Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5184 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5184 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 8184-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CENTAR SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE
COGLITORE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARIAGRAZIA BRUZZONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale Nonché da:

Data pubblicazione: 06/03/2018

- ricorrenti incidentali contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente all’incidentale avverso la sentenza n. 1017/4/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE dell’Abruzzo (sez. di L’AQUILA),
depositata il 30/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.

Ric. 2016 n. 08184 sez. MT – ud. 05-12-2017
-2-

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Ritenuto che
Nelle controversie originate dall’impugnazione da parte della
Centar s.r.1 di avvisi di accertamento, portanti IRF,S, IRAP e Iva per gli
anni di imposta 2009, 2007 e 2008, l’Agenzia delle entrate ricorre,
affidandosi ad unico motivo, avverso le sentenze indicate in epigrafe,
con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, rigettandone

decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso
introduttivo, annullando gli atti impositivi relativamente all’IRAP e

all’i RI IS, confermandolo per VIVA.
La Società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale
su tre motivi, oltre ad articolare, in subordine, richiesta di applicazione
dello ius superveniens in materia di sanzioni.
L’Agenzia delle entrate resiste al ricorso incidentale con
controricorso.
Nella sentenza impugnata, la Commissione regionale, in
particolare, nel rigettare l’appello dell’Agenzia delle entrate confermava la
nullità dell’avviso di accertamento, con riferimento alle imposte dirette,
per la mancata allegazione della documentazione proveniente dalla
Guardia di Finanza di Camerino.
Sempre il Giudice di appello, nel rigettare l’appello della Società,
rilevava che:
-all’epoca dell’avviso di accertamento la carica di “Direttore
dell’Ufficio” era effettivamente ricoperta dal funzionario (dirigente di
ruolo) sottoscrittore dell’atto;

l’art. 12, comma 7 1. 212/2000, non prevede che

l’Amministrazione

inserisca

nella

motivazione

dell’avviso

di

accertamento le osservazioni formulate dal contribuente;
– secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.10205/2003) in
tema di avviso d rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria di

l’appello ed anche quello proposto dalla contribuente, ha confermato la

dichiarazione IVA la motivazione degli atti per relationem con rinvio alle
conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di finanza è
pienamente legittima.
I ,a controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato
memoria.
Ti Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma

Considerato che
1. Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce la violazione
c/o falsa applicazione dell’art. 42, co. 2, del d.p.r. n.600/73 e dell’art.56
del d.p.r. n. 633/72.
.a censura è fondata.
Costituisce giurisprudenza consolidata il principio (Cass. n. 15327
del 04/07/2014), secondo cui in tema di motivazione “per relationem”
degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, dello Statuto del
contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto
dell’Amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in
motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non
abbia già integrale e legale conoscenza.
Per costante giurisprudenza di questa Corte (n. 6914 del
25/03/2011; n. 9032 del 15/04/2013), nel regime introdotto dall’art. 7
della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’obbligo di motivazione degli atti
tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia
mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o
documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne
riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto,
contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti
per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione
consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato
giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei

semplificata

quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della
motivazione del provvedimento.
Il principio è stato ribadito di recente da Cass. n. 9323/2017 e n.
n. 28060/2017, ove si afferma che l’art. 7, comma 1, della 1. n. 212 del
2000 – che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già
integrale e legale conoscenza, mentre nel caso di specie il verbale della

rappresentante della società – consente di assolvere all’obbligo di
motivazione degli atti tributari anche “per relationem”, ovvero mediante
il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che
siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il
contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e
destinatari) dell’atto o del documento necessari e sufficienti per sostenere
il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permette al
contribuente ed al giudice, in sede di eventuale sindacato giurisdizionale,
di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le
parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del
provvedimento.
nella specie, dal contenuto del pvc (riprodotto integralmente in
ricorso in ossequio al principio di autosufficienza), nel quale sono
riportati nei contenuti essenziali le risultanze della verifica effettuata dalla
Guardia di finanza di Camerino, emerge che è stato sottoscritto dal
legale rappresentante della società che ne ha avuto consegna, ivi
compresi gli atti allo stesso allegati.
2. Il ricorso incidentale va respinto.
Secondo l’ordine logico giuridico delle questioni prospettate, va
prioritariamente rilevata l’inammissibilità del primo motivo, non
ravvisandosi la dedotta nullità della sentenza impugnata in quanto priva
della sommaria esposizione dei motivi in fatto ed in diritto.

GGFF richiamato dall’accertamento era stato firmato dal legale

L’individuazione della ratio decidendi

della sentenza impugnata,

come prospettata nel mezzo, è infatti erronea, laddove la stessa non
appare illogica o contraddittoria (come denunciato nel motivo di
ricorso), in quanto si fonda sul diverso ragionamento per cui la mancata
allegazione di atti (che avevano, erroneamente – per come sopra rilevatocomportato l’annullamento dell’avviso di accertamento per le imposte

sufficienti gli elementi portati dal pvc redatto dalla Guardia di finanza
dell’Aquila riferibili alla Società.
Anche il secondo motivo (prospettante violazione di legge in
ordine alla questione relativa alla sottoscrizione dell’atto impositivo), è
inammissibile, poiché non idoneo ad inficiare l’accertamento in fatto
compiuto dal giudice di merito in ordine al legittimo possesso da parte
del sottoscrittore dell’atto della qualifica dirigenziale di ruolo.
Per l’infondatezza del terzo motivo (prospettante violazione
dell’art. 12, comma 7, c.p.c.) appare sufficiente richiamare l’orientamento
di questa Corte (cfr. Cass. n. 3583/2016; id n. 8378/2017) secondo cui
«In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di
accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal
contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 7, della 1. n. 212 del 2000, atteso
che la nullità consegue solo alle irregolarità per cui essa sia espressamente
prevista dalla legge, oppure, in difetto di previsione, allorchè ricorra una
lesione di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di
effetti da parte dell’atto cui ineriscono».
Quanto alle sanzioni, delle quali si chiede l’applicazione dello ins
snperveniens, motivo che la controricorrente ripropone in quanto non
esaminato dal giudice di primo grado perché assorbito dall’accoglimento
del ricorso, esso è inammissibile, in quanto motivo nuovo, non essendo
stata dimostrata la sua riproposizione in grado di appello. Sul rilievo di
inammissibilità per novità della domanda, si richiamano, tra le tante, la

dirette), non inficiava l’avviso di accertamento ai fini dell’IVA, essendo

pronuncia Cass. n. 3881/00, secondo cui “Nel giudizio di cassazione, che
ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità
formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono
proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da
quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni
rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili

dedotti”, nonché le successive: nn. 6179/01, 9812/02, 4948/03,
4334/04, 20005/05, 4787/12.
In conclusione, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza
impugnata va cassata, con rinvio alla CFR dell’Abruzzo, che provvederà
anche sulle spese del giudizio; va rigettato il ricorso incidentale, con
condanna alle spese della società contribuente, liquidate come in
dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, si
dà atto della sussistenza dei presupposti, da parte del ricorrente
incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art.
13, comma 1 bis d.P.R. cit..

P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla
CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle
spese del giudizio; rigetta il ricorso incidentale, con condanna alle spese
della società contribuente, liquidate in C. 4.000,00, oltre spese prenotate a
debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti da parte del ricorrente
incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art.
13, comma 1 bzir d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 5/12/2017

di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto

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