Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5177 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 30/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24535/2012 R.G. proposto da:

L.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco ACERBONI

e dall’Avv. Francesco DI GIOVANNI, con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, Via Tevere, n. 44, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale Ufficio controlli di

Firenze, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è

domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso incidentale proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente incidentale –

contro

L.D.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 25/25/12, depositata il 12 marzo 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2017

dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;

udito l’Avv. Paolo Marchini che si riporta al ricorso incidentale e

al controricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

per quanto di ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 25 del 12 marzo 2012 la CTR della Toscana, in parziale riforma della decisione della CTP di Firenze, in accoglimento dell’appello del contribuente, esercente attività professionale di psichiatra, riteneva non dovuta l’IRAP per difetto del requisito dell’autonoma organizzazione. Confermava, invece, la decisione di primo grado per IVA e IRPEF e sanzioni, nei limiti delle somme dovute come rideterminate dall’Agenzia delle entrate in considerazione dei versamenti già effettuati dal contribuente.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente con dodici motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che propone anche ricorso incidentale con un motivo, illustrato altresì da memoria ex art. 378 c.p.c.

Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo il contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. c), conv. dalla L. n. 14 del 2012, per non aver sospeso il processo. Con il secondo denuncia, in subordine, la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione delle norme sulla formazione della sentenza.

4. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 118 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sulla domanda di annullamento per inapplicabilità dell’accertamento induttivo per presunzioni supersemplici. Con il quarto motivo lamenta, in subordine, omessa o insufficiente motivazione, rispetto ai motivi d’appello, avendo la CTR confermato immotivatamente la sentenza di primo grado censurata per difetto di motivazione in ordine all’applicabilità delle presunzioni supersemplici. In ulteriore subordine censura la sentenza, con il quinto motivo, per omessa motivazione in ordine alla asserita applicabilità delle presunzioni supersemplici.

5. Con il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 39 D.P.R. cit., non applicabile alle omesse dichiarazioni di società in caso contabilità regolarmente tenuta.

6. Con il settimo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente, omessa motivazione e travisamento di un elemento essenziale del fatto non controverso, per aver la CTR ritenuto che il ricorrente non ha assolto all’onere di provare il reddito ed il volume IVA effettivi dell’anno 1999.

7. Con l’ottavo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 118 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sulla legittimità delle sanzioni irrogate. Con il nono lamenta, poi, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, comma 1, per la ritenuta applicabilità delle sanzioni anche ai soci di società di persone non amministratori che abbiano regolarmente adempiuto ai propri obblighi tributari. Con il decimo denuncia ultrapetizione per aver la CTR legittimo il ricalcolo delle sanzioni con applicazione del cumulo giuridico.

8. Con l’undicesimo e il dodicesimo motivo, infine, deduce l’omessa pronuncia sul motivo di impugnazione in ordine alla condanna alle spese in primo grado e per aver la CTR ritenuto legittima la condanna alle spese di primo grado nonostante l’accoglimento, in appello, delle indicazioni del contribuente.

9. Con il ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate, con un unico motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 446 del 1997, art. 2 per aver la CTR escluso l’applicabilità dell’IRAP al contribuente per difetto del presupposto dell’autonoma organizzazione, lèsercitando questi la sua attività nelle forme non del lavoro autonomo ma in quella societaria.

10. E’ pregiudiziale l’esame dell’integrità del contraddittorio, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio e che è stata posta all’attenzione delle parti alla pubblica udienza.

10.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse, nonchè della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sez. U, n. 14815 del 2008; conformi Cass. n. 11459 del 2009; Cass. n. 13073 del 2012; Cass. n. 1047 del 2013, n. 1047; Cass. n. 27337 del 2014; Cass. 21340 del 2015; Cass. n. 15566 del 2016).

10.2. Quanto all’accertamento del maggior imponibile IVA, avendo l’Agenzia proceduto contestualmente e con un unico atto impositivo ad accertamenti a carico di una società di persone, fondati su elementi (nella specie, in conseguenza dell’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione IVA) in parte comuni, seppur non coincidenti, “il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni e l’esigenza, alla luce dell’art. 111 Cost., di evitare decisioni irragionevolmente contrastanti” (Cass. n. 21340 del 2015; Cass. 26071 del 2015).

16.3. Nella vicenda in esame risulta dagli atti quanto segue:

– l’atto di accertamento è stato emesso nei confronti della società “Studio Ipotesi di F.C. Snc” ed è stato notificato alla società stessa, nonchè ai due soci, sig. L.D. in qualità di socio, odierno ricorrente, e sig. C.F., in qualità di legale rappresentante e socio;

– contro l’accertamento proposero ricorso i due soci, atti che, riuniti dalla CTP di Firenze, vennero unitariamente decisi;

– la decisione di primo grado venne impugnata dal solo sig. L. e l’appello deciso nei soli confronti di questi.

Emerge, quindi, che sia l’altro socio che la società, la quale può ritenersi coinvolta nel giudizio di primo grado attesa la contestuale presenza di tutti i soci nella loro qualità, non hanno partecipato al giudizio d’appello, e il rapporto processuale si è sviluppato, da tale fase, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata ad alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso e sul ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità del giudizio d’appello e rinvia la causa davanti alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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