Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5185 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 08/11/2010, dep. 04/03/2011), n.5185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

FINPROGET spa, rappresentata e difesa dall’avv. Russo Andrea, presso

il quale è domiciliata in Roma in largo Angelo Fochetti n. 8;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 93/28/07, depositata il 28 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

novembre 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

udito l’avv. Andrea Russo per la controricorrente e ricorrente

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La spa Finproget impugnò l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEG, dell’IRAP e dell’IVA per l’anno “1999 dolendosi, quanto all’IRPEG, dell’errata determinazione dell’imponibile accertato per non avere l’ufficio tenuto conto delle perdite fiscali pregresse riportate nella stessa dichiarazione 1999, e, quanto all’IRAP e all’IVA, dell’errata determinazione dell’imponibile accertato, per non aver tenuto in debito conto la dichiarazione integrativa presentata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso, “definendo errata la determinazione degli imponibili ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, sia per il mancato calcolo delle perdite pregresse, sia per essere state disattese le integrazioni fatte dalla società”.

L’Agenzia delle entrate, ufficio di Napoli (OMISSIS), proponeva appello desistendo dalla pretesa relativa all’IRPEG, avendo riconosciuto le perdite riportate dalla società, ma lamentando, quanto all’IRAP e all’IVA, la rilevanza riconosciuta dal primo giudice alla dichiarazione integrativa benchè presentata tardivamente.

La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello, ritenendo idonea la definizione agevolata, ancorchè la relativa dichiarazione integrativa fosse stata presentata terdivamente, essendo stato tempestivo e rituale il versamento degli importi dovuti. Confermava perciò l’annullamento dell’intero avviso, rilevando, anche con riferimento all'”errore” dell’amministrazione in ordine alle perdite dichiarate, ai fini dell’IRPEG, che ciò comportava “una sostanziale modifica delle sanzioni irrogate, sanzioni determinate dall’ufficio sulla più grave violazione dell’IRPEG, quindi erroneamente calcolate”.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrato con successiva notoria.

La società contribuente resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale articolato in due motivi, illustrato con successive memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima sentenza, vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione.

Col primo motivo l’amministrazione, ricorrente principale, denunciando “violazione della L. n. 289 del 2002, art. 8 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, si duole che il giudice d’appello abbia ritenuto valido il condono ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8 per essere stati tempestivi i versamenti, pur essendo stata pacificamente tardiva, e quindi omessa, la dichiarazione integrativa.

Con il secondo motivo, denunciando “violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”, censura la sentenza per avere ritenuto che la desisistenza dell’ufficio ai fini dell’IRPEG abbia pregiudicato la legittimità e la fondatezza dell’intero avviso di accertamento, e per avere perciò annullato l’intero atto, così violando la norma in rubrica, secondo la quale l’irrogazione di un’unica sanzione pecuniaria è stabilita per la violazione più grave, congruamente aumentata. Il giudice di merito, tenuto a quantificare la pretesa erariale, avrebbe dovuto invece rideterminare la sanzione in base alla violazione divenuta più grave – nella specie, quella concernente l’IVA – dopo la rinuncia dell’ufficio al rilievo riguardante l’IRPEG. La spa Finproget con il controricorso eccepisce l’inammissibilità del ricorso dell’amministrazione per aver impugnato la decisione di primo grado sulla base dell’unico motivo relativo all’erronea rilevanza data dal giudice di primo grado alla tardività dell’istanza di condono, laddove la pronuncia di primo grado sarebbe fondata su una ulteriore, distinta ed autonoma ratio decidendi, costituita dalla ritenuta errata determinazione dell’imponibile da parte dell’ufficio finanziario, ratio decidendi sulla quale, siccome non criticata con l’impugnazione, si sarebbe formato il giudicato interno.

Con il ricorso incidentale condizionato, in sintonia con l’eccezione sollevata, la contribuente, con il primo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, censura la sentenza per il mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate, per essersi formato il giudicato interno in relazione alla ratio decidendi non impugnata; con il secondo motivo, denunciando “nullità della sentenza per violazione dei principi di cui all’art. 324 c.p.c. e art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, censura la sentenza, per il mancato rilievo della detta inanmissibilità dell’appello, sotto il profilo dell’error in procedendo.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dalla contribuente, che va anzitutto esaminata, è priva di pregio, in quanto riposa su un’erronea lettura della decisione impugnata e della vicenda processuale in essa compendiata, decisione d’appello dalla quale, secondo guanto precisato dalla stessa controricorrente con la prima memoria, sarebbe “rilevabile autonomamente l’esistenza del giudicato invocato, senza necessità di ricorso alla sentenza di prime cure e all’atto di appello”, onde superare i profili di improcedibilità del ricorso incidentale discendenti, a norma dell’art. 369 c.p.c., n. 4, dal mancato deposito di tali ultimi atti processuali nel presente giudizio.

Nella sentenza impugnata si legge che la Commissione tributaria provinciale di Napoli, investita dell’impugnazione dell’avviso di accertamento per “l’errata determinazione dell’imponibile accertato ai fini IRPEG, non avendo l’ufficio tenuto conto delle perdite fiscali pregresse”, e per “l’errata determinazione dell’imponibile accertato ai fini IRAP ed ai fini IVA, per non avere l’ufficio tenuto in debito conto la dichiarazione integrativa presentata … ed i relativi versamenti”, “accoglieva il ricorso, definendo errata la determinazione ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, sia per il mancato calcolo delle perdite pregresse, sia per essere state disattese le integrazioni fatte dalla ricorrente società”.

La ritenuta “errata determinazione (degli imponibili) ai fini IRPEG, IRAP ed IVA”, non costituisce dunque una autonoma ratio decidendi, ima la sintesi delle due statuizioni della decisione, cumulativamente riferita, rispettivamente, all’IRPEG, in ordine alla quale si controverteva del mancato rilievo assegnato dall’ufficio alle perdite pregresse, ed all’IRAP e all’IVA, imposte in ordine alle quali si controverteva dell’efficacia del condono.

Con la desistenza dalla pretesa fiscale in ordine all’IRPEG, era venuta meno ogni doglianza in proposito dell’ufficio, che insisteva nella contestazione della “errata determinazione degli imponibili ai fini dell’IRAP e dell’IVA” in relazione all’efficacia della dichiarazione integrativa, non residuando, in ordine all’accertamento dell’imponibile di tali imposte, alcuna altra statuizione diversa da quella fondata sulla validità del condono.

Il ricorso principale è fondato.

Quanto al primo motivo, è erronea l’affermazione del giudice di merito secondo cui non rileverebbe la tardività della presentazione della dichiarazione integrativa, essendo “determinanti i corretti e tempestivi versamenti delle somme dovute”, ove si consideri che, a norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8 “l’integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti” entro il termine fissato, “sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data”, e che “nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullità, maggiori importi dovuti …”, e che “la dichiarazione è presentata in via telematica …”.

Il secondo motivo è del pari fondato.

Il processo tributario non è infatti annoverabile tra quelli di impugnazione-annullamento, bensì tra quelli di impugnazione-merito, in quanto non diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria; ne consegue che il giudice, ove ricorrono i necessari presupposti processuali della sua rituale investitura, ha il potere-dovere di esaminare anche tutti i possibili aspetti del potere sanzionatolo esercitato dall’ente impositore, nonchè il potere di determinare (nell’ambito delle richieste delle parti) l’entità delle sanzioni effettivamente dovute. Questa Corte ha, in particolare, affermato che “quando il giudice è investito della valutazione di un atto impositivo che non ha correttamente determinato la sanzione (nel caso di specie, per non avere applicato l’istituto della continuazione D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 12), non deve limitarsi a dichiarare la nullità dell’atto medesime), ma deve provvedere a rideterminare l’entità delle sanzioni effettivamente dovute, nell’ambito delle richieste delle parti” (Cass. n. 25376 del 2008; Cass. n. 9774 del 2010).

Il ricorso incidentale, per le ragioni esposte supra, è invece infondato.

Il ricorso principale va pertanto accolto, mentre deve essere rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia attenendosi ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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