Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5177 del 26/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 26/02/2020), n.5177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4328-2017 proposte da:

E.A., domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

ELIANA VERDONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6766/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 12/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO

che:

1. E.A. ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Campania il 12 luglio 2016, n. 6766 e con cui sono stati dichiarati inesistenti i vizi di mancanza di valida sottoscrizione e di difetto di motivazione denunciaci dalla contribuente come invalidanti l’avviso, notificatole dall’Agenzia delle Entrate, di accatastamento di un’unità immobiliare con attribuzione di rendita maggiore di quella proposta mediante procedura Docfa;

2. quest’ultima resiste con controricorso;

3. la contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione di legge per avere la commissione ritenuto l’avviso validamente sottoscritto malgrado che, in primo luogo, la sottoscrizione fosse stata apposta da sedicente delegato del direttore e che non vi fosse prova della delega nè vi fosse possibilità di identificare il delegato poichè la sottoscrizione consisteva in una sigla nè fosse possibile stabilire se il sottoscrittore avesse i requisiti per essere delegato, in secondo luogo, che il delegante era uno dei dirigenti la cui nomina era da ritenersi invalida per effetto della declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito nella L. n. 44 del 2012;

2.il motivo è infondato. La commissione tributaria regionale ha dichiarato legittimo il provvedimento impugnato evidenziando, per quanto interessa rispetto al motivo in esame, che l’ufficio aveva allegato agli atti la delega di firma con indicazione dei delegati e della specifica tipologia di atti che ciascuno dei delegati avrebbe potuto sottoscrivere. Questa Corte ha affermato che “l’avviso di accertamento non sottoscritto dal titolare dell’Ufficio è valido ove l’Amministrazione produca, anche in giudizio, l’ordine di servizio recante l’indicazione del nominativo del delegato e dei limiti oggettivi della delega” (Cass. n. 5200 del 06/03/2018). Le questioni della possibilità di identificare il sottoscrittore in base alla sigla, della sussistenza dei requisiti perchè lo stesso potesse essere delegato, della incidenza della declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito nella L. n. 44 del 2012, non risultano essere sollevate nel giudizio di merito (e nella sentenza impugnata si legge che “l’appellante ha sostenuto la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione in quento firmato da soggetto diverso dal direttore”) e sono quindi inammissibili in questa sede. Per completezza, da un lato, si evidenzia che la nullità di un atto amministrativo non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio o di delegato dal titolare stesso, da un altro lato, si richiama Cass. n. 22810 del 09/11/2015 per cui “In tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito nella L. n. 44 del 2012”;

2. con il secondo motivo di ricorso, la contribuente veicola due doglianze. Lamenta, in primo luogo, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 241 del 1990, art. 3,D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 53 e 54 (e difetto di motivazione in diritto riguardo ai medesimi articoli) per avere la commissione affermato che l’avviso era motivato laddove avrebbe dovuto affermare il contrario atteso che l’atto non conteneva una spiegazione del perchè l’Agenzia avesse disatteso la proposta di accatastamento formulata tramite procedura Docfa nè conteneva l’indicazione “del criterio di stima seguito, dei coefficienti di degrado, dei prezzi di mercato, della provenienza, delle procedure di calcolo di superfici e volumi”. Lamenta, in secondo luogo, l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla parte della sentenza di primo grado in cui era stato detto -secondo essa contribuente a causa di un travisamento della relazione tecnica del proprio consulente- che la superficie dell’immobile oggetto di accatastamento era stata ampliata con la realizzazione di un soppalco;

2.il motivo è, quanto alla prima doglianza (violazione di leggi), fondato. La commissione ha giustificato l’affermazione relativa alla sussistenza della motivazione dell’avviso dicendo che l’ufficio aveva specificato le ragioni di fatto e di diritto sottese al nuovo classamento in modo tale da consentire alla contribuente di esercitare con pienezza le proprie difese, aveva dato conto di avere espletato, a seguito della presentazione del docfa, verifiche che avevano determinato “la modifica dei dati di classamento e della rendita proposti dalla contribuente”, aveva, nella scheda di relazione di stima, evidenziato che i valori unitari utilizzati per il calcolo della rendita erano stati tratti da precedente dichiarazione docfa presentata dalla contribuente per altro vano dell’unità immobiliare oggetto del controverso classamento. Come questa Corte ha più volte affermato (tra molte Cass. n. 31809 del 07/12/2018), “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso”. Per poter effettivamente giustificare l’affermazione che l’avviso era motivato ai sensi di legge, la commissione avrebbe dovuto chiarire quali erano i “dati” proposti dalla contribuente e che l’ufficio aveva modificato, specificando se trattavasi di dati di fatto relativi alla consistenza dell’immobile o di dati relativi alla valutazione tecnica dell’immobile. Il motivo è, per la prima doglianza, fondato. La seconda doglianza resta assorbita;

3. atteso ciò che precede, il secondo motivo di ricorso deve essere accolto nei limiti appena sopra individuati, il primo motivo deve rigettato, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, per nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà, per l’esattezza, accertare, se il diverso classamento sia derivato dalla sola diversa valutazione economica degli stessi elementi fattuali indicati dal contribuente o dalla revisione degli elementi fattuali così indicati e ciò, in particolare, avendo riguardo alle planimetrie allegate alla procedura docfa e alla superficie del soppalco menzionato alla pagina 11 del ricorso per cassazione;

4.il giudice del rinvio dovrà anche decidere delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 26 febbraio 2020

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