Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5180 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9892-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 23/2011 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 23/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

RILEVATO

che:

Il sig. P.G. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria Provinciale (CTP) di Palermo l’avviso di accertamento per IRPEF, ILOR e contributi servizio sanitario nazionale per l’anno 1995 emesso dal soppresso Ufficio locale di Palermo, col quale erano contestati maggiori ricavi non dichiarati nell’esercizio dell’attività d’impresa.

La sentenza di primo grado fu favorevole al contribuente, avendo ritenuto la CTP l’avviso impugnato totalmente immotivato.

L’Ufficio appellò detta sentenza, dolendosi della novità del motivo relativo al difetto di motivazione dell’atto impositivo, formulato solo con memoria depositata all’atto della costituzione di nuovo difensore, ma la CTR della Sicilia, con sentenza n. 56/13/07, depositata il 30 maggio 2007, non notificata, annullò la sentenza di primo grado per mancata prova della notifica dell’avviso di trattazione della causa.

Il contribuente riassunse il giudizio dinanzi alla CTP di Palermo che, con sentenza n. 270/02/09, depositata il 13 luglio 2009, rigettò il ricorso, ritenendo effettivamente nuovo il motivo concernente il difetto di motivazione dell’atto impugnato.

La sentenza fu appellata dal contribuente dinanzi alla CTR della Sicilia, che, con sentenza n. 23/01/11, depositata il 23 febbraio 2011, accolse il ricorso del contribuente.

Quest’ultimo aveva pure impugnato per revocazione l’originaria sentenza della CTR n. 56/13/07 e la CTR aveva accolto il ricorso, con sentenza n. 22/01/11 pure depositata il 23 febbraio 2011, emettendo nel merito analoga pronuncia di accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Avverso la sentenza della CTR della Sicilia n. 23/01/11 l’Agenzia delle Entrate ha proposto in questa sede ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che la pronuncia impugnata sia incorsa nel vizio di ultrapetizione, laddove ha annullato l’atto impugnato per difetto di motivazione, sebbene detto motivo non fosse contenuto nell’originario ricorso del contribuente, ma sollevato per la prima volta con memoria depositata, a distanza di tre anni dal ricorso, dal nuovo difensore del contribuente subentrato all’originario difensore.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per travisamento del contenuto del ricorso introduttivo, avendo la CTR in modo del tutto apodittico affermato, in contrasto con il tenore del ricorso di primo grado che “nel ricorso originario il contribuente aveva chiaramente rappresentato che l’accertamento apparisse “privo di qualsivoglia motivazione idonea ad incidere su una diversa motivazione del reddito dichiarato””.

3. In via preliminare deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

3.1. Dalla relata di notifica del ricorso per cassazione risulta, infatti, che un primo tentativo di notifica, con spedizione in data 10.4.2012, tramite raccomandata AR, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 55, non è andato a buon fine, per irreperibilità del destinatario (notifica tentata al domicilio eletto presso il difensore costituito in grado di appello).

Sennonchè l’Amministrazione finanziaria ha poi ripreso il procedimento notificatorio, solo in data 10.9.2012, rinnovando la notifica presso il nuovo domicilio, sito in Palermo alla Via Gargallo 4, dell’avv. Schirò, difensore presso cui il contribuente aveva eletto domicilio nel giudizio di appello.

3.2. Di là dal fatto che non risulta neppure prodotto l’avviso di ricevimento relativo al perfezionamento della notifica avvenuta in forza della spedizione della seconda raccomandata, deve in questa sede rilevarsi che la ricorrente ha ripreso il procedimento notificatorio, al fine di addivenire al perfezionamento della notifica e quindi alla regolare instaurazione del contraddittorio, oltre il termine di giorni trenta, dal momento in cui ha avuto conoscenza del mancato perfezionamento della prima notifica, per causa ad essa non imputabile, pari alla metà del termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, indicato da Cass. SU 15 luglio 2016, n. 14594, come idoneo a far sì che la notifica possa ritenersi validamente rinnovata con effetto ex tunc (si veda anche, tra le altre, più di recente, Cass. sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11485); ripresa del procedimento notificatorio da intendersi, in ogni caso, avvenuta nella fattispecie in esame oltre un intervallo temporale ragionevole idoneo a far sì, secondo l’indirizzo espresso all’epoca dalla giurisprudenza di legittimità, che potesse intendersi rispettato il principio della ragionevole durata del processo.

3.3. Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

4. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 26 febbraio 2020

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