Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5178 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5178 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ROSSI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso 9060-2016 proposto da:
IACOBELLI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SISTINA 125, presso lo studio dell’avvocato
Z. M., che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

2017
2609

ROMA CAPITALE 02438750586 in persona del Commissario
p.t. Dott. FRANCESCO PAOLO TRONCA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo
studio

dell’avvocato

FEDERICA

GRAGLIA,

che

la

Data pubblicazione: 06/03/2018

rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente nonchè contro

EQUITALIA GERIT SUD SPA ;

avverso la sentenza n. 22586/2015 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 09/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il
rigetto;
udito l’Avvocato Z. M.;

2

– intimata –

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di pace di Roma accolse l’opposizione avverso un
sollecito di pagamento proposta da Franco Iacobelli nei confronti di
Equitalia Sud S.p.A. (agente della riscossione) e Roma Capitale (ente
creditore), disponendo la integrale compensazione delle spese di lite.

ordine alla statuizione sulle spese) e, in via incidentale, dalla Equitalia
Sud S.p.A. (sul merito della decisione), il Tribunale di Roma, con la
sentenza n. 22586/2015 del 9 novembre 2015, ha riformato la
pronuncia di primo grado e rigettato l’opposizione, regolando le spese
processuali secondo soccombenza.
Per quanto qui rileva, il giudice di merito, accogliendo il gravame
incidentale, ha considerato valida la notificazione della cartella di
pagamento prodromica all’opposto sollecito, eseguita dall’agente della
riscossione mediante invio diretto a mezzo raccomandata con
consegna del plico a mani del portiere, ritenendo non necessario, ai
fini del perfezionamento, lo svolgimento di ulteriori formalità.
Ricorre per cassazione Franco Iacobelli, affidandosi a sei motivi;
resiste, con controricorso, Roma Capitale.
Alcuna attività difensiva ha svolto l’altra parte intimata, Equitalia
Sud S.p.A..
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli art.
343 e 166 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3,
cod. proc. civ. nonché per omessa o insufficiente motivazione in
relazione all’art. 360, comma 1, num. 5, cod. proc. civ., denuncia la
(non rilevata) tardività dell’appello incidentale proposto da Roma
Capitale con comparsa di costituzione depositata in data 14 ottobre
2014 con riferimento alla prima udienza di trattazione fissata per il
giorno 3 novembre 2014.

R.G. 9060.2016

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Il Ca sigl er Est.
Dott. R. ;ele Rossi

Sugli appelli proposti, in via principale, da Franco Iacobelli (in

Si assume, in particolare, che, attesa la natura «a ritroso» del
termine per la proposizione di appello incidentale stabilito dal
combinato disposto degli artt. 166 e 343 cod. proc. civ., cadendo il
dies a quo da espungere (corrispondente alla data fissata per la

celebrazione della prima udienza) in un lunedì (3 novembre 2014), il

ventesimo giorno libero anteriore andava individuato nel 10 ottobre
2014, con derivante tardività del gravame dell’ente comunale.
Il motivo è infondato.
In tema di termini «a ritroso» (contraddistinti dall’assegnazione di
un intervallo temporale di entità minima, di solito definita in giorni,
prima del quale deve essere compiuta, a pena di decadenza, una
determinata attività processuale), le disposizioni dettate dall’art. 155,
commi 4 e 5, cod. proc. civ. (dirette a prorogare al primo giorno non
festivo i termini per attività da svolgersi fuori udienza scadenti,
rispettivamente, in un giorno festivo o nella giornata di sabato)
operano in maniera peculiare, specularmente differente rispetto al
modo proprio dei termini «a decorrenza successiva» (quelli cioè nei
quali l’intervallo temporale di entità definita si computa in proiezione
futura, «a far data da» un determinato accadimento).
Nell’ipotesi di termine «a ritroso», infatti, l’esigenza di garantire
un intervallo minimo per il compimento dell’attività processuale (e,
quindi, di non determinare una surrettizia abbreviazione di esso) si
realizza non già con lo spostamento in avanti del dies a quo (la cui
ricorrenza in un giorno festivo o di sabato non assume pertanto
rilevanza) sebbene con spostamento all’indietro del dies ad quem che
scada in un giorno festivo o di sabato, ovvero con la sua anticipazione
al giorno non festivo cronologicamente antecedente a quello della
scadenza naturale (orientamento consolidato di questa Corte: da
ultimo, Cass. 14/09/2017, n. 21335; Cass. 30/06/2014, n. 14767).

R.G. 9060.2016

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li Co s siit.
le Rossi
Dott. R

computo del termine decorreva dal venerdì precedente, talchè il

Facendo applicazione dell’enunciato principio di diritto al caso di
specie (per avere pacificamente natura «a ritroso» il termine per la
proposizione di appello incidentale: Cass. 16/05/2013, n. 11965),
espunto dal computo il giorno iniziale – ovvero la data fissata per la
prima udienza (3 novembre 2014) – il termine per il deposito della

la durata del mese di ottobre di trentuno giorni) il 14 ottobre 2014,
cadente in una giornata di martedì, circostanza che esclude l’invocata
applicazione dell’art. 155 cod. proc. civ. e legittima l’affermazione di
tempestività del gravame incidentale di Roma Capitale.
2. Con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione
dell’art. 345 cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che l’appello
incidentale ex adverso interposto configurava una domanda nuova, in
quanto l’agente della riscossione, pur costituito, non aveva sollevato
in primo grado alcuna contestazione in ordine alla regolarità della
notificazione della cartella di pagamento.
La censura è inammissibile e comunque infondata.
E’ inammissibile poiché non reca, in spregio al principio di
autosufficienza che informa il ricorso per cassazione, la compiuta
narrazione della vicenda processuale, e, segnatamente, l’illustrazione
delle difese svolte in primo ed in secondo grado dall’agente della
riscossione, circostanze essenziali per poter vagliare l’asserito
carattere di novità della domanda formulata in appello.
E’ comunque infondata, in quanto la questione sulla giuridica
validità della notificazione della cartella di pagamento (quale ragione
di nullità derivata per propagazione dell’atto successivo nella
sequenza della riscossione, cioè l’opposto sollecito di pagamento)
costituiva già thema decidendum del giudizio di primo grado, per
essere il principale motivo dell’opposizione sollevato dalla odierna
ricorrente e sul quale si fondava la decisione di prima istanza.

R.G. 9060.2016

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Il Co
Dott.

Est.
Rossi

comparsa di costituzione con appello incidentale scadeva (considerata

3. Del pari inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si
lamenta la violazione «della procedura di esecuzione esattoriale in
relazione alla mancata produzione di titoli esecutivi in giudizio».
La censura (articolata in appena quattro righi) si profila del tutto
generica ed inosservante del canone dell’autosufficienza, per non

eccepito il mancato deposito «dei titoli esecutivi» né a quali
documenti intendesse riferirsi con tale locuzione, così da non
esplicitare il significato e la portata della deduzione difensiva svolta
nei gradi di merito, impedendo a questa Corte di comprendere il
preteso errore di diritto inficiante la sentenza impugnata.
4. Con i successivi due motivi, il ricorrente assume la nullità della
notificazione della cartella di pagamento eseguita mediante consegna
al portiere sotto due distinti profili:
– perché, in violazione dell’art. 139, commi 2 e 3, cod. proc. civ.,
sprovvista, nella relazione di notifica, della attestazione sul mancato
rinvenimento del destinatario e delle vane ricerche delle altre persone
preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto;

per omessa spedizione della raccomandata informativa

prescritta dall’art. 139, comma 4, del codice di rito.
I motivi, meritevoli di esame congiunto per la stretta connessione,
vanno disattesi.
A fondamento della ritenuta validità della notifica della cartella di
pagamento, il Tribunale di Roma ha rilevato che la stessa era stata
effettuata mediante invio diretto da parte dell’agente della riscossione
di lettera raccomandata e perfezionata con consegna del plico a mani
del portiere, modalità prevista dall’art. 26 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, e non richiedente l’invio di una seconda raccomandata
o l’adempimento di ulteriori formalità.
Siffatta argomentazione è pienamente conforme al consolidato
indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità.

R.G. 9060.2016

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Il coniIrfst.
ele Rossi
Dott. R

avere parte ricorrente precisato con quale atto processuale aveva

Ai sensi del menzionato art.26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del
1973, la notificazione della cartella va eseguita nelle forme prescritte
dagli artt.138 e seguenti del codice di rito ovvero da disposizioni
legislative speciali dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti
abilitati dal concessionario.

peculiare modalità di notifica della cartella, alternativa rispetto a
quella della prima parte, integralmente affidata all’agente della
riscossione ed all’ufficiale postale: l’invio diretto da parte dell’agente
della riscossione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
nel qual caso, secondo la disciplina del servizio postale ordinario (in
specie, degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001), è sufficiente, per il
relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia completata
con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro
adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare
che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione
apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza,
oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (in tal
senso, ex plurímis, Cass. 20/10/2016, n. 21803; Cass. 17/10/2016,
n. 20918; Cass. 13/06/2016, n. 12083; Cass. 06/03/2015, n. 4567;
Cass. 19/03/2014, n. 6395; Cass. 17/01/2013, n. 1091).
L’enunciato principio di diritto, puntualmente seguito dalla
sentenza impugnata, resiste alle (apodittiche) critiche del ricorrente,
che postula l’applicazione delle disposizioni del codice di rito in tema
di notificazione, per la cartella di pagamento invece espressamente
esclusa dalla disciplina speciale innanzi esaminata.
5. Il rigetto dei primi cinque motivi assorbe l’esame della sesta
censura, con cui, per violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., il
ricorrente ripropone la ragione posta a base dell’appello principale,
ovvero la (asserita) erroneità della statuizione di compensazione delle
spese di lite disposta dal giudice di primo grado.
R.G. 9060.2016

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Il Con
Dott. R

La predetta norma, nella seconda parte, prevede altresì una

6. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità tra le
parti costituite segue il principio della soccombenza ex art. 91 cod.
proc. civ., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati
dal D.M. 55/2014, come in dispositivo.
Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione

dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228): il rigetto del ricorso principale costituisce il presupposto per
il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro
ricorrente Roma Capitale delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 620,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli
accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma

1-bis

dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza
Sezione Civile, il giorno 19 dicembre 2017.
Il Consigliere Estensore
Dott. Raffaele Rossi

Il Presi/0
Dott.ssa Rd

rta Vivaldi

(posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità

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