Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5174 del 25/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 25/02/2021), n.5174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14548/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.A., con l’avv. Alessio Lazazzera e con domicilio eletto

presso lo studio del rag. C.V., in Roma, Viale Regina

Margherita n. 176/B/2;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud s.p.a. – Agente della Riscossione per la Provincia di

Avellino;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Campania – Napoli n. 11439/2015, pronunciata in data 27 novembre

2015 e depositata il 15 dicembre 2015, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03 dicembre

2020 dal Cons. Fracanzani Marcello M..

 

Fatto

RILEVATO

1. Il contribuente, in qualità di legale rappresentante e socio fondatore dell’associazione sportiva “Illerom Racing Team” non riconosciuta, cessata e cancellata già alla data del 30 dicembre 2005, era attinto da avviso di accertamento teso alla ripresa a tassazione delle imposte dovute per l’anno d’imposta 2005. Lo stesso avviso veniva notificato anche agli altri soci fondatori.

Esperita istanza di accertamento con adesione positivamente conclusasi, il contribuente ometteva tuttavia il versamento di più rate. Seguiva pertanto l’iscrizione a ruolo del dovuto, che l’Ufficio formalizzava anche nei confronti del contribuente legale rappresentante.

2. Avverso la cartella di pagamento proponeva ricorso il contribuente, in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’associazione, ivi svolgendo principalmente il vizio di notificazione e l’omessa dimostrazione dello svolgimento di attività negoziale a fondamento della contestata responsabilità solidale effettiva.

Il primo grado era favorevole al contribuente poichè l’avviso di accertamento, quale atto presupposto dell’impugnata cartella, non gli era stato notificato anche in qualità di responsabile in solido ex art. 38 c.c..

3. Spiccava ricorso l’Ufficio lamentando che il motivo accolto dalla CTP non era stato formulato dal contribuente nel ricorso introduttivo, quanto nella successiva memoria. In ogni caso l’avviso era stato notificato al contribuente che, invero, aveva presentato istanza di adesione.

Le ragioni dell’Ufficio venivano respinte dalla CTR che confermava la nullità della cartella per omessa notifica al contribuente in qualità di responsabile in solido, dopo aver confermato l’ammissibilità dell’originario motivo di censura.

4. Ricorre l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi a due motivi di ricorso, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso. Rimane intimato il concessionario.

Nelle more del giudizio, e segnatamente in data 12 giugno 2019, il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata, corredata della prova del versamento della prima rata, respinta dall’Ufficio perchè afferente una cartella esattoriale.

Avverso questo diniego propone ricorso la parte contribuente, cui replica l’Amministrazione finanziaria ritenendo esclusa la definizione agevolata quando si controverta di cartella esattoriale, poichè ormai la pretesa tributaria sostanziale è cristallizzata e si tratta ormai di escussione di un credito certo.

In prossimità dell’udienza, la parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

0. La doglianza avverso il diniego di definizione agevolata non può essere accolta avendo questa Corte già affermato che la disciplina agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, non si applica ai giudizi aventi ad oggetto cartelle di pagamento (cfr. Cass., V, ord. n. 7099/2019). E’ ora possibile passare all’esame del ricorso.

1. Con il primo motivo la difesa erariale denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 549 del 1992, art. 24, in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè la nullità della sentenza e del procedimento.

In buona sostanza lamenta che con l’originario ricorso introduttivo era stata censurata l’omessa precisazione dei motivi fondanti la responsabilità del contribuente, essendo insufficiente la carica di legale rappresentante ivi vestita, laddove con la memoria integrativa sarebbe stata censurata la nullità della cartella esattoriale in quanto l’avviso di accertamento non era stato notificato al contribuente quale soggetto responsabile in solido. Il giudice d’appello avrebbe così inopinatamente esteso il thema decidendum.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c., ricordando che nell’avviso di accertamento notificato ai soci fondatori veniva specificatamente imputata la responsabilità solidale, sicchè ultronea apparirebbe la necessità di formule sacramentali per l’operatività dell’art. 38 c.c.. Un tanto in disparte il fatto che la solidarietà troverebbe il suo fondamento nell’attività negoziale condotta dal contribuente laddove ha presentato istanza di adesione anche per conto dell’associazione.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione.

In materia questa Corte ha già affermato che, dall’orientamento secondo cui “la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi”, non può trarsi il convincimento che il rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta possa andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell’ente. E’ stato così deciso che “La responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per i debiti tributari di un’associazione non riconosciuta si ricollega non solo all’effettività dell’ingerenza esercitata nell’attività gestoria dell’ente, ma anche al corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale del sodalizio, abbia adempiuto agli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità (Fattispecie relativa ad avviso di accertamento notificato ai sensi dell’art. 38 c.c. al legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica per omesso versamento d’IVA) (v. Cass. n. 22861 del 2018). Invero, i debiti di imposta non sorgono su base negoziale ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, di talchè deve esserne chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per i tributi non corrisposti, il soggetto che, in forza del ruolo (di diritto) formalmente rivestito nel contesto dell’ente, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo di imposta considerato. Nella misura in cui la rappresentanza fiscale dell’ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex art. 36 c.c., è costui che assume in via principale la qualità di soggetto passivo di imposta perchè su di lui gravano gli obblighi tributari. Quand’anche, pertanto, egli non si sia ingerito nell’attività dell’ente (sebbene civilisticamente non risponda delle obbligazioni assunte da altri) verso il Fisco egli resta condebitore, a meno che non dimostri di aver assolto agli adempimenti tributari di legge” (v. Cass. n. 19982 del 2019; Cass. n. 25650 del 2018).

Nel caso in esame è pacifico che il contribuente, in qualità di legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta, abbia omesso il versamento dei tributi, peraltro accettati e riconosciuti per effetto dell’istanza di adesione dallo stesso presentata, sicchè non pare dubbio che egli debba essere chiamato a rispondere in solido dei debiti tributi recepiti nella cartella esattoriale emessa a fronte del mancato versamento dei tributi concordati in sede di definizione concordata.

4. Nè il contribuente può ambire a sottrarsi al debito tributario invocando la nullità della cartella per omessa notifica dell’avviso di accertamento nella sua qualità di responsabile solidale. Come correttamente eccepito dalla difesa erariale, il contribuente aveva comunque ricevuto la notifica della cartella, nella quale veniva dato atto della natura solidale dell’obbligazione tributaria. Deve quindi confermarsi l’orientamento di questa Corte secondo cui la natura sostanziale dell’avviso di accertamento tributario non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale della nullità, che deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 c.p.c., comma 3, stante la tempestiva proposizione del ricorso da parte dello stesso contribuente (Cass. n. 1156 del 17.1.2019).

In conclusione, il ricorso avverso il diniego non può essere accolto, mentre i motivi del ricorso principale sono fondati, meritano accoglimento con rinvio al giudice di merito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso del contribuente in opposizione al diniego opposto alla definizione agevolata, accoglie il ricorso erariale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania – Napoli, in diversa composizione, cui demanda la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, anche per la fase incidentale dell’opposizione al diniego di definizione agevolata.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA