Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5179 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5179 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: FIECCONI FRANCESCA

Cron.

St7q

SENTENZA
Rep.&s

f.

sul ricorso 13526-2015 proposto da:
Cd.

GIANGREGORIO PIETRO,

elettivamente domiciliato in
PU

ROMA, VIA ADDA 99, presso lo studio dell’avvocato DE
CICCIO BRUNO, rappresentato e difeso dall’avvocato
UGO DELLA MONICA giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –

2017
2614

contro

AXA MPS ASSICURAZIONE DANNI SPA , PISANO DOMENICO,
FIORE POMPILIO, PARZANESE GIANNI;
– intimati –

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20/12/2017

Data pubblicazione: 06/03/2018

avverso

la

sentenza n.

1365/2015

della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

20/12/2017

dal

Consigliere

Dott.

FRANCESCA FIECCONI;

Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l’accoglimento del l ° motivo;
udito l’Avvocato LUIGI LUDOVICI per delega;

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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

13526/15
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con atto di citazione del 29 marzo 1997 Pietro Giangregorio evocava Ilio
Fiore, Domenico Pisano e la Ticino assicurazioni S.p.A. innanzi al Tribunale
di Benevento, chiedendone la condanna a risarcire i danni alla persona e

allorquando, lungo la strada provinciale di collegamento dei comuni di Apice
e Montecalvo Irpino, alla guida della sua vettura Renault 5 targata
AV396519, veniva in contatto con l’autoveicolo Fiat Ritmo di proprietà di Ilio
Fiore, nell’occasione condotto da Domenico Pisano, assicurato con la
compagnia di assicurazione sopracitata: quest’ultima vettura, spostandosi
improvvisamente mentre era in fase di sorpasso, provocava la fuoriuscita
della sua auto dalla sede stradale e lo schianto finale contro un albero. Il
tribunale di Benevento con sentenza numero 935/2007, pronunciata il 18
giugno 2007 e pubblicata il 25 giugno 2007, condannava il conducente
dell’auto, il proprietario e la Ticino assicurazioni S.p.A. a pagare a Pietro
Giangregorio la somma di 81.726.000 e a Gianni Parzanese, terzo
trasportato, la somma di C 6.885,00 oltre il rimborso delle spese di giudizio.
1.1. Con citazione notificata il 26 giugno 2008 Pietro Giangregorio
impugnava la sentenza lamentando la omessa pronuncia sulla richiesta
di risarcimento del danno da lucro cessante futuro connesso all’accertata
incapacità lavorativa specifica e chiedeva la condanna di tutti i convenuti
a risarcirgli il danno patrimoniale conseguente alla riduzione della sua
capacità lavorativa specifica nella misura tenuta di giustizia. Si costituiva
in giudizio la Axa MPS assicurazioni S.p.A. succeduta nella posizione
della Ticino assicurazioni S.p.A. che, in via incidentale, impugnava la
sentenza in relazione alla mancata valutazione delle prove in merito alla
contestata veridicità storica del sinistro e per l’errata valutazione della
testimonianza del teste Carlo Cattolico; per l’effetto chiedeva il rigetto
dell’appello principale e la riforma della sentenza di primo grado, mentre
gli altri convenuti non si costituivano. La Corte d’appello di Napoli con
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patrimoniali derivati dall’incidente stradale occorso il 9 ottobre 1994

sentenza n 1365/ 2015 del 24 febbraio 2015, depositata 19 marzo 2015
rigettava l’appello principale, accoglieva l’appello incidentale della
compagnia assicuratrice e, in riforma della sentenza impugnata,
rigettava la domanda risarcitoria condannando l’attore appellante a
pagare le spese di giudizio.
1.2.

La Corte d’appello, nel rigettare la domanda, riteneva che la

insanabile contrasto con le altre emergenze probatorie che ne minavano
irrimediabilmente la credibilità; inoltre dava valore alla mancata
presentazione dell’attore a rendere l’interpello deferitogli dalla
compagnia assicuratrice, su capitoli tendenti ad attivare la confessione
sul fatto che l’autovettura da lui condotta, procedendo ad alta velocità,
sbandava da sola fuoriuscendo di strada; valorizzava inoltre la
dichiarazione resa dallo stesso attore ai carabinieri immediatamente
dopo il fatto, il quale escludeva qualsiasi responsabilità da parte di terze
persone, versione poi confermata agli agenti di polizia di Stato che
l’avevano interrogato presso l’ospedale in cui era stato ricoverato;
rilevava inoltre che il perito incaricato della compagnia assicuratrice di
ispezionare i veicoli aveva escluso ogni contatto tra i due veicoli e che i
segni sulla vettura dell’attore appellante fossero risalenti nel tempo.
Pertanto il complessivo quadro probatorio consentiva di escludere la
verità della tesi sostenuta dall’attore circa lo scontro tra i due veicoli,
indicato invece quale unica causa dell’uscita di strada del veicolo da lui
condotto e del successivo impatto contro un albero.
1.3.

Con ricorso per cassazione notificato il 6 maggio 2015 Pietro

Giangregorio chiedeva l’annullamento della sentenza della corte
d’appello di Napoli n.1365-2015, pubblicata 19 marzo 2015, non
notificata, affidando il ricorso a tre motivi. La controversia veniva
discussa alla pubblica udienza del 20 dicembre 2017, in presenza del
ricorrente e in assenza del resistente; il procuratore generale concludeva
per l’ accoglimento del primo motivo di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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deposizione del teste sentito nel giudizio di primo grado si poneva in

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione
dell’articolo 343 cod. proc. civ. nella parte in cui la corte d’appello di Napoli
afferma, a pagina 4 che «per ragioni di ordine logico va deliberato
dapprima il motivo d’appello incidentale pertinente alla lamentata erroneità
della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto effettivamente
verificatosi l’incidente secondo la dinamica dedotta da Pietro Giangregorio,

erano conseguiti». In tal modo il ricorrente sostiene che la Corte
territoriale abbia dato ingresso all’appello incidentale allorché avrebbe
dovuto considerare l’ intervenuta decadenza processuale per effetto
dell’articolo 343 cod. proc. civ. che recita che l’appello incidentale si
propone, a pena di decadenza, all’atto della costituzione in cancelleria ai
sensi dell’articolo 166 cod. proc. civ., che impone al convenuto di costituirsi
in cancelleria almeno 20 giorni prima dell’udienza di comparizione fissata
nell’atto di citazione. Il ricorrente sostiene che l’appello incidentale della
compagnia sarebbe tardivo poiché, a prescindere dallo spostamento della
data d’udienza indicata nella citazione da parte dell’appellante principale,
l’appellante incidentale si sarebbe dovuto costituire 20 giorni prima della
data indicata nell’atto di citazione (nella specie la data indicata era il
5.12.2008 e la compagnia assicuratrice si era costituita con appello
incidentale il 18.11.2008, mentre avrebbe dovuto farlo entro la prima
udienza fissata il 15.11.2008). La giurisprudenza di questa Corte (v. ex
multis Sez. 2 -, Sentenza n. 2299 del 30/01/2017) ha già sancito il principio
secondo cui il rinvio d’ufficio dell’udienza, a norma dell’art. 168 bis, quarto
comma, cod. proc. civ. non determina la riapertura dei termini per il
deposito della comparsa e per la proposizione dell’appello incidentale,
poiché l’art. 166 cod. proc. civ.,coordinato con il successivo art. 167 cod.
proc. civ., contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla
proposizione della domanda riconvenzionale o dell’appello incidentale, a
norma dell’art. 343 cod. proc. civ., soltanto quella in cui abbia trovato
applicazione l’art.168 bis, quinto comma, relativa alla data fissata dal
giudice istruttore. Nel ricorso tuttavia manca ogni menzione della natura del
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al contrario indicato quale unico responsabile del sinistro e dei danni che ne

provvedimento di rinvio disposto dalla Corte d’appello, ai sensi dell’ad
168b1s cod. proc. civ. , n.4 o 5, cod. proc. civ., in grado di determinare, a
seconda delle diverse ipotesi ivi contemplate (rinvio d’ufficio o disposto dal
giudice istruttore), l’ avverarsi o meno della decadenza processuale. Il
motivo pertanto è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n.6,
cod. proc. civ..

dell’articolo 232 cod. proc. civ. e 116 cod. proc. civ. nella parte in cui la
Corte di appello ha dato valore alla mancata presentazione dell’attore a
rendere l’interpello deferitogli dalla compagnia assicuratrice, valorizzando
pertanto le dichiarazioni rese ai carabinieri. Il motivo dedotto è
inammissibile in quanto la valutazione, ai sensi dell’art. 232 cod. proc. civ.,
della mancata risposta all’interrogatorio formale rientra nell’ampia facoltà
del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento
delle parti nel processo, a norma dell’art. 116 cod. proc. civ. Nel caso di
specie, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che, la mancata
risposta all’interrogatorio formale deferito contribuisse, con gli altri elementi
indicati in motivazione, a far ritenere provati i fatti come dedotti in tale
interrogatorio: tuttavia, detta valutazione non è censurabile in questa sede.
Difatti, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti
nell’interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza
giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve
risultare “ex se” idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal
caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta
all’interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi,
idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti
nell’interrogatorio medesimo. Pertanto, l’esercizio di tale potere non può
essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per
vizio di motivazione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013; Cass.
Sentenza n. 11370 del 16.05.2006; Cass. sentenza n. 15389 del
22.7.2005).

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3. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione

4. Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 360,
comma 1, numero 5 cod. proc. civ. «nella parte in cui la Corte d’appello
afferma che restano assorbiti i motivi di appello principale di risarcimento
del danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa specifica
del Giangregorio», in ragione del mancato rilievo dell’ intervenuta
decadenza dell’appello incidentale ai sensi dell’articolo 343 cod.proc.civ..

ricorrente che tuttavia non è stata delibata in relazione alla rilevata
inammissibilità del primo e secondo motivo di ricorso. Pertanto si deve
rilevare la sopravvenuta inammissibilità di detto motivo, essendo venuto
meno l’interesse a una pronuncia.
5. In ragione della mancata comparizione del contro-ricorrente non si
provvede sulle spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
I.
II.
III.

Dichiara inammissibile il ricorso;
Nulla per le spese;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2017

Tale deduzione suppone l’accoglimento della pretesa di risarcimento del i

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