Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5178 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 30/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25302/2012 R.G. proposto da:

NURAGHEDDU Snc di M.C. S.O., nonchè da

M.C., S.O. e A.S., rappresentati e difesi

dall’Avv. Luigi PARENTI, con domicilio eletto presso il suo studio

in Roma, Viale delle Milizie, n. 114, come da procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di

Cagliari n. 6/04/2012, depositata il 27 febbraio 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Franco Sarracino per delega dell’Avv. Luigi Parenti, che

si riporta al ricorso;

udito l’Avv. Paolo Marchini che si riporta al controricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 6 del 2012 la CTR di Cagliari rigettava l’appello proposto dai contribuenti avverso la sentenza della CTP di Nuoro, ritenendo legittimo e fondato l’accertamento dell’Agenzia delle entrate sull’omessa fatturazione e dichiarazione di ricavi per gli anni d’imposta dal 2004 al 2006, derivanti da vendite immobiliari effettuate nel comune di (OMISSIS)

2. Hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti con un motivo. Resiste con controricorso il contribuente deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo i contribuenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, commi 2 e 3, nonchè dell’art. 2727 c.c. in quanto l’accertamento si è fondato, per la determinazione del valore dell’immobile, sul valore “normale” di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 35, commi 2 e 3, in violazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia e l’Ufficio finanziario, nel presumere che il mutuo concesso ad uno degli acquirenti, per un importo superiore al prezzo di acquisto, fosse destinato integralmente all’acquisto dell’immobile, ha poi esteso tale deduzione ad altre due unità immobiliari, realizzando una inammissibile doppia presunzione.

4. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso per mancato rispetto del termine di mesi 6 ex art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17. L’eccezione è fondata.

La modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1 predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009 (v. Cass. n. 15741 del 2013, Rv. 627162; Cass. n. 19969 del 2015, Rv. 637274, che escludono la rilevanza dell’instaurazione delle successive fasi o gradi).

Orbene, nella vicenda in esame, il giudizio di primo grado, ossia l’impugnazione degli avvisi di accertamento, è stato instaurato come risulta sia dal ricorso del contribuente che dal controricorso in data 9 febbraio 2010, sicchè rientra nel pieno ambito di operatività della nuova formulazione dell’art. 327 c.p.c.

La sentenza della CTR, inoltre, è stata depositata il 27 febbraio 2012, sicchè il termine lungo di sei mesi qui applicabile, incrementato del periodo di giorni 46 di sospensione dei termini feriali (dal 1 agosto al 15 settembre), conduce ad individuare quale data ultima utile per la notificazione il 12 ottobre 2012, mentre il ricorso è stato notificato il 25 ottobre 2012.

5. Il ricorso pertanto è inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, accessori di legge ed eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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