Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5184 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/03/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 03/03/2010), n.5184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9807-2009 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 44, presso lo studio dell’avvocato GIACHI FAUSTO MARIA, che la

rappresenta e difende, giusta procura ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA COOPSEMA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5011/2009 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

19/03/2009;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Roma, V.F., premesso di essere stato dipendente della Cooperativa Coopsema srl in qualità di operaio pulitore ((OMISSIS) liv. Ccnl dipendenti imprese servizi pulizia) e di aver sempre lavorato in (OMISSIS), ove la Cooperativa datrice di lavoro aveva in appalto il servizio di pulizia, conveniva in giudizio detta società per ottenere il pagamento di differenze retributive.

Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva preliminarmente l’incompetenza per territorio del giudice del lavoro di Roma in favore di quello di Napoli. Il giudice adito il 19.3.09, con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., rilevava che nella specie nessuno dei tre fori alternativamente previsti dall’art. 413 c.p.c. conduceva alla competenza territoriale del Tribunale del lavoro di Roma, nulla essendo stato dedotto circa il luogo in cui era sorto il rapporto di lavoro e risultando la società convenuta aver sede in (OMISSIS) ed essere priva di una pur minima organizzazione di lavoro in (OMISSIS).

Dichiarava, pertanto, la competenza del giudice del lavoro di Napoli.

Propone istanza di regolamento di competenza la V. deducendo la violazione dell’art. 413 c.p.c., comma 2. La ricorrente era stata assunta da detta cooperativa il (OMISSIS) ed aveva sempre lavorato presso lo (OMISSIS). Non esisterebbe, invece, la proposta di assunzione inviata al ricorrente, dallo stesso accettata per iscritto con lettera inviata alla sede della società di (OMISSIS), secondo l’assunto di controparte. Il quesito sottoposto al Collegio è il seguente: se nel rito del lavoro, ove nel ricorso introduttivo manchi l’allegazione del luogo in cui è stato stipulato il contratto o se il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto, può essere valutato come fatto concludente dell’insorgenza del rapporto di lavoro il luogo in cui ha avuto inizio la prestazione lavorativa, da valere quale forum contractus, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., comma 2, per cui sussiste in questo caso la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l’esecuzione della prestazione lavorativa.

La Cooperativa non ha svolto attività difensiva.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata al difensore costituito.

Il ricorso è fondato.

La tesi sostenuta dall’attore, odierno ricorrente per il regolamento di competenza, è che la competenza territoriale va fissata in (OMISSIS) in quanto qui è sorto ed ha avuto esecuzione il rapporto, a prescindere dalla sede del datore di lavoro, che è pacificamente collocata in (OMISSIS).

L’art. 413 c.p.c. prevede che “competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto” (comma 2), e che “tale competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purchè la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione” (comma 3).

La giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione ritiene che, in tema di competenza territoriale per le controversie soggette al rito del lavoro, detto art. 413 c.p.c., prevede tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza cui il lavoratore è addetto o presso la quale prestava la sua opera alla fine del rapporto) di carattere alternativo, senza attribuire valore esclusivo o prevalente ad alcuno di essi, atteso che deve escludersi che il luogo dove si trova l’azienda (che, in caso di società, coincide con la sede sociale dove di fatto si accentrano i poteri di direzione ed amministrazione dell’azienda stessa) e quello in cui si trova una sua dipendenza alla quale sia addetto il lavoratore indichino un unico foro consistente nel luogo di esercizio dell’attività lavorativa (Cass. 21.10.98 n. 10465, 23.8.03 n. 12418; si veda anche Cass., S.u., 10.8.01 n. 11043).

E’ altresì principio costantemente affermato che la competenza va determinata in base all’oggetto della domanda proposta dall’attore e dell’esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa (a meno che non risulti evidente un’artificiosa allegazione diretta allo scopo di sottrarre la causa al giudice precostituito per legge), mentre rimangono irrilevanti le contestazioni al riguardo formulate dal convenuto e, specificamente, le sue contrarie prospettazioni dei fatti (v. da ultimo Cass. 17.5.07 n. 11415, 4.8.05 n. 16404 e 30.4.05 n. 9013).

Infatti, l’eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione, con possibilità di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite e già acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento dell’art. 38 c.p.c. a sommarie informazioni eventualmente da assumersi da parte del giudice (ove dallo stesso ritenute indispensabili), posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili (Cass. 20.10.06 n. 22524; v. anche Cass. 6.3.07 n. 5125 e 28.3.07 n. 7586).

Fatte queste premesse in diritto, nella specie la competenza per territorio deve essere fissata sulla base della tesi sostenuta nel giudizio di merito da parte ricorrente, per la quale il rapporto sarebbe nato ed avrebbe avuto esecuzione in (OMISSIS). La contraria prospettazione in fatto di parte resistente, secondo la quale contratto di lavoro sarebbe stato stipulato in (OMISSIS) in quanto nascerebbe da una proposta di assunzione e dalla conseguente accettazione inviata dal dipendente per iscritto alla controparte presso la sua sede, è priva di riscontro fattuale – il che consente di escludere che la tesi attrice sia artificiosa e mirata a sottrarre la causa al giudice naturale – ed è irrilevante, in quanto per le ragioni dette aggiunge un quid pluris ininfluente per la determinazione della competenza.

In conclusione, sulla base di queste considerazioni, risultando indifferente che la sede legale della Cooperativa sia posta in (OMISSIS), il ricorso deve essere accolto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del difensore antistatario del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Condanna la Cooperativa Coopsema s.r.l. alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1.000 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dell’antistatario avv. Fausto Maria Giachi.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

 

 

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