Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5176 del 06/03/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 5176 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: ROSSI RAFFAELE
Data pubblicazione: 06/03/2018

– IVA Azione di

Dott. ROBERTA VIVALDI

– Presidente –

Dott. DANILO SESTINI

– Consigliere –

esecutato

Dott. FRANCO DE STEFANO

– Consigliere –

confronti

rivalsa del
debitore

nei

trasferimento

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dell’aggiudicatario

– Consigliere –

Dott. AUGUSTO TATANGELO

R.G.N. 6053/2015

– Rel. Consigliere –

Dott. RAFFAELE ROSSI

Cron.5aC,

ha pronunciato la seguente
Rep.

SENTENZA
Ud. 19/12/2017

sul ricorso 6053-2015 proposto da:
PU

DIMAR IMMOBILIARE SRL , in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore sig. MARIANO DI FAZIO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO
172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI
PANICI, rappresentata e difesa dall’avvocato
2017
2606

FRANCESCO DI CIOLLO giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

RIGAMONTI LIONELLO E FIGLI SRL , in persona del

1

procuratore

speciale

sig.

LUIGI

LO

SORDO,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA,
5, presso lo studio dell’avvocato MARCO LEONI,
rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA DI
MASSIMO giusta procura in calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 358/2015 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 19/12/2017 dal Consigliere
Dott. RAFFAELE ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato FRANCESCO DI CIOLLO;
udito l’Avvocato MARCO LEONI per delega non
scritta;

– controricorrente

FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Latina – sezione distaccata di Terracina emise
decreto ingiuntivo di condanna della Dimar Immobiliare s.r.l. al
pagamento, in favore della Rigamonti Lionello & Figli s.r.I., della
somma di euro 260.570, oltre accessori, a titolo di rivalsa

trasferimento di immobili di cui la Dimar Immobiliare s.r.l. si era resa
aggiudicataria nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata
promossa in danno della Rigamonti s.r.I..
L’opposizione avverso il provvedimento monitorio, accolta in
primo grado, è stata disattesa dalla Corte di Appello di Roma con
sentenza n. 358/2015 del 19 gennaio 2015.
Ricorre per cassazione la Dimar Immobiliare s.r.I., affidandosi a
tre motivi illustrati da memoria; resiste con controricorso la
Riemonti Lionello & Figli s.r.l.,
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va dichiarata la inammissibilità della
produzione documentale eseguita dal ricorrente in epoca successiva
alla notifica dell’atto introduttivo: gli atti e i documenti così depositati
(ordinanza ex art. 373 cod. proc. civ. della Corte di Appello di Roma
di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata; istanza di
sgravio rivolta all’Agenzia delle Entrate di Latina e conseguente
risposta, visura camerale relativa alla società intimata) esulano infatti
dai (circoscritti) limiti previsti dall’art. 372 cod. proc. civ., in quanto
non concernenti la nullità della sentenza gravata o l’ammissibilità del
ricorso o del controricorso, ma diretti ad asseverare la fondatezza
delle ragioni dedotte a sostegno della proposta impugnazione.
2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 591-ter, 591-bis, 617, 113, 60 e 580 cod.
proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ.

R.G. 6053.2015

3

Il Con
Est.
Dott. R ffaele Rossi

dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione a due decreti di

nonché nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’ art.
360, comma 1, num. 4, cod. proc. civ..
Espone che la Corte territoriale ha ritenuto la fondatezza della
domanda monitoria accertando: l’esatta forma impositiva cui soggiace
la vendita forzata in sede di espropriazione immobiliare, ravvisandola

emettere la fattura in favore dell’aggiudicatario in virtù dell’art. 4,
comma 2, num. 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; l’obbligo
dell’aggiudicatario di pagare al debitore esecutato che agisca in
rivalsa quanto da questi dovuto all’erario a titolo di IVA.
Assume che, in tal maniera argomentando, la cognizione della
Corte territoriale ha finito con il sindacare l’attività del professionista
delegato per le operazioni di vendita nella espropriazione forzata, il
quale, nell’espletamento dello specifico compito lui deferito ai sensi
dell’art. 591-bis, comma 3, num. 11, cod. proc. civ., aveva assunto la
determinazione di assoggettare ad imposta di registro (e non già ad
IVA) il decreto di trasferimento: una valutazione del genere, tuttavia,
non era buttabtlia consentita nel giudizio a quo, per essere il controllo
sull’operato del professionista delegato inderogabilmente riservato,
attraverso i rimedi del reclamo (art. 591-ter cod. proc. civ.) e
dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) alla
«competenza funzionale» del giudice dell’esecuzione.
Il secondo motivo censura, in relazione all’art. 360, comma 1,
num. 4 e 5, cod. proc. civ. l’«omesso esame circa un fatto decisivo
della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti in
relazione all’art. 112 cod. proc. civ.» e «contraddittorietà manifesta
della sentenza nella esposizione dei motivi di diritto».
Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata: ha omesso di
esaminare una questione idonea a definire il giudizio, ovvero la
mancata proposizione da parte del debitore esecutato del reclamo ex
art. 591-ter cod. proc. civ.; si basa su una motivazione apparente,
R.G. 6053.2015

4

Il Cons
Dott. Ra

st.
e Rossi

nella imposta sul valore aggiunto; l’obbligo del debitore esecutato di

connotata su principi di diritto mal intesi, in quanto, in caso di vendita
forzata, «all’obbligo del debitore esecutato di emettere fattura con
addebito di imposta corrisponde l’obbligo del creditore aggiudicatario
di versare il relativo importo ma solo in cancelleria, giammai nelle
mani del debitore».

strettamente connesse, vanno disattese.
Al fondo, esse muovono dal seguente ragionamento: l’esecuzione
delle formalità di registrazione e tassazione del decreto di
trasferimento di immobile pignorato è attività devoluta, in via
esclusiva, al professionista delegato, sottoposto alla direzione ed al
controllo del giudice dell’esecuzione, e il versamento delle relative
imposte da parte dell’aggiudicatario deve avvenire unicamente
nell’ambito del procedimento esecutivo, con derivante inammissibilità
dell’azione di condanna in via di rivalsa autonomamente esperita dal
debitore esecutato.
L’argomentazione, a ben vedere, implicitamente presuppone
che l’assoggettamento a tassazione del decreto di trasferimento
operato dall’ausiliario del giudice dell’esecuzione (ovvero il
compimento della materiale attività presso gli uffici finanziari) involga
e determini un accertamento in iure sul relativo regime fiscale,
destinato alla irrevocabilità attraverso il sistema di rimedi interni al
procedimento esecutivo (reclamo ed opposizione agli atti esecutivi).
Si tratta di una premessa (non estrinsecata, ma fondante) in tutta
evidenza palesemente erronea.
Alcun atto compiuto da un ausiliario del giudice dell’esecuzione o
provvedimento pronunciato da quest’ultimo (nemmeno a seguito di
reclamo ex art. 591-ter cod. proc. civ.) può contenere statuizioni
circa il (o comunque incidere sul) trattamento fiscale degli atti della
procedura, e in primis del decreto di trasferimento, per essere la

R.G. 6053.2015

5

Il Corij
Est.
Dott. Ràffaele Rossi

2.1. Le censure, suscettibili di congiunta disamina perché tra loro

relativa disciplina stabilita da disposizioni legislative per definizione
inderogabili, in ossequio al basilare principio di legalità.
Ne deriva che una non corretta sottoposizione a tassazione del
decreto di trasferimento (che in astratto potrebbe andare tanto a
vantaggio quanto a detrimento dell’aggiudicatario) ad opera del

ad hoc

preposto, anche se avvenuta

nell’osservanza di specifica direttiva impartita dal giudice
dell’esecuzione, non può certo determinare, nemmeno in caso di
mancato esperimento dei rimedi avverso gli atti dell’ausiliario o i
provvedimenti del G.E., il formarsi di un irreversibile accertamento
sulla imposizione dovuta, cioè a dire non preclude un -successivo ed
anche esterno rispetto all’espropriazione- recupero a tassazione
dell’atto, su impulso dell’ufficio finanziario o di iniziativa del soggetto
passivo dell’imposta.
E’ questo, in sostanza, un principio di diritto già affermato dal
giudice di legittimità in vicenda in tutto analoga a quella controversa
(con la sola, insignificante, differenza sulla figura dell’ausiliario del
G.E. tenuto alla registrazione, in ragione della mancata delega delle
operazioni di vendita) e che qui si intende espressamente ribadire:
«In tema di esecuzione forzata e per il caso di aggiudicazione del
bene espropriato, la erronea utilizzazione delle somme versate come
cauzione dall’aggiudicatario da parte del cancelliere, con il pagamento
dell’imposta proporzionale di registro anziché, trattandosi di
alienazione effettuata nell’esercizio di impresa da una società di
capitali, dell’imposta fissa di registro e dell’imposta sul valore
aggiunto, ricade sull’aggiudicatario-acquirente e non sull’esecutato
con la conseguenza che quest’ultimo, ha diritto di rivalsa sul primo a
norma dell’art. 18 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’imposta sul valore
aggiunto da lui pagata» (così Cass. 14/10/1992, n. 11210).
Nemmeno può revocarsi in dubbio l’affermazione della sentenza
impugnata (pervero, non specificamente criticata dal ricorrente)
R.G. 6053.2015

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Il corsPflrìEst.
Dott. R aele Rossi

professionista delegato

secondo cui la vendita in sede di esecuzione forzata in danno di una
società commerciale (quale la controricorrente) di un bene facente
parte di un’azienda è assoggettata ad IVA ed imposta fissa di
registro, dal momento che l’art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 633 del
1972 definisce come cessioni di beni soggette ad IVA gli «atti a titolo

nell’esercizio di impresa, senza distinzione tra la natura volontaria o
coattiva del trasferimento (ex multis, Cass. 13/05/2009, n. 10964;
Cass. 07/07/2006, n. 15570; Cass. 12/08/1997, n. 7528).
Al debitore esecutato, soggetto passivo dell’imposta sul valore
aggiunto in ordine alla cessione (coattiva) dell’immobile aziendale e
tenuto, in detta qualità, all’emissione della fattura con addebito di
imposta all’aggiudicatario – cessionario (così Cass. 31/05/2006, n.
13013; Cass. 13/02/2001, n. 2065), deve essere riconosciuta idonea
tutela qualora quest’ultimo non versi i relativi importi nella procedura
espropriativa (e ciò, alla luce di quanto detto, sia in caso di volontario
inadempimento sia di mancata richiesta o errore da parte degli organi
della procedura): tutela che, in difetto di previsioni speciali, va
senz’altro individuata nella esperibilità di un’ordinaria azione di
condanna nelle forme della cognizione piena o, ricorrendone i
presupposti, semplificata (quale il procedimento per ingiunzione).
3. Con il terzo motivo, per violazione degli artt. 2709 cod. civ. e
degli artt. 115, 116 e 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360,
comma 1, num. 3, cod. proc. civ., il ricorrente rileva come la Corte
territoriale abbia tratto il suo convincimento da un documento (una
cartella esattoriale per il recupero coattivo dell’IVA non versata sul
decreto di trasferimento) mai prodotta in giudizio dalla controparte né
aliunde acquisita agli atti del processo.

La censura è infondata.
Senza neppur verificare la effettiva presenza in atti del denunciato
documento, è sufficiente qui rilevare come la sentenza impugnata
R.G. 6053.2015

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Il ConijIòrJFst.
Dott. RffeIe Rossi

oneroso che importano il trasferimento di proprietà» adottati

abbia, a fondamento della decisione, rinvenuto la giustificazione
causale (e, ad un tempo, la idonea asseverazione) della pretesa
azionata in via monitoria nella emissione di due fatture per le cessioni
coattive (con addebito IVA all’aggiudicatario) e nell’appostazione nel
bilancio dell’anno dei relativi importi tra i debiti tributari, solamente

della cartella esattoriale ma senza nemmeno esprimere alcun
apprezzamento o valutazione sulla rilevanza di essa.
Difetta dunque, in maniera radicale, la incidenza dell’asserito vizio
processuale sulla decisione impugnata, potendo invero espungersi
dalla stessa il riferimento alla cartella esattoriale senza in alcun modo
minare la compiutezza e la concludenza della motivazione: e di ciò,
peraltro, è ben consapevole lo stesso ricorrente, il quale riconosce
espressamente che la cartella de qua «non ha nessun rilievo, perché
[…] l’esistenza del preteso credito IVA […] non trova certamente la
sua fonte e prova nell’eventuale attività esecutiva dell’erario».
4. Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, num.
4, cod. proc. civ., si eccepisce la nullità della sentenza impugnata in
quanto decisa in data 19 giugno 2014, epoca antecedente all’udienza
di precisazione delle conclusioni (tenutasi il 27 giugno 2014) e poiché
recante statuizione (nel dispositivo) di condanna alle spese emessa
anche nei confronti di un soggetto (Unicredit) non parte del giudizio.
Il motivo è infondato: ambedue le indicazioni, frutto di evidenti
errori materiali, non inficiano la validità della pronuncia.
La menzione – quale beneficiario della condanna alle spese di lite di un soggetto non parte del giudizio è priva di giuridica rilevanza,
dacchè quest’ultimo mai potrebbe giovarsi della pronuncia come titolo
esecutivo, proprio perché estraneo al processo.
La data di deliberazione della sentenza, poi, a differenza della
data di pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della
rilevanza giuridica), non è un elemento essenziale dell’atto
R.G. 6053.2015

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Il Cons
Dott. Ra

st.
le Rossi

menzionando l’allegazione ad opera della società cedente di una copia

processuale, sicché tanto la sua mancanza, quanto la sua erronea
indicazione, non integrano alcuna ipotesi di nullità, ma costituiscono
fattispecie di mero errore materiale,come tale emendabile ai sensi
degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (in tal senso, Cass. 20/09/2017,
n. 21806; Cass. 12/04/2013, n. 8942).

parti segue il principio della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ.,
con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M.
55/2014, come in dispositivo.
Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione
(posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228): il rigetto del ricorso costituisce il presupposto per il
pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al
pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese
forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza
Sezione Civile, il giorno 19 dicembre 2017.

5. La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità tra le

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