Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5182 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 31/01/2017, dep.28/02/2017), n. 5182
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angela Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25681/2012 R.G. proposto da:
S.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo
Trungadi, elettivamente domiciliata in Roma alla via
Circonvallazione Clodia n. 36 presso lo studio dell’Avv. Maria Ida
Orefice, per procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Equitalia Sud s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Marco
Fiertler, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma
alla via Tarvisio n. 2, per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
Agenzia delle entrate;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Calabria n. 30/01/12 depositata il 22 marzo 2012;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2017
dal Consigliere Enrico Carbone;
Udito l’Avv. Alessandro Ardizzi su delega per la ricorrente;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Calabria respingeva l’appello di S.C. avverso il rigetto dell’impugnazione da lei proposta contro tre avvisi di mora notificati il 25 settembre 2008; il giudice d’appello osservava che le cartelle di pagamento sottese agli avvisi di mora erano state regolarmente notificate e che esse portavano un debito emergente dalle dichiarazioni dei redditi sottoposte a controllo automatizzato.
La S. ricorre per cassazione sulla base di sette motivi. Equitalia Sud (già Equitalia ETR) resiste mediante controricorso. L’Agenzia delle entrate resta intimata.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I primi quattro motivi di ricorso denunciano violazioni di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dacchè, nel ritenere provata la notifica delle cartelle di pagamento, il giudice d’appello avrebbe violato l’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (primo motivo), l’art. 2719 c.c., art. 214 c.p.c., D.L. n. 669 del 1996, art. 5, D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 (secondo motivo), D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, art. 2719 c.c. (terzo motivo), l’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, L. n. 890 del 1982, artt. 4 e 8 (quarto motivo).
1.1. I motivi sono infondati.
Il giudice d’appello non ha esonerato l’agente della riscossione dall’onere probatorio quanto alla notifica delle cartelle, ma ha semplicemente valutato la produzione documentale, ritenendola idonea a fornire la prova della notifica, con motivazione che non è stata impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (testo vigente ratione temporis, anteriore alla L. n. 134 del 2012).
La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura quando il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, mentre la valutazione della prova è censurabile solo per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907).
In diritto, comunque: sul primo motivo, la prova della notifica della cartella D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26 non esige la produzione della copia della cartella stessa, essendo sufficiente la produzione dell’avviso di ricevimento, salva prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (Cass. 29 luglio 2016, n. 15795, Rv. 641156); sul secondo motivo, l'”asseverazione” dell’agente della riscossione prevista dal D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, conv. L. n. 30 del 1997, non può essere interpretata che nei termini di un’attribuzione di qualità fidefacente, seppur limitata “agli effetti della procedura di riscossione dei tributi”; sul terzo motivo, la tardività della produzione della copia autentica non può essere isolata dalla tardività del disconoscimento della copia fotostatica, nè la ricorrente deduce una specifica lesione del diritto di difesa, come suo onere in tema di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26831, Rv. 634236); sul quarto motivo, la notifica della cartella eseguita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 mediante invio diretto è governata dalle norme del servizio postale ordinario e non dalla L. n. 890 del 1982 (Cass. 13 giugno 2016, n. 12083, Rv. 640025).
2. Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17, 24, 25, 27, 28, 29 e 30, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver il giudice d’appello respinto l’eccezione di prescrizione del credito tributario; il sesto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver il giudice d’appello riconosciuto l’inesistenza del debito tributario; il settimo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver il giudice d’appello pronunciato sull’eccezione di omessa motivazione degli avvisi di mora.
2.1. I motivi sono infondati.
Essi muovono tutti dall’errata premessa che sia mancata la notifica delle cartelle di pagamento, la quale, invece, ha spiegato efficacia interruttiva della prescrizione (quinto motivo), ha prodotto l’irrevocabilità della pretesa tributaria per mancata impugnazione (sesto motivo) e ha assolto l’obbligo motivazionale con anticipo sugli avvisi di mora (settimo motivo).
3. Il ricorso deve essere rigettato, con aggravio delle spese per soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna S.C. a rifondere ad Equitalia Sud s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017