Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5180 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 31/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angela Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 25510/12 proposto da:

T. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore

T.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via Lutezia n.

8, presso lo Studio dell’Avv. Maurizio Nucci, che la rappresenta e

difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/26/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 22 marzo 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31

gennaio 2017 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

è comparso l’avv. GIAMMARIO ROCCHITTA difensore del resistente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio delibera di adottare la motivazione semplificata.

2. Con l’impugnata sentenza n. 35/26/12 depositata il 22 marzo 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – in riforma della decisione n. 108/03/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia – respingeva il ricorso promosso da T. S.r.l. contro l’avviso di accertamento con il quale venivano recuperate a tassazione ricavi conseguenti la vendita di numero quattro appartamenti ubicati in un unico piccolo condominio ristrutturato dalla contribuente.

3. La CTR riteneva dimostrati i maggiori ricavi perchè – sulla scorta dei valori medi di mercato forniti dalla locale associazione dei mediatori “tenuto conto della zona (semicentrale, al confine con la periferia)” – doveva applicarsi “ai metri quadrati abitativi il valore di Euro 1.350/mq, pari alla media fra i valori relativi al semicentro e quelli relativi alla periferia”.

4. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’ufficio resisteva con controricorso.

5. Con il terzo logicamente precedente motivo di ricorso la contribuente censurava l’impugnata sentenza per non aver la CTR dichiarato la nullità dell’avviso per difetto di motivazione, ma il motivo è all’evidenza inammissibile perchè la CTR non ha pronunciata sull’eccezione, cosicchè la contribuente avrebbe dovuto denunciare la decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo altresì cura di evitare la mancanza di autosufficienza precisando di aver proposto l’eccezione in ricorso, di averla eventualmente reiterata in secondo grado e trascrivendo l’avviso e indicando il tempo e il luogo processuali della sua produzione (Cass. sez. lav. n. 22759 del 2014; Cass. n. 9108 del 2012).

6. Con il primo motivo di ricorso – rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d); e art. 40; del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2” – la contribuente nella sostanza sosteneva che la CTR aveva errato nel fondare la prova presuntiva soltanto sui valori medi forniti dalla locale associazione dei mediatori.

6.1. il motivo è fondato alla luce della preliminare assorbente considerazione che – in assoluta mancanza di spiegazione del metodo o dei criteri utilizzati dalla associazione per stimare i prezzi medi di mercato – non è possibile verificare la forza presuntiva degli stessi.

7. Assorbito il secondo motivo.

8. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per i dovuti accertamenti.

PQM

La Corte respinge il terzo motivo di ricorso, accoglie il primo, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla commissione tributaria regionale della Lombardia che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese processuali di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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