Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5183 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8174-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PESCA PRONTA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA VICO GIAMBATTISTA 22, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

FRUSCIONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MICHELE PROCIDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 01/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di pvc redatto dalla G.d.F. nel febbraio 2008, il successivo 18 settembre alla società contribuente era notificato avviso di accertamento per la ripresa a tassazione di maggiori imposte non assolte in ragione di una cessione – in tesi, strumentale – di crediti pro soluto, poi riacquistati due anni dopo.

Più nel dettaglio, nel corso del 2003 la Pesca Pronta srl lamentava esposizione per crediti non riscossi nei confronti della Mediterranea Resca srl, in considerazione anche di sei assegni protestati e per i quali era stato intimato atto di precetto. Prima dell’avvio dell’esecuzione forzata ed alla fine del 2003, la contribuente cedeva pro soluto al 12% del suo valore nominale il credito verso Mediterranea Pesca srl alla propria controllante Fina Am Immobiliare, intestataria dell’interezza delle quote di Pesca Pronta srl il credito verso Mediterranea Pesca per un importo pari al 12% del valore nominale. Per l’anno di imposta 2003, dunque, la contribuente accertata portava a deduzione come perdita sui crediti l’importo ceduto, depurato dall’importo ricavato dalla cessione. Parallelamente, per la riscossione del credito acquistato dalla sua integralmente partecipata Pesca Pronta srl, Fina Am Immobiliare coltivava l’azione esecutiva contro Mediterranea Pesca srl, ottenendone nel 2005 la dichiarazione di fallimento dal Tribunale di Napoli. A fine di quell’anno, al prezzo di Euro 20.000,00 retrocedeva a Pesca Pronta srl il medesimo credito, a questo punto divenuto nei confronti del Fallimento di (OMISSIS) srl. L’Ufficio riteneva l’operazione sostenuta al solo scopo di lucrare una riduzione di imposta per Pesca Pronta srl nell’anno di imposta 2003. Riteneva quindi la cessione avvenuta pro solvendo e non pro soluto e che la contribuente accertata non avesse esperito tutti i tentativi delle buone prassi per ottenere il pagamento del credito poi ceduto,

avendo solo minacciato l’esecuzione forzata. Altresì per l’Ufficio la circostanza che (OMISSIS) fosse fallita sì, ma in un momento successivo alla cessione del credito non affrancava la contribuente accertata dalla prova di inesigibilità del credito portato a deduzione nel 2003.

I gradi di merito esitavano in favore della contribuente Pesca Pronta srl, donde propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi, cui replica con controricorso la contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si muove censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5, abuso del diritto e violazione dell’art. 53 Cost. nonchè dell’art. 2697 c.c..

Più in particolare, dopo aver riconosciuto che il fallimento di (OMISSIS) srl è avvenuto solo nel 2005, la CTR ha affermato che i crediti ceduti ben potevano essere considerati inesigibili, anche prima della decozione e che il primo tentativo di esecuzione forzata (invero un preavviso di esecuzione forzata) fosse idoneo per ritenere inesigibili i crediti, non ha ritenuto che l’operazione configurasse un abuso del diritto, al solo fine di poter portare a deduzione il valore dei crediti dichiarati non più riscuotibili. Sennonchè il prezzo assai ridotto per cui sono stati ceduti i crediti ed il prezzo ancor minore per cui sono stati ricomprati poco dopo, appena successivamente al fallimento della debitrice, la posizione dell’acquirente e retrocedente i crediti che è la società che detiene l’integrale capitale dell’accertata, sono tutti elementi che concorrono a far ritenere all’Ufficio trattarsi di un’operazione svolta in abuso del diritto, al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale, senza alcun altro apprezzabile interesse imprenditoriale. E per constante insegnamento di questa Corte, tale deve considerarsi ove non si individui altra ragionevole utilità (Cass. V, 15321/2019). Gli elementi portati dall’Ufficio assurgono al rango di presunzioni che hanno l’effetto di invertire l’onere della prova, imponendo al privato di dimostrare la rilevanza imprenditoriale di tale comportamento. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione su j fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella sostanza lamentando non siano state considerate – perchè non presenti in motivazione – le circostanze di prezzo (assai basso), di rapporto (partecipante ad integralmente partecipata) tra cessionaria e cedente, nonchè il ristretto arco temporale di appena due anni fra cessione e retrocessione, dove era onere del contribuente dimostrare che l’inesigibilità dei crediti già si era verificata al momento della cessione, in presenza degli indizi di operazione elusiva offerti dall’Amministrazione finanziaria. Infatti, in tema di imposte sui redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66, comma 3, prevedendo che, al di fuori dell’ipotesi in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente l’onere di allegare e documentare gli elementi di riferimento che hanno dato luogo alla perdita: pertanto, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione abbia negato la deducibilità delle perdite su crediti acquistati a seguito di cessione, la mera allegazione che quest’ultima ha avuto luogo pro soluto anzichè pro solvendo, secondo gli schemi predisposti dalla normativa civilistica, non esonera il contribuente dal documentare, mediante elementi certi e precisi (ad esempio, il prezzo stimato del credito rispetto al suo valore nominale), che la perdita risultante dalla cessione era da intendersi come oggettivamente definitiva, nè preclude al giudice di merito l’esercizio del suo potere di apprezzare liberamente la sufficienza di quelle risultanze probatorie (cfr. Cass. V, n. 5357/2006; n. 20450/2011). Tali principi ha mal governato la CTR, sicchè la sentenza va cassata e rinviata al merito, perchè si adegui al superiore indirizzo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del grado di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2020

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