Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5184 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4006-2014 proposto da:

M.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ANGELOZZI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIRGINIA LA

MANNA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI (OMISSIS),

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 349/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 25/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sig.ra M.G. impugnava l’intimazione al pagamento per somme indicate in cartella esattoriale a seguito di iscrizione a ruolo di quanto dovuto per accertamento tributario non opposto e divenuto definitivo. Affermava di non aver avuto notifica della cartella esattoriale e protestando l’intervenuta prescrizione del credito, trattandosi di somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi del 1996.

Si costituivano in giudizio tanto l’Ufficio quanto il concessionario per la riscossione, attestando la notifica della cartella alla figlia convivente e l’accertamento al marito, in quanto atto derivante dalla dichiarazione deì rediti 1996 congiunta, ove la moglie qui ricorrente assume il ruolo di coobbligata solidale. La CTP rilevava che il fondamento della somma iscritta a ruolo e di cui alla cartella notificata derivava da avviso di accertamento notificato al solo marito in quanto autore della dichiarazione congiunta. Ne ricavava che nessun atto impositivo era stato mai notificato alla contribuente, da cui l’illegittimità derivata di tutti i provvedimenti che ne seguivano. Pronunciava quindi l’annullamento di tutti gli atti opposti e la sentenza era appellata dall’Ufficio e del concessionario, sull’assunto dell’ultrapetizione nel considerare la ritualità della notifica dell’accertamento non sollevata come motivo di doglianza dalla contribuente. Nelle more del giudizio di appello la contribuente depositava altresì sentenza di primo grado non opposta relativa al giudizio promosso dal marito della ricorrente, ove era pronunciato l’annullamento per vizio di notifica della cartella, cui conseguiva sgravio per la relativa somma e, per l’effetto, sgravio anche nei confronti della coniuge qui ricorrente, stante la sua posizione ancillare di coobbligata solidale.

Non di meno, il collegio d’appello rilevava come il giudice di primo grado avesse conosciuto dell’avviso di accertamento che non gli era stato devoluto dalle parti, stante l’impugnazione dell’intimazione per vizio proprio, ovvero per vizio della notifica della cartella, in ogni caso non per vizi relativi al fondamento della pretesa o alla notifica dell’atto impositivo alla sig. M.G..

Ricorre per cassazione la contribuente, affidandosi a cinque motivi, cui resistono con controricorso sia l’Amministrazione finanziaria che il concessionario della riscossione.

In prossimità dell’udienza, la parte privata ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti cinque motivi di ricorso.

In via preliminare di rito, occorre rilevare come con la produzione documentale allegata alla memoria depositata in prossimità dell’udienza, la parte privata deposita estratto di ruolo da cui emerge lo sgravio della cartella che ha dato origine al presente contenzioso, contestualmente dichiarando di non aver più interesse alla coltivazione del ricorso e concludendo per la sua estinzione in ragione della cessata materia del contendere.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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