Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5174 del 05/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5174 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 4121-2010 proposto da:
ROSA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA
CORSO D’ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato
CUPPONE FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
LEBOTTI RAFFAELE giusta delega a margine;
– ricorrente contro

2014
202

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI POTENZA in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;

Data pubblicazione: 05/03/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 22/2009 della COMM.TRIB.REG. di
POTENZA, depositata il 07/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. DOMENICO

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

CHINDEMI;

R.G. 4121/2010

Fatto
La Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza n. 22/02/09, depositata il
7.1.2009, in riforma della Commissione tributaria provinciale di Potenza n. 343/02/2005
dichiarava la legittimità dell’ avviso di irrogazioni sanzioni, nei confronti di Rosa Salvatore, ai
sensi dell’art. 3 1. 73/2002, a seguito di accesso Inps in data 20/8/2004, per l’impiego di due
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) violazione dell’art. tre, comma tre, D.L. n. 12/2002 rilevando la illegittimità della sanzione
comminata per un periodo diverso da quello compreso tra l’inizio dell’anno e la data di
constatazione della violazione;
b) violazione falsa applicazione dell’art. 2697 cc, gravando sull’amministrazione l’onere di provare
tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito amministrativo;
c) omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, n.
cinque, c.p.c., avendo immotivatamente ritenuto che la sanzione irrogata relativamente alla
dipendente Giannotta non dovesse limitarsi al periodo 11/11/2003-6/12/2003, come deciso dei
giudici di primo grado ma dovesse estendersi anche al periodo 1/1/2004-20/8/2004;
c) omessa pronuncia sull’appello incidentale proposto dal ricorrente, in violazione dell’art. 112
c.p.c. con riferimento all’art. 360, n. quattro, c.p.c.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 22.1.2014, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
A prescindere dalla genericità dei quesiti, con riferimento al primo e terzo motivo di ricorso,
esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, contrariamente all’assunto del
ricorrente, la CTR ha quantificato le sanzioni tenendo presente il costo del lavoro per il periodo
compreso tra il 1 gennaio e il 20 agosto 2004, epoca dell’ispezione, conformemente all’art. tre,
comma tre, D.L. n. 12/2002.
Anche il secondo motivo è infondato.
Erroneamente il ricorrente ritiene che gravi sull’amministrazione l’onere della prova della
sussistenza del rapporto di lavoro.
La sentenza della Corte Cost. 12.4.2005 n. 144 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in
relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 1992,
1

lavoratori subordinati non iscritti nei libri obbligatori.

n. 12, convertito in legge dall’art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 72, nella parte in cui non ammette
la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al
primo gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione.
L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. in
legge 23 aprile 2002, n. 73 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 36 bis del d.l. 4
luglio 2006, n. 223, conv. in legge 24 agosto 2006, n. 248) non richiede, da parte
dell’Amministrazione, alcun onere di dimostrare l’effettiva durata del rapporto di lavoro irregolare,
soggetto che non risulti da scritture o da altra documentazione obbligatoria.
È, invece, specifico onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva durata della prestazione
lavorativa per evitare che l’entità della sanzione pecuniaria sia determinata “ex lege”, “per il periodo
compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione (Sez. 5, Sentenza n. 21778
del 20/10/2011)
I verbali di accertamento dell’ispettorato del lavoro e dei funzionari ispettivi degli enti previdenziali,
in materia di omesso versamento di contributi, fanno fede, fino a querela di falso, sulla loro
provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonche sui fatti che il medesimo attesti
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e possono,altresi, fornire utili elementi di giudizio,
liberamente apprezzabili, in ordine agli altri fatti che i verbalizzanti abbiano dichiarato di aver
desunto o attinto dall’inchiesta da essi svolta, ivi comprese le dichiarazioni di terzi tra cui vanno
ricomprese anche le dichiarazioni dei lavoratori oggetto di indagine ispettiva. (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 14158 del 02/10/2002)
Peraltro il verbale ispettivo da contezza unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al
momento dell’accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell’illecito ai fini della sanzione
in questione, stante la presunzione (relativa) di retrodatazione dell’assunzione (superabile dal
datore di lavoro), essendovi una evidente differenza tra i comparii normativi che regolano il
recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all’assunzione e le
sanzioni di contrasto alla c.d economia sommersa.
Tuttavia non è sufficiente a provare la data di inizio del rapporto di lavoro la sola dichiarazione del
dipendente, in mancanza di ulteriori elementi di prova che facciano ritenere plausibile tale
affermazione, (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
Il datore di lavoro, su cui incombeva il relativo onere, non ha fornito, nella fattispecie la prova
contraria dell’inizio del rapporto di lavoro da una data diversa dal 1 gennaio dell’anno
dell’ispezione.

2

essendo sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione di prestazione lavorativa da parte di

L’ultimo motivo di ricorso difetta anche di autosufficienza non specificandosi quale fosse la
domanda ritualmente proposta nell’appello incidentale e non accolta dalla Commissione Regionale
Peraltro il motivo è infondato.
Non è configurabile invero il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata
tesi difensiva), quando debba ritenersi che tale questione sia stata esaminata e decisa – sia pure con
una pronuncia implicita della sua irrilevanza o di infondatezza – in quanto superata e travolta, anche
se non espressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame
infondatezza. Ciò ricorre nel caso in esame in cui la pronuncia di accoglimento dell’appello
dell’Agenzia ha implicitamente disatteso la richiesta di illegittimità dell’accertamento.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce
giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 22.1.2014

comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o

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