Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5181 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 31/01/2017, dep.28/02/2017), n. 5181
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angela Maria – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10801/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
A.F.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 26/26/11 depositata il 8 marzo 2011;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2017
dal Consigliere Enrico Carbone;
Udito l’Avv. Giammario Rocchitta per la ricorrente;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Su ricorso di A.F., esercente attività di trasporto conto terzi, la Commissione tributaria provinciale di Brescia annullava parzialmente gli avvisi di accertamento per la rettifica del di lui reddito d’impresa degli anni d’imposta 2003 e 2004.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la ratio decidendi addotta dal primo giudice sulla deducibilità dei costi dei veicoli aziendali.
L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.
L’ A. resta intimato.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 4, per aver il giudice d’appello ritenuto legittima la deduzione di un costo non documentato.
2. Il ricorso è infondato.
L’art. 109, comma 4 TUIR ammette in deduzione le spese afferenti i ricavi “se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi”; l’onere della prova circa la sussistenza di tali elementi incombe al contribuente (Cass. 24 febbraio 2006, n. 4218, Rv. 587312; Cass. 11 febbraio 2009, n. 3305, Rv. 606697).
Il giudice del gravame ha ritenuto detto onere assolto, sul rilievo che le spese di veicoli aziendali, carburanti e pedaggi, erano state “sicuramente sostenute per lo svolgimento dell’attività e la produzione del reddito” e che esse erano stimabili in linea con i valori dell’esercizio precedente.
Dunque, il giudice territoriale ha osservato ed applicato la previsione normativa sulla “certezza” e “precisione” quali requisiti di deducibilità del costo, ritenendoli sussistere in componenti negativi (oneri di gestione dei veicoli) sicuramente afferenti ai ricavi per tipo di attività (trasporti conto terzi); e qualificando la relativa incidenza in termini di continuità (esercizio su esercizio).
La motivazione è rimasta immune da specifiche censure.
3. Il ricorso deve essere rigettato, senza disposizione alcuna sulle spese processuali, in difetto di costituzione dell’intimato.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017