Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5176 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 30/01/2017, dep.28/02/2017), n. 5176
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5187/2010 R.G. proposto da:
C.G., rappresentata e difesa dall’Avv. Daniele
OSNATO, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Mattia RUSSO
in Roma, Via Boncompagni, n. 93, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo
n. 95/24/09, depositata il 17 luglio 2009.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2017
dal Cons. Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli;
udito l’Avv. Paolo Marchini per l’Agenzia delle Entrate;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 95 del 2009 la CTR di Palermo ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformando la decisione della CTP di Agrigento, che aveva annullato la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno 1999, dove la parte contribuente aveva esposto un credito IVA riportato dalla precedente annualità 1998, rispetto alla quale, tuttavia, la dichiarazione annuale era mancante.
Il giudice d’appello ha motivato affermando che non può sussistere un credito risultante dalla dichiarazione annuale quando questa risulti omessa.
Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente con un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita, limitandosi a depositare atto ai fini della partecipazione alla discussione.
Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve valutarsi l’ammissibilità del ricorso.
In quest’ultimo, infatti, manca ogni indicazione della sentenza impugnata, non potendosi considerare idonea, a tal fine, la specificazione del numero della cartella esattoriale, nè la mera riproduzione di alcune frasi isolate della motivazione, trattandosi di elementi che non consentono di individuare senza possibilità di equivoci la decisione impugnata.
Correlativamente è pure inidonea la procura rilasciata a margine del ricorso, nella quale il mandato difensivo è conferito con espressioni generiche, non menzionanti specificamente il giudizio di cassazione, e senza data, sicchè non può restare integrata dall’atto cui accede.
Il ricorso è pertanto inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2.
Le spese vanno compensate attesa la mancata costituzione della parte intimata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017