Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5175 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 17/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15388/2013 R.G. proposto da:

C.V., rappresentato e difeso dall’Avv. Donatello Genovese,

elettivamente domiciliato in Roma alla via Laura Mantegazza n. 24

presso lo studio del Dott. Marco Gardin, per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Basilicata n. 193/1/12 depositata il 14 dicembre 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2017

dal Consigliere Enrico Carbone;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso dell’imprenditore edile C.V., la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza annullava parzialmente l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso nei di lui confronti per recupero IRPEF, IRAP e IVA in applicazione degli studi di settore sull’anno d’imposta 2004.

La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata respingeva l’appello del contribuente e accoglieva l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, confermando per intero l’avviso di accertamento.

Il C. ricorre per cassazione sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.

L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies conv. L. n. 427 del 1993, L. n. 146 del 1998, art. 10, art. 2729 c.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo e controverso.

Il ricorrente si duole che il giudice d’appello abbia confermato l’avviso di accertamento col solo argomento dell’inerzia serbata dal contribuente nella fase del contraddittorio amministrativo, sicchè neppure erano stati esaminati i fatti dedotti in giudizio ad esplicazione del disallineamento reddituale.

2. Il ricorso è fondato.

L’omessa risposta all’invito a contraddire nella procedura di accertamento standardizzato tramite studi di settore consente all’ufficio finanziario di motivare l’avviso di accertamento sulla base del solo scostamento dai parametri, ma non preclude al contribuente di impugnare l’avviso in giudizio per provarne l’infondatezza, anche se il giudice può valutare la mancata risposta all’invito nel quadro complessivo delle prove (Cass., sez. un., 18 dicembre 2009, n. 26635, Rv. 610691; Cass. 15 maggio 2013, n. 11633, Rv. 626925; Cass. 16 maggio 2016, n. 10047, Rv. 639876).

E’ pacifico che C.V., rimasto inerte nel contraddittorio amministrativo, abbia tuttavia offerto al giudice tributario circostanziate deduzioni a prova contraria, in entrambi i gradi di merito (pag. 10 ss. di controricorso).

Basando la propria decisione unicamente sull’inerzia endoprocedimentale del contribuente, il giudice d’appello ha elevato questa condotta omissiva al rango di una ficta confessio, mentre avrebbe potuto e dovuto valutarla solo come un elemento di giudizio nel quadro probatorio complessivo.

3. Il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame.

4. Il giudice di rinvio regolerà le spese processuali, anche del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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