Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5184 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 08/11/2010, dep. 04/03/2011), n.5184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO PUBBLICI TRASPORTI spa, con sede in (OMISSIS),

rappresentata e

difesa dall’avv. Manfredi Roberto e dall’avv. Adriano Barbato, presso

il quale è elettivamente domiciliata in Roma in via Anastasio II n.

80;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 30/39/07, depositata il 3 maggio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

novembre 2010 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

uditi l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per la ricorrente e

l’avv. Adriano Barbato per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia in epigrafe che, accogliendo l’appello della spa Consorzio Pubblici Trasporti, con sede in (OMISSIS), ha riconosciuto ad essa, società di trasporto pubblico locale di persone, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2003 e 2004 sul contributo annuale attribuite alla società dalla Regione Lombardia in funzione di ripianamento dei disavanzi di gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

La società contribuente resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente censura la sentenza sotto il profilo della violazione di legge, assumendo che i contributi erogati alle società esercenti attività di trasporto pubblico per ripianare le perdite di esercizio, come quelli previsti dalla L.R. Lombardia 25 marzo 1995, n. 13, in quanto non espressamente e specificamente finalizzati alla copertura di costi non ammessi in deduzione nel calcolo di tale imposta, debbano concorrere alla determinazione della base imponibile dell’IRAP ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha affermato che “in tema di IRAP, come ha chiarito in via definitiva il legislatore con la norma interpretativa di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalla modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. h), tutti i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, che il D.L. 9 dicembre 1986, n. 833, art. 3, comma 1, (convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1987, n. 18) esclude dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, salvo che non si tratti di contributi per i quali l’esclusione dalla base imponibile IRAP sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni di carattere speciale o rispetto ai quali la L.R. istitutiva preveda espressamente la specifica correlazione a determinati componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini IRAP” (Cass. n. 4838 e n. 7893 del 2007).

In ordine alla portata degli interventi legislativi in materia del 2002, in particolare, le sezioni unite di questa Corte hanno successivamente chiarito che “il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2-quinquies, (introdotto dalla Legge Di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002” (Cass. sez. unite, 14 ottobre 2009, n. 21.749).

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo.

Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, considerato che la giurisprudenza di riferimento ha preso corpo successivamente all’introduzione del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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