Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 518 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12223-2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati

MAURO BEGHIN e GIUSEPPE PIVA giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1744/7/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, emessa il 17/10/2014 e depositata il

10/11/2014.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente è medico specialista, il quale ha fatto domanda di rimborso dell’Irap corrisposta dal 2006 al 2010 sul presupposto di averla indebitamente versata.

Egli assume infatti di prestare la sua opera all’interno di una struttura altrui, per curare pazienti non suoi ma della struttura che lo ospita, e dalla quale è di conseguenza remunerato, sia pure in forma non subordinata.

I giudici di merito, in grado di appello, hanno respinto questa tesi assumendo che il medico aveva clienti suoi propri all’interno della struttura di cui beneficiava.

Il ricorrente propone tre motivi di ricorso, due rivolti a far valere l’omessa pronuncia, o in subordine, l’omessa motivazione su un fatto controverso e rilevante, vale a dire la circostanza per cui esisteva un contratto di collaborazione tra il ricorrente medesimo e la struttura sanitaria in forza del quale il primo curava i pazienti della seconda, da cui riceveva il compenso. La decisione di primo grado avrebbe trascurato questo dato ritenendo invece il contrario, ossia che il medico curasse all’interno della struttura clienti propri.

Con il terzo motivo invece lamenta violazione delle norme sull’onere della prova, ritenendo che l’onere di dimostrare l’assenza del presupposto impositivo non sia suo (altrimenti sarebbe prova negativa) ma del F..

Non si è costituita l’Agenzia.

Il terzo motivo non può essere accolto, in quanto non considera che in caso di istanza di rimborso, e il contribuente a far valere la pretesa, e dunque a doverne dimostrare i presupposti (Sez. 5 n. 25311 del 2014).

Mentre risulta non tanto una omessa pronuncia, quanto violazione di legge relativamente ai presupposti di applicazione dell’IRAP.

Il medico aveva sostenuto in primo grado ed in appello di lavorare in base ad un contratto di collaborazione presso una struttura che metteva a disposizione i mezzi, e per curare non propri clienti ma quelli della struttura stessa. Circostanza questa decisiva per il giudizio, alla luce del fatto che non sono soggetti ad IRAP i compensi percepiti dal medico presso strutture terze (Sez. 6 n. 14878 del 2015).

Invece, la decisione impugnata non ha dato rilievo a questo dato, decidendo come se il medico ricorrente avesse clienti propri e dunque si avvalesse della struttura sanitaria per i propri fini, incorrendo in tal modo in una erronea interpretazione del fatto che ridonda in violazione di legge.

Il ricorso va pertanto accolto in questi termini, e la decisione impugnata va cassata con rinvio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, asso biro il terzo. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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