motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. Uniriscossioni, nella qualità di concessionaria del servizio riscossioni per la provincia di Mantova.
Diritto
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, nella sua prima articolazione, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost. e art. 11 Carta europea dei diritti dell’uomo.
Il motivo è privo di pregio.
Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha evidenziato da un canto, che la questione di legittimità costituzionale è stata oggetto, in più occasioni, di interventi del giudice delle leggi predicativi della sua manifesta infondatezza per aver ritenuto la disposizione sottoposta a censura di incostituzionalità pienamente giustificata dall’esigenza, anch’essa di ordine costituzionale, di assicurare la riscossione delle imposte (Corte cost., ord. n. 181 del 1983), dall’altro, che le medesime considerazioni potevano legittimamente estendersi all’art. 42 Cost. e art. 117 della Carta europea dei diritti dell’uomo (pur evocati dal ricorrenti come parametri di illegittimità dell’art. 58), dacchè espressione entrambi del medesimo principio di diritto secondo il quale la proprietà e l’uso di un bene può essere regolato e limitato dalla legge nei limiti imposti nell’interesse generale, interesse cui corrispondeva indubitabilmente la ratio della norma denunciata.
Nella sua seconda articolazione, il motivo lamenta l’erronea applicazione alla fattispecie della norma di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 63.
La censura è parimenti infondata.
L’obbligo di astensione dal pignoramento, da parte dell’ufficiale giudiziario che abbia accertato l’appartenenza dei beni a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo o dai coobbligati, è, difatti, condizionata alla preesistenza di un titolo di proprietà, in capo a questi ultimi, avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo: la corte d’appello, in proposito, ha correttamente osservato che i beni oggetto del pignoramento furono acquistati dal C.A. nell'(OMISSIS), in epoca, dunque, ampiamente successiva all’anno di iscrizione a ruolo del credito di imposta.
Il ricorso è pertanto rigettato.
La disciplina delle spese segue, giusta il principio della soccombenza, come da dispositivo.
PQM
La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010